CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 1964
Cassazione n. 23771/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1964 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 14/03/2022, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo resa in data 24/02/2020, escluse le circostanze aggravanti contestate al capo A) dell'imputazione, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due, mesi due di reclusione ed euro 700,00 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 628, comma primo, cod. pen. (capo A) e artt. 582, 583 - 576 e 61 n. 2, 577, comma primo n. 1), cod. pen. (capo B). Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla responsabilità penale dell' imputato, con particolare riguardo al compendio probatorio valorizzato a sostegno di tale affermazione nonché alla supposta carenza dell'elemento soggettivo del reato e dell'ingiusto profitto, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette ogni confronto; rilevato, in particolare, che nella sentenza impugnata (vedi pagg. 2-3), i giudici di merito hanno, correttamente, ricostruito l'elemento soggettivo del reato contestato, dando congrua risposta alle doglianze difensive relative alla presunta convivenza tra l'imputato e la persona offesa ("peraltro neppure provata"), precisando come tali circostanze non interferivano quanto agli elementi costitutivi del reato perfezionato con la sottrazione del cellulare alla parte offesa e quanto all'ingiustizia del profitto ed hanno, condivisibilmente, evidenziato come questa non deve essere valutata soltanto in base a parametri di natura oggettiva ma anche (e soprattutto) in base alla rappresentazione ideologica che del profitto ha avuto l'agente nel momento in cui ha posto in essere la condotta; osservato, altresì, che nessun travisamento della prova è ravvisabile nella fattispecie in esame posto che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, laddove il ricorrente si limita a sollevare una mera questione relativa alla valutazione del materiale probatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis