CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 2021
Cassazione n. 01031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorrente impugna la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano il 26.2.2021, confermativa della pronuncia del Tribunale della medesima città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui agli artt.495, 477-482 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen. ( perché nella richiesta di iscrizione anagrafica del Comune di Peschiera, attestava falsamente all'ufficiale dell'anagrafe di quel Comune di chiamarsi Mahmoud khalid, esibendo la fotocopia alterata della carta d'identità intestata appunto a tale soggetto, mediante sostituzione della fotografia e l'apposizione della propria, e di risiedere in via Dante presso [OSCURATO:PERSONA]; accertato il 22 gennaio 2015 ). 2. Affida il ricorso per cassazione a quattro motivi. 2.1.Col primo deduce l'erronea applicazione della legge penale processuale nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla eccepita violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza in ragione della riqualificazione del fatto, e di quello del contraddittorio e del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost. e 6 Convenzione EDU, comma terzo, lett. a) e b). Nel caso che occupa il diritto di difesa è stato compromesso a seguito e in ragione della riqualificazione del fatto operata dal primo giudice senza permettere all'imputato di prendere coscienza di tale nuova contestazione, di approntare una idonea difesa. Ciò ancora più irragionevole e grave se si rileva che l'originario fatto di cui all' imputazione ex articolo 483 cod. pen. era del tutto insussistente in quanto, così come rilevato anche dal tribunale, gli atti compiuti dall'imputato non hanno raggiunto neppure la soglia minima del tentativo. 2.2.Col secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale processuale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancanza della prova e all'errata valutazione delle risultanze probatorie al fine di configurare il reato così come riqualificato ex art. 495 cod. pen.. Si evidenzia la non corretta valutazione delle prove raccolte in sede dibattimentale non sufficienti ad integrare gli elementi oggettivi e soggettivi della norma asseritamente violata; nel caso che occupa è emerso pacificamente che l'imputato si è rivolto al comune per richiedere informazioni con riguardo alla possibile residenza presso il Comune di Peschiera. L'atto informativo posto in essere dall'imputato si è immediatamente interrotto non concretizzandosi in una formale richiesta, così come emerso dalla ricostruzione dell'impiegata comunale. Ed ancora, si rileva altresì che l'impugnata sentenza erra anche con riguardo alla ritenuta configurazione dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione della fattispecie di cui all'articolo 495 cod. pen.. 2.3.Col terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e processuale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancanza della prova e all'errata valutazione delle risultanze probatorie al fine di configurare il reato come riqualificato ex articoli 477 482 cod. pen.. La Corte d'appello ritiene responsabile l'imputato di aver contraffatto/alterato la fotocopia del documento esibito al dipendente comunale in quanto recante le generalità di altra persona e la propria fotografia, ritenendolo così autore o coautore della falsificazione del suddetto documento. Tale assunto non può essere condiviso in quanto l'azione posta in essere dall'imputato non può configurare gli elementi fondanti delle norme asseritamente violate dal momento che lo stesso ha esibito solo ed esclusivamente una fotocopia del documento con il proposito di esibire ed utilizzare tale documento nella sua qualità di fotocopia. 2.4.Col quarto motivo deduce erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in punto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Appello ha laconicamente rigettato la richiesta difensiva adottando una motivazione assolutamente apodittica e strumentale senza un riferimento diretto alla richiesta svolta dalla difesa e agli elementi in essa rappresentati. Indi insta per l'annullamento della pronuncia oggetto di impugnazione. 3. Con la memoria pervenuta in atti, il ricorrente, nel riportarsi integralmente ai motivi di ricorso, ha insistito nell'accoglimento del gravame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso prospetta motivi infondati e merita pertanto il rigetto. 1. Innanzitutto, si osserva che la fattispecie originariamente contestata conteneva in sé gli elementi di fatto poi sussunti sotto le diverse ipotesi di reato ravvisate in sede di riqualificazione ( la falsa attestazione al pubblico ufficiale delle proprie generalità, correttamente ricondotta alla fattispecie di cui all'art.495 cod. pen. avendo essa ad oggetto le generalità del dichiarante e quindi una qualità e non un fatto, e l'esibizione della carta di identità falsa, a sua volta correttamente sussunta nel reato di cui agli artt. 477.482 cod. pen. ); circostanza questa che già di per sé esclude la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, non potendosi ravvisare tra il fatto contestato e quello ritenuto un rapporto di radicale eterogeneità o incompatibilità tale da incidere sulla vicenda processuale stravolgendola al punto da far ritenere inciso il diritto di difesa. Ciò comporta il richiamo - che si rinviene implicitamente anche nella sentenza impugnata - all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno ripetutamente affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel mero pedissequo confronto puramente letterale fra imputazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo - come accaduto nel caso di specie - si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 - dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 24805101; Sez. U, sent. n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/ Ed invero, in caso di riqualificazione del fatto non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni dì difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza ( Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403 - 01 ), costituente, in definitiva, uno sviluppo prevedibile di quello oggetto di contestazione; e in ogni caso la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata anche quando venga operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunziata all'esito del giudizio abbreviato - indi a maggior ragione in caso dì giudizio ordinario - in quanto con i motivi d'appello l'imputato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa, richiedendo una sua rivalutazione e l'acquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il fondamento ( Sez. 6, Sentenza n. 10093 del 14/02/2012, Rv. 251961 - 01 ); indi non può ipotizzarsi, nel caso di specie, alcuna violazione del contraddittorio e del correlato diritto dell'imputato ad un equo processo, dal momento che l'imputato è stato messo in condizione di interloquire pienamente sulla riqualificazione giuridica operata dal tribunale, dapprima con l'atto di appello e, in seguito, con il ricorso per cassazione ( Sez. 6, Sentenza n. 49820 del 05/12/2013 Ud. (dep. 10/12/2013 ) Rv. 258138 - 01 ).Con l'evidenza di tali argomenti, fondati in fatto e in diritto, non si è dunque confrontato il ricorso che in parte qua è quindi palesemente infondato. 2.Infondato è il secondo motivo, risultando dalla esaustiva ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di merito sulla base delle emergenza processuali compiutamente passate in rassegna - prime tra tutte quelle rivenienti dalle dichiarazioni rese dall'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato si era presentato presso quell'ufficio per avanzare la richiesta di iscrizione all'anagrafe di quel Comune e non per assumere informazioni in merito, tant'è che aveva esibito a tal fine la carta di identità poi rilevata falsa, e che il procedimento si era interrotto a causa del mancato possesso da parte dell'istante dell'originale del documento identificativo e dei sospetti nutriti dall'impiegata in ordine all'autenticità di quello esibito in copia; e che lo stesso aveva a tal fine attestato all'Ufficiale le proprie false generalità; attestazione che evidentemente integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen.,in quanto resa al pubblico ufficiale ed avente ad oggetto l'identità e non un fatto. A nulla rileva quindi che la richiesta non abbia poi potuto avere un seguito per non essere stato il richiedente in possesso del documento di identità in originale, essendosi intanto già perfezionato il reato di falsa attestazione avente ad oggetto le false generalità dichiarate al pubblico ufficiale nell'ambito della procedura avviata, nella piena consapevolezza della loro falsità. Quanto poi alla affermazione contenuta nella pronuncia di primo grado circa il mancato superamento della soglia minima per l'integrazione del reato, balza evidente dalla lettura della stessa che il riferimento è al diverso reato di cui agli artt. 56, 48, 479 cod. pen., ritenuto appunto non configurabile nel caso di specie, dovendo piuttosto reputarsi calzante, in luogo di quello originariamente contestato, quello di cui all'art. 495 cod. pen.. Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare, in relazione a fattispecie analoga avente ad oggetto l'attestazione sull'identità del coniuge nell'atto di matrimonio, che la condotta del privato che attesti falsamente al pubblico ufficiale una siffatta qualità, vertendo sull'accertamento delle qualità personali del dichiarante, integra il delitto di cui all'art. 495, comma secondo, n. 1) cod. pen., con esclusione sia di quello previsto dall'art. 483 cod. pen., che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti", sia di quello previsto dall'art. 496 cod. pen., configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto pubblico (Sez. 5, Sentenza n. 4054 del 11/01/2019 Cc. (dep. 28/01/2019 ) Rv. 275489 - 01).3.Quanto alla dedotta irrilevanza dell'esibizione del documento di identità per essere questo consistito in una semplice fotocopia, e all'asserita quindi insussistenza del falso, è solo il caso di osservare che il massimo consesso di questa Corte - Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019 - dep. 07/08/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27628501 - ha affermato - diversamente da quanto deduce il ricorrente a sostegno della sua tesi - che ciò che rileva e discrimina non è tanto la veste dell'atto, se consistente in mera fotocopia o meno, nè l'esistenza di un atto corrispondente, bensì che l'atto presenti - ove consista in una copia - quei requisiti minimi idonei a renderlo ostensibile come atto avente valenza documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. Alla stregua di quanto affermato da questa Corte, a Sezioni Unite, nella pronuncia suindicata è evidente che nel caso in esame non ricorra l'ipotesi del falso in (foto)copia non idoneo ad integrare il reato di falsità. Non si è di fronte ad una mera copia non avente i requisiti minimi idonei a renderla ostensibile come atto avente valenza documentativa ( dell'esistenza di un atto corrispondente ). Il documento di cui era in possesso l'imputato, riproducente la carta di identità coi dati anagrafici riconducibili ad altro soggetto che aveva dichiarato lo smarrimento del proprio documento e la fotografia dell'istante, è stato piuttosto elaborato in maniera tale da apparire come copia dell'originale - che si era detto esistente ma non disponibile in quel frangente da parte dell' imputato - . Ciò che ha infatti inteso affermare questa Corte a Sezioni Unite nella diffusa motivazione posta a sostegno della sua decisione è che la sussistenza del reato di falsità dipende dal modo con cui l'atto si presenta nella sua veste formale- sostanziale e viene presentato, di talchè non è appropriato affermare tout court l'irrilevanza del documento per il solo fatto che si tratti di una semplice copia (che in quanto tale, e in quanto presentata come tale, sarebbe, ~1.1e.o.o 4" giammai dotata di efficacia probante e quindi di idoneità ad offendere la pubblica fede e ad integrare il reato ). In realtà, la pronuncia in esame, parte proprio dalla distinzione dei due piani, quello dell'efficacia probatoria e quello della idoneità a trarre in inganno, da tenere distinti perché ciò che rileva sotto il profilo penale è che il fatto sia lesivo della pubblica fede ovvero la potenzialità decettiva che esso esprime nella sua complessiva apparenza di originalità di un atto effettivamente esistente. Ciò che assume rilievo sotto il profilo della fattispecie penale contro la fede pubblica è l'efficacia ingannatoria, la parvenza di originalità che l'atto ha assunto grazie alla contraffazione operata dal suo autore, rispetto alla quale perde di significanza il valore probatorio in sé dell'atto medesimo, che non entra in gioco in siffatta valutazione, rimanendo la pubblica fede, che l'incriminazione di tali delitti tende a tutelare - costituente l'intima essenza della loro struttura - incrinata per il valore, in sé, che quell'atto falso è capace di esprimere; valore che non viene meno sul piano penale allorquando esso consista in una copia che appaia come vera, rectius originale; indi ciò che contraddistingue la falsità rilevante del documento non è la presenza dell'attestazione di conformità dell'atto all'originale, rilevante sotto il profilo probatorio, ma la parvenza di originalità e quindi di veridicità che quella copia riesce ad esprimere per le sue caratteristiche estrinseche ed intrinseche, parvenza di originalità che può dunque esistere anche in assenza di una siffatta attestazione ovvero pur in mancanza del crisma apparente della sua conformità all'originale. La rilevanza penale del falso non è e non può essere legata alla idoneità dell'atto che la incarna a svolgere una funzione