CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26264/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 novembre 2022 dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la decisione del Tribunale di Macerata che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente lamentando vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso detta possibilità. Trova oggi applicazione, infatti, la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. In applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017. 2. Non smentisce la conclusione suddetta la circostanza che, nella specie, la sottoscrizione apposta dal ricorrente in calce al ricorso sia seguita dalla firma per autentica del difensore, dal momento che il Collegio conviene con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è irrilevante sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475; Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636, che ha precisato che l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso è irrilevante al fine di attribuire al medesimo la paternità dell'atto giacché, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., essa attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata). D'altra parte è la stessa formulazione del ricorso che non lascia adito a dubbi, dal momento che esso è formulato in prima persona dall'imputato. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa de