CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 36272/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2931/2025 CC - 21/10/2025 R.G.N. 22396/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36272/2025 Roma, lì, 06/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 17 giugno 2025 il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminare la pena per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. a lui irrogata con la sentenza emessa in data 22 novembre 2023 dal Tribunale di Milano, irrevocabile in data 03 luglio 2024, applicando la diminuente della particolare tenuità del danno, alla luce della sentenza emessa dalla Corte costituzionale in data 16 aprile 2024. Il Tribunale ha ritenuto che, come stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6225 del 30 ottobre 2024, il giudice dell'esecuzione possa procedere alla rideteminazione del trattamento sanzionatorio deciso dal giudice del merito solo se la pronuncia di incostituzionalità abbia determinato l'illegalità della pena, non se tale rideterminazione debba essere effettuata sulla base di una valutazione discrezionale, in questo caso relativa alla gravità del fatto. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore [OSCURATO:PERSONA]Alessio, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in tema di successione di norme penali a seguito di una declaratoria di incostituzionalità. In primo luogo l'ordinanza, se l'argomentazione del Tribunale fosse corretta, avrebbe dovuto essere di inammissibilità, e non di rigetto. In secondo luogo, tale argomentazione non è corretta, perché sussiste il potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena a seguito di un intervento correttivo della Corte costituzionale, in particolare riconoscendo la sussistenza della circostanza attenuante divenuta applicabile a seguito di tale intervento correttivo, come ritenuto dalla Corte di cassazione nel caso di una analoga declaratoria di incostituzionalità, relativa al delitto di estorsione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. 2. Questa Corte ha stabilito, in un caso analogo al presente, che «Il condannato per il delitto di rapina all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell'esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito» (Sez.1, n. 9599 del 13/02/2025, Rv. 287685). Tale principio deve essere ribadito, in quanto si richiama ad un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, inizialmente espresso da Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697, secondo cui «Quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore». Questo indirizzo si fonda sull'affermazione che il diritto fondamentale alla libertà personale deve prevalere sulla intangibilità del giudicato, quando la pena sia stata irrogata sulla base di un quadro normativo successivamente valutato, almeno in parte, come incostituzionale; la diversa opinione, espressa nell'ordinanza impugnata, porterebbe ad una disparità di trattamento tra situazioni analoghe, potendo l'attenuante essere applicata o meno, a reati commessi nella stessa epoca, solo in conseguenza dell'attuale pendenza del procedimento, o la già intervenuta irrevocabilità della sentenza. Il richiamo contenuto nell'ordinanza ad una sentenza di questa Corte, apparentemente dettante un principio opposto, è inconferente: quella pronuncia è relativa ad un processo definito con il rito del patteggiamento, ed in essa si è in primo luogo ribadito che l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione non era accoglibile per il mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.. Inoltre, in quel caso si è valutato che, in mancanza di un nuovo accordo tra le parti, il giudice dell'esecuzione può intervenire d'ufficio a modificare la pena concordata solo se la declaratoria di incostituzionalità ha riguardato l'intera cornice edittale e non, come nella sentenza n. 86/2024 Corte cost., solo l'applicabilità di un'attenuante, dovendo, in assenza di una sopravvenuta illegalità della pena applicata, prevalere il rispetto della intangibilità del giudicato di una sentenza di patteggiamento, non essendovi motivo per consentire al giudice dell'esecuzione di sostituire la propria valutazione all'accordo delle parti. La sentenza emessa nei confronti del ricorrente non è stata pronunciata a seguito di un'applicazione concordata di pena, per cui il principio richiamato nell'ordinanza impugnata non è ad essa riferibile. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. Così deciso il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]