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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13362/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la dichiarazione di responsabilità in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 455 cod.pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione quanto all'esclusione della grossolanità del falso contestato, oltre che generico, in quanto riproduce pedissequamente la corrispondente censura, dedotta in appello, senza articolare alcuna effettiva critica al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521), agita argomenti che si appuntano soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove; - che il secondo motivo di ricorso, oltre che reiterativo, per le stesse ragioni più sopra indicate ed interamente versato in fatto, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale - per come è dato evincere dal tenore della motivazione a corredo (pag. 6, penultimo capoverso della sentenza impugnata) - fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di detenzione di monete contraffatte, per metterle in circolazione, è necessario il dolo specifico - sub specie di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; pertanto, è, a tal fine, rilevante il difetto di qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e, quindi, valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo (Sez. 5, n. 10539 del 31/10/2014 - dep. 12/03/2015, Rv. 262684; Sez. 5, n. 32914 del 12/07/2011, Rv. 250946); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 Marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la dichiarazione di responsabilità in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 455 cod.pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione quanto all'esclusione della grossolanità del falso contestato, oltre che generico, in quanto riproduce pedissequamente la corrispondente censura, dedotta in appello, senza articolare alcuna effettiva critica al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521), agita argomenti che si appuntano soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove; - che il secondo motivo di ricorso, oltre che reiterativo, per le stesse ragioni più sopra indicate ed interamente versato in fatto, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale - per come è dato evincere dal tenore della motivazione a corredo (pag. 6, penultimo capoverso della sentenza impugnata) - fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di detenzione di monete contraffatte, per metterle in circolazione, è necessario il dolo specifico - sub specie di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; pertanto, è, a tal fine, rilevante il difetto di qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e, quindi, valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo (Sez. 5, n. 10539 del 31/10/2014 - dep. 12/03/2015, Rv. 262684; Sez. 5, n. 32914 del 12/07/2011, Rv. 250946); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 Marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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