probatoria perché essa prescinde dal contesto in cui poi l'atto può essere utilizzato, non essendo peraltro previste sue delimitazioni in rapporto all'uso che di esso se ne può fare perché ciò che costituisce oggetto di incriminazione nel caso delle falsità materiali è la creazione, in sé, di un atto falso, ovvero di un atto che sia idoneo a ledere la fiducia della collettività e non di una determinata categoria di soggetti (es. parti di un processo ); fiducia che può essere minata anche da mere copie false una volta che esse sono immesse nel mondo, nella società, dal momento che la lesione del bene giuridico tutelato costituisce sempre un prius rispetto all'uso che dell'atto possa poi essere fatto, realizzandosi essa con la stessa creazione dell'atto falso ( essendo d'altronde del tutto irrilevante il motivo della sua creazione). Come in maniera autorevole e pregnante è stato detto da Sezioni Unite n.32009 del 27.6.2006, Schera, ( rv. 234214) , richiamata anche nella sentenza ultima delle medesime Sezioni Unite, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], suindicata, per la configurazione del reato non occorre che l'atto, al momento della sua falsificazione, possa ritenersi valido per istituire o provare un rapporto, bensì che << mercè la falsificazione risulti idoneo a provare la sussistenza sia pure apparente, nei confronti dei terzi, della situazione documentata>>. Indi conclude la sentenza delle Sezioni Unite, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], che la contraffazione che si realizza mediante la formazione di un atto in realtà inesistente ben possa avvalersi dello strumento materialmente rappresentato dall'utilizzo di una falsa copia, documentando una volontà solo apparente perché non viene in realtà espressa neppure per simulazione, tant'è che il tiolo del reato discende in tal caso dalla natura del documento che vi è falsamente rappresentato ( se trattasi di atto pubblico, dunque, ex artt. 476-482 cod. pen., se di certificato amministrativo ex artt. 477-482 cod. pen. ).Indi allorquando << la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente »; è in altri termini sufficiente che l'atto per i suoi requisiti formali e sostanziali abbia una parvenza di originalità, sembri cioè un atto originale o la copia conforme, originale, di un tale atto o comunque la copia documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato si deve concludere che le caratteristiche che presenta la carta di identità oggetto della vicenda in esame - come descritte nelle pronunce di merito - siano certamente tali da determinare un'apparenza esterna di originalità e da consentire di ravvisare nel caso di specie, quanto meno, gli estremi della copia documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. Non sussistono dubbi quindi sulla riconducibilità della fattispecie in esame al reato di cui all'art. 477 , essendo la giurisprudenza costante nel ritenere che il falso in carta di identità configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 477, posto che la carta d'identità rientra tra i documenti tutelati da detta norma, trattandosi di un certificato - e non di un atto pubblico costitutivo di diritti a favore del privato ed obblighi a carico della P.A. - la cui specifica finalità è solo quella di consentire l'esatta identificazione delle persone (fattispecie in tema di falsificazione per induzione) (Sez. 5, n. 508 del 28/09/2006 Ud., dep. 12/01/2007, Rv. 235689; massime precedenti conformi: N. 12280 del 1990 Rv. 185266). 4. Il quarto motivo è proprio inammissibile, per palese genericità. Ed invero, la Corte nel richiamare l'ampia motivazione già resa sul punto dal tribunale ha evidenziato che non solo non fossero emersi elementi suscettibili di favorevole apprezzamento per riconoscere le pretese circostanze attenuanti, ma ha anche fatto esplicito riferimento alla obiettiva gravità della condotta e alla negativa personalità dell'imputato gravato da plurimi e gravi precedenti penali (per avere tra l'altro lo stesso commesso i reati mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ) E' jus receptum, invero, che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); di talché deve ritenersi giustificato il detto diniego anche se si fondi sulla totale assenza di elementi positivamente valutabili. La concessione delle attenuanti generiche richiede, infatti, l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva; ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette - come certamente nel caso di specie - da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768). 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di pr