CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33951/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili. Ritenuto che il motivo unico, prospettato dal difensore, avv. L. Perone (violazione e falsa applicazione degli artt. 81 cod. pen., 192, 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità con travisamento di elementi istruttori), rappresenta doglianze inammissibili perché versate in fatto, riproduttive di questioni già devolute con l'istanza, sulle quali il Giudice dell'esecuzione ha svolto corretti argomenti non contestati con specifica, puntuale, critica, volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, comunque, manifestamente infondate perché si denuncia vizio di palese illogicità della motivazione, che non emerge dall'esame del provvedimento impugnato. Considerato che è costante l'indirizzo di legittimità secondo il quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, in relazione ai fatti giudicati con le due sentenze indicate, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare, all'assenza di elementi in base ai quali reputare che, fin dal momento dell'adesione di Aloia ai sodalizi per i quali ha riportato condanna con la prima delle sentenze irrevocabili, questi avesse già programmato, per grandi linee la esecuzione del reato di ricettazione giudicato con la seconda sentenza, rimarcando l'ampio contesto temporale in cui sono stati commessi i fatti, nonché la disomogeneità della condotta rispetto ai reati fine dei sodalizi (art. 416-bis cod. pen. e 74 d. P.R. n. 309 del 1990). Considerato, inoltre, che il Giudice dell'esecuzione ha dato giustificazione in adesione all'indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, 2 tI dep. 2014, Amato, Rv. 259481) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab initio, perché legati a circostanze ed eventi contingenti. Rilevato, infatti, che viene descritto il provvedimento di cognizione di cui alla prima sentenza, che indica Aloia come "battitore libero", inserito come referente nel clan D'Amico e che svolgeva attività, in prevalenza, nel settore del traffico di stupefacenti, nel cui contesto si registra l'espletamento di funzioni logistiche, consistenti nel recupero dei mezzi per le azioni di fuoco, ma anche della disponibilità dei luoghi di custodia di armi e delle chiavi del luogo di stoccaggio dello stupefacente (cfr. p. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata). Considerato che il ricorrente avversa tali considerazioni con argomenti versati in fatto (cfr. p. 7 e ss. del ricorso), riportando stralci del provvedimento di merito, relativi a deposizioni dei collaboratori di giustizia Stefanelli e Lauria, prospettando l'inserimento del condannato nel clan D'Amico, dal maggio 2009, per procurare mezzi funzionali agli spostamenti degli affiliati per i raid armati, così da ricondurre la condotta di ricettazione, accertata nel 2012, al momento dell'adesione al gruppo, sollecitando la rilettura delle deposizioni e incrociando la valutazione di elementi di prova, anche logica (cfr. p. 11 e ss. del ricorso), operazione inibita al Giudice di legittimità. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 l