CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 38743/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PALESTINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 15 settembre 2022, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pordenone del 17 luglio 2019 che, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A), in rubrica ascrittogli, - artt. 216 comma 1, n. 2 e 219 comma 2, n.1 RD n. 267/1942 - alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e alle pene accessorie di cui all'art. 216 RD n. 267/1942. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo dei propri difensori di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]° e Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denunciano l'erronea applicazione dell'art. 216 I. fall., nonché vizi di motivazione per avere la Corte territoriale dato rilievo a fatti differenti da quelli rilevanti ai fini della medesima norma incriminatrice. in particolare, la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare, quale unico elemento fondante la penale responsabilità dell'imputato, la condotta consistita nella mancata consegna della documentazione contabile ai curatore, posto che tale condotta è comune tanto alla fattispecie contestata all'imputato che a all'ipotesi prevista dall'art. 217 comma 2 e 220 I.fall. A tal proposito, si ritiene piuttosto che la Corte avrebbe dovuto ricercare in concreto gli ulteriori indici di fraudolenza della condotta tipica. Peraltro, si evidenzia come, al pari del giudice di primo grado, anche per la Corte territoriale ha avuto rilevanza la circostanza suggestiva per cui l'imputato si sia reso irreperibile, omettendo di dare riscontro alle richieste del curatore. Tuttavia, non si tiene conto del fatto che manca sia la prova che il ricorrente fosse stato raggiunto da una richiesta formale del curatore del fallimento che gli intimava di consegnare la documentazione contabile della società, sia quella per cui l'imputato fosse stato edotto del dovere di consegnare tale documentazione al curatore in conseguenza dell'intervenuto fallimento della società di cui era stato, in precedenza, legale rappresentante. In sostanza, non può affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta sulla base del solo elemento considerato da entrambe le sentenza di merito, ossia quello della mancata consegna delle scritture contabili, così come la penale rilevanza dell'omessa consegna della documentazione contabile non può essere predicata senza la preventiva acquisizione della prova di 2' quella specifica condotta di distrazione, occultamento o distruzione delle scritture contabili contestata. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano l'inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico. La Corte territoriale avrebbe errato nell'affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale sotto un duplice profilo: da un lato, ha articolato un ragionamento fondato su una doppia presunzione, lesivo delle regole imposte dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in quanto ha congetturato un argomento di fatto costituito dall'intenzione di coprire condotte distrattive, arrivando così ad affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo sulla base di un elemento inferenziale privo del carattere di certezza e costituito dalla supposta esistenza di condotte distrattive. D'altro canto la Corte territoriale ha errato nel ritenere la sussistenza del dolo specifico in maniera contraddittoria e manifestamente illogica nella misura in cui ha qualificato le condotte distrattive come verosimili, non potendole considerare provate, ed utilizzando quindi tale circostanza ipotetica per fondare la prova della responsabilità dell'imputato. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile. 1.1. I motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo intimamente connesse le questioni con essi sollevate. Essi sono entrambi aspecifici, fondandosi il giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, confermato in appello, su una ben più articolata ricostruzione della vicenda che non si esaurisce nei tratti indicati in ricorso, con la quale non vi è stato, quindi, un effettivo confronto già in sede di appello; ed invero, come aveva già evidenziato il tribunale, risulta incontrovertibile il dato della mancata consegna al curatore delle scritture contabili da parte dell'imputato, tenutario di esse ex lege quale amministratore della società fallita [OSCURATO:SOCIETA] Italia s.r.1., resosi di fatto irreperibile, e risulta parimenti accertato che la sede della società fosse fittizia e come anche Bertapelle, amministratore fino al 23.7.2007, avesse riferito di non possedere