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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2023

Cassazione n. 43525/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in preambolo, resa in data 23 gennaio 2023, il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta presenta da [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della pena detentiva, allo stesso inflitta con sentenza del medesimo Tribunale in data 14 novembre 2019, irrevocabile in data 17 maggio 2020, con la corrispondente pena pecuniaria, avanzata in conseguenza della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 dichiarata con sentenza della Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 2022.

A ragione della decisione il Tribunale ha ritenuto che tale richiesta doveva essere formulata nel giudizio di cognizione e solo su tale presupposto, in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale, l'interessato avrebbe potuto promuovere incidente di esecuzione per invocare la rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio.

L'istanza di sostituzione della pena detentiva - ha chiarito - non poteva essere richiesta per la prima volta in sede di incidente di esecuzione, ponendosi tale richiesta al di fuori del sistema processuale.

2. Thaler, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione ed errata applicazione degli artt. 666 cod. proc. pen., 53 L. 689 del 1991 e 30 L. 87 del 1953.

Il giudice dell'esecuzione, alla luce dei prìncipi affermati dalle Sezioni Unite "Gatto", ha errato nel respingere la richiesta de qua.

Infatti, non si rinvengono cause ostative alla sostituzione, da parte del giudice dell'esecuzione, della pena detentiva (passata in giudicato) in pena pecuniaria, anche laddove il condannato non abbia avanzato richiesta in sede di cognizione, atteso che è intervenuta la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, nella parte in cui prevedeva che il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria non potesse essere inferiore a 250 euro anziché a 75 euro.

Tale intervento - secondo il ricorrente - ha inciso su una norma penale diversa idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, sicché la disposizione di cui all'art. 30, comma 4, L. 87 del 1953 avrebbe dovuto trovare applicazione anche al caso di specie, giacché costituisce lo strumento per riportare a legalità la pena, eliminando ogni effetto pregiudizievole derivante da una condanna assunta sulla base di una norma, dichiarata incostituzionale, che abbia avuto incidenza sul trattamento sanzionatorio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 8 maggio 2023, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso muove da enunciati in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

2. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore (Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 - 01).

In applicazione di tale principio, è stata ritenuta ammissibile l'istanza di rideterminazione in executivis della pena pecuniaria, applicata con decreto penale di condanna in sostituzione di pena detentiva, secondo i nuovi valori minimi giornalieri di conversione conseguenti alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 53, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, resa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022, nel caso in cui il trattamento sanzionatorio non sia stato ancora interamente eseguito (Sez. 1, n., 12675 del 13/12/2022, dep. 2023-4,K. 284284).

Tuttavia, tale principio, affermato in un caso in cui la pena detentiva era già stata sostituita in pena pecuniaria dal giudice della cognizione, non può trovare applicazione - come quello di specie - in cui tale jisostituzione non era stata \ richiesta in sede di cognizione, e dunque dovrebbe essere operata direttamente dal giudice dell'esecuzione.

Occorre, infatti, ribadire in questa sede che non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione alcuna valutazione circa la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, atteso che gli artt. 53 e 57 della legge n. 689 del 1981 attribuiscono espressamente tale facoltà al giudice che pronuncia la condanna. (Sez. 1, n. 38717 del 31/01/2013 Fenaroli, Rv. 256881).

Gli artt. 53 e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, individuano nel giudice che pronuncia la sentenza di condanna l'organo deputato, sulla base di discrezionale valutazione, all'eventuale sostituzione della pena detentiva e, conseguentemente, alla determinazione della durata della pena sostitutiva, che, per quanto automaticamente derivante dai criteri di conversione previsti dalla legge, entra a far parte, nel singolo processo, del dispositivo ivi assunto, restando soggetta, se errata, soltanto alla possibilità di impugnazione ovvero, se effetto di errore materiale, di correzione da parte dello stesso giudice.

«Resta dunque esclusa - perché si risolverebbe in un'attività decisoria compiuta da organo non legittimato - la possibilità di un intervento in funzione interpretativa o correttivo del dispositivo predetto da parte di altri organi o dello stesso magistrato di sorveglianza chiamato a determinare le modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva, e ciò anche quando il dispositivo della sentenza possa dar luogo a perplessità circa la durata della pena medesima. (Nella specie la Corte ha annullato il provvedimento del giudice di sorveglianza che, premesso il diritto-dovere di determinare, in carenza di più specifiche indicazioni della sentenza, l'entità temporale della libertà controllata, sostituita in sentenza "per analogo periodo", alla pena di mesi cinque e giorni dodici di reclusione, ne aveva fissato la durata in mesi dieci giorni ventiquattro, richiamandosi al disposto dell'art. 57 legge n. 689 del 1981, in base al quale un giorno di pena detentiva equivale, a qualsiasi effetto giuridico, a due giorni di libertà controllata)» (Sez. 1, n. 6521 del 12/12/1995, dep. 1996, Mandaliti, Rv. 203358).

3. Nel caso in esame, pertanto, deve ritenersi corretta la decisione assunta con il provvedimento impugnato, non potendosi ritenere, nemmeno alla luce dell'invocata declaratoria d'illegittimità costituzionale, che il giudice dell'esecuzione possa esercitare un potere non previsto dalla legge.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in preambolo, resa in data 23 gennaio 2023, il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta presenta da [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della pena detentiva, allo stesso inflitta con sentenza del medesimo Tribunale in data 14 novembre 2019, irrevocabile in data 17 maggio 2020, con la corrispondente pena pecuniaria, avanzata in conseguenza della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 dichiarata con sentenza della Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 2022. A ragione della decisione il Tribunale ha ritenuto che tale richiesta doveva essere formulata nel giudizio di cognizione e solo su tale presupposto, in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale, l'interessato avrebbe potuto promuovere incidente di esecuzione per invocare la rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio. L'istanza di sostituzione della pena detentiva - ha chiarito - non poteva essere richiesta per la prima volta in sede di incidente di esecuzione, ponendosi tale richiesta al di fuori del sistema processuale. 2. Thaler, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione ed errata applicazione degli artt. 666 cod. proc. pen., 53 L. 689 del 1991 e 30 L. 87 del 1953. Il giudice dell'esecuzione, alla luce dei prìncipi affermati dalle Sezioni Unite "Gatto", ha errato nel respingere la richiesta de qua. Infatti, non si rinvengono cause ostative alla sostituzione, da parte del giudice dell'esecuzione, della pena detentiva (passata in giudicato) in pena pecuniaria, anche laddove il condannato non abbia avanzato richiesta in sede di cognizione, atteso che è intervenuta la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, nella parte in cui prevedeva che il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria non potesse essere inferiore a 250 euro anziché a 75 euro. Tale intervento - secondo il ricorrente - ha inciso su una norma penale diversa idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, sicché la disposizione di cui all'art. 30, comma 4, L. 87 del 1953 avrebbe dovuto trovare applicazione anche al caso di specie, giacché costituisce lo strumento per riportare a legalità la pena, eliminando ogni effetto pregiudizievole derivante da una condanna assunta sulla base di una norma, dichiarata incostituzionale, che abbia avuto incidenza sul trattamento sanzionatorio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 8 maggio 2023, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso muove da enunciati in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità. 2. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 - 01). In applicazione di tale principio, è stata ritenuta ammissibile l'istanza di rideterminazione in executivis della pena pecuniaria, applicata con decreto penale di condanna in sostituzione di pena detentiva, secondo i nuovi valori minimi giornalieri di conversione conseguenti alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 53, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, resa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022, nel caso in cui il trattamento sanzionatorio non sia stato ancora interamente eseguito (Sez. 1, n., 12675 del 13/12/2022, dep. 2023-4,K. 284284). Tuttavia, tale principio, affermato in un caso in cui la pena detentiva era già stata sostituita in pena pecuniaria dal giudice della cognizione, non può trovare applicazione - come quello di specie - in cui tale jisostituzione non era stata \ richiesta in sede di cognizione, e dunque dovrebbe essere operata direttamente dal giudice dell'esecuzione. Occorre, infatti, ribadire in questa sede che non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione alcuna valutazione circa la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, atteso che gli artt. 53 e 57 della legge n. 689 del 1981 attribuiscono espressamente tale facoltà al giudice che pronuncia la condanna. (Sez. 1, n. 38717 del 31/01/2013 Fenaroli, Rv. 256881). Gli artt. 53 e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, individuano nel giudice che pronuncia la sentenza di condanna l'organo deputato, sulla base di discrezionale valutazione, all'eventuale sostituzione della pena detentiva e, conseguentemente, alla determinazione della durata della pena sostitutiva, che, per quanto automaticamente derivante dai criteri di conversione previsti dalla legge, entra a far parte, nel singolo processo, del dispositivo ivi assunto, restando soggetta, se errata, soltanto alla possibilità di impugnazione ovvero, se effetto di errore materiale, di correzione da parte dello stesso giudice. «Resta dunque esclusa - perché si risolverebbe in un'attività decisoria compiuta da organo non legittimato - la possibilità di un intervento in funzione interpretativa o correttivo del dispositivo predetto da parte di altri organi o dello stesso magistrato di sorveglianza chiamato a determinare le modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva, e ciò anche quando il dispositivo della sentenza possa dar luogo a perplessità circa la durata della pena medesima. (Nella specie la Corte ha annullato il provvedimento del giudice di sorveglianza che, premesso il diritto-dovere di determinare, in carenza di più specifiche indicazioni della sentenza, l'entità temporale della libertà controllata, sostituita in sentenza "per analogo periodo", alla pena di mesi cinque e giorni dodici di reclusione, ne aveva fissato la durata in mesi dieci giorni ventiquattro, richiamandosi al disposto dell'art. 57 legge n. 689 del 1981, in base al quale un giorno di pena detentiva equivale, a qualsiasi effetto giuridico, a due giorni di libertà controllata)» (Sez. 1, n. 6521 del 12/12/1995, dep. 1996, Mandaliti, Rv. 203358). 3. Nel caso in esame, pertanto, deve ritenersi corretta la decisione assunta con il provvedimento impugnato, non potendosi ritenere, nemmeno alla luce dell'invocata declaratoria d'illegittimità costituzionale, che il giudice dell'esecuzione possa esercitare un potere non previsto dalla legge. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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