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CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 16985/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18736/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 146,presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza dei Consoli n. 1,presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Napoli, n.285/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un decreto ingiuntivo con l’ordine, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di pagare la somma di € 133.696,81.

La richiesta è stata fondata sulla circostanza che il medesimo Tatarelli, pur essendo dipendente del menzionato Comune, con funzioni di Comandante di Polizia municipale, avrebbe espletato attività lavorativa in favore di altre amministrazioni pubbliche, senza preventiva autorizzazione, percependo i relativi compensi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione il 16 febbraio 2009 contro il detto decreto ingiuntivoche il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3002/2010, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 285/2017, ha in parte accolto, riducendo l’importo dovuto al Comune di [OSCURATO:PERSONA] ad € 118.129,09, con revoca del decreto opposto.

Ciò in quanto la corte territoriale ha ritenuto che non necessitassero di autorizzazione gli incarichi svolti dall’appellante dopo il 31 gennaio 2005 per la formazione dei dipendenti della P.A. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che, con l’atto di appello, egli aveva rappresentato come, nella specie, si fosse formato il silenzio assenso in ordine alle sue richieste di autorizzazione a svolgere altri incarichi.

La doglianza è inammissibile poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha adeguatamente censurato la ratio decidendidella decisione impugnata, atteso che non ha tenuto conto che la Corte d’appello di Napoli ha, in realtà,espressamente accertato che non vi era prova delle richieste di autorizzazione alle quali il medesimo [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento, non essendo stata depositata la documentazione menzionