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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 25105/2026

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di Torino;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza emessa in data 05 febbraio 2026 il Tribunale di Torino haapplicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato dicui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, la pena di due mesi di reclusione e100 euro di multa in aumento sulla pena irrogata con altra sentenza, sostituendopoi la pena complessiva, pari a un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 530 dimulta, con la detenzione domiciliare per analogo periodo.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con attosottoscritto personalmente, peraltro privo di motivi, la redazione dei quali è statariservata ad un difensore nominativamente indicato, ma che non risultano esserestati presentati.3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto dilegittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente esenza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.come modificato dall'art. 1, comma 63, legge n. 103/2017.

Il testo dellanorma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazioneè stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017,Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipodi provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere propostodalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve esseresottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione».La mera indicazione del nominativo di un difensore di fiducia, e lasottoscrizione dell'atto da parte di questi solo al fine di autenticare la firma delricorrente, è palesemente irrilevante.Il ricorso, peraltro, dovrebbe essere dichiarato inammissibile anche perchédel tutto silente sui motivi di impugnazione e sulle censure mosse alprovvedimento impugnato.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e inmancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Torino;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa in data 05 febbraio 2026 il Tribunale di Torino haapplicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato dicui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, la pena di due mesi di reclusione e100 euro di multa in aumento sulla pena irrogata con altra sentenza, sostituendopoi la pena complessiva, pari a un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 530 dimulta, con la detenzione domiciliare per analogo periodo.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con attosottoscritto personalmente, peraltro privo di motivi, la redazione dei quali è statariservata ad un difensore nominativamente indicato, ma che non risultano esserestati presentati.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto dilegittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente esenza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.come modificato dall'art. 1, comma 63, legge n. 103/2017. Il testo dellanorma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazioneè stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017,Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipodi provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere propostodalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve esseresottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione».La mera indicazione del nominativo di un difensore di fiducia, e lasottoscrizione dell'atto da parte di questi solo al fine di autenticare la firma delricorrente, è palesemente irrilevante.Il ricorso, peraltro, dovrebbe essere dichiarato inammissibile anche perchédel tutto silente sui motivi di impugnazione e sulle censure mosse alprovvedimento impugnato.4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e inmancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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