alcun documento contabile; e quanto al dolo specifico, sì era evidenziato come dal comportamento complessivamente tenuto dall'imputato, oltre che dagli altri elementi emersi, si dovesse ricavare tale atteggiamento soggettivo, tenuto anche conto che in assenza delle scritture contabili - carenza alla quale solo in parte il curatore aveva sopperito mediante documenti reperiti aliunde - non si era riusciti ad effettuare una verifica puntuale del patrimonio aziendale e del movimento degli affari ed in particolare della vicenda relativa al magazzino - come emersa sulla sola base delle fatture di acquisto e di vendita, documenti bancari e prime note - che risente proprio della carenza documentale; ciò nondimeno spiega, il giudice, come il curatore avesse riferito a tale riguardo che il dato di rimanenze di magazzino pari al 31.12.2006 a zero, fosse anomalo, sebbene Bertapelle avesse sostenuto che, come da contratto, un cliente russo aveva ritirato tutta la merce, in quanto non erano state individuate vendite in blocco, né tantomeno vendite a clienti russi; sicché il curatore aveva ipotizzato che la vendita fatta a [OSCURATO:SOCIETA]. per circa 350.000,00 euro fosse fittizia, atteso che a sua volta il curatore del fallimento di quest'ultima società aveva ipotizzato che la Tevi avrebbe posto in essere operazioni fittizie di acquistò di merce proprio dalla fallita e da altre società sì da coprire una distrazione di parte consistente del magazzino [OSCURATO:SOCIETA], attese anche le strane modalità di pagamento della merce da Tevi a [OSCURATO:SOCIETA]. Il tribunale ha tuttavia concluso che trattasi di ipotesi che non hanno trovato certezza proprio per la mancanza di documentazione e delle scritture contabili della fallita nel periodo di interesse ed è per tali ragioni che è addivenuto all'assoluzione dell'imputato dal reato di bancarotta distrattiva. E' in tale contesto che viene inserita la condotta dell'imputato che, secondo quanto indicano i giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, era poi sparito ed aveva abbandonato l'amministrazione già dalla fine del 2007; è quindi sulla base di tale articolata ricostruzione - non scalfita dal fatto che vi è stata pronuncia assolutoria in ordine al reato di bancarotta distrattiva, rilevando, ai fini della diversa fattispecie di bancarotta documentale, gli elementi indicati come meri indizi che unitamente agli altri emersi al riguardo hanno evidentemente condotto alla valutazione in esame - che viene ricostruito l'elemento oggettivo del reato e lo stesso dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice della bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica. Né si sarebbe potuta pretendere una risposta diversa da parte della Corte di Appello, essendosi in appello il ricorrente limitato a contestare - a fronte della indicata, articolata, ricostruzione - che la sede della società non fosse fittizia avendo il curatore affermato - solo - che la società era inattiva da diversi anni e che la sede legale in Aviano fosse di comodo, e ad assumere che la sentenza in quella sede impugnata avesse affermato la sussistenza della condotta contestata, ivi compreso l'elemento soggettivo del dolo specifico, in virtù della qualifica rivestita dall'imputato e del mero fatto che egli fosse detentore ex lege delle scritture contabili; laddove, come visto, la ricostruzione della vicenda svolta dal tribunale - e recepita dalla corte di appello - è ben più articolata e fa leva su ben altri elmenti; né nel ricorso in scrutinio si muovono censure, nella sostanza, diverse, a cui la sentenza impugnata avrebbe dovuto rispondere (che ha piuttosto ulteriormente messo in evidenza come tutto fosse ruotato intorno al comportamento dell'imputato che dopo essere stato nominato amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. al termine dell'esercizio del 2007, si rendeva irreperibile abbandonando di fatto l'attività amministrativa della società, tant'è che il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., una volta divenuto titolare del 60 % delle quote della [OSCURATO:SOCIETA], attesa l'irreperibilità dell'amministratore unico, presentava ricorso ex art. 2367, comma 2, c.c. per la convocazione dell'assemblea dei soci, e si procedeva infine alla messa in liquidazione della società con nomina del liquidatore che nel 2011 presentava istanza di auto-fallimento in quanto la società era da anni inattiva, la sede legale era di comodo, e da anni i bilanci non erano presentati, e l'unico bene immobile era costituito dall'edificio sito in [OSCURATO:PERSONA]Olio gravato da ben due ipoteche per circa 450.000,00 euro). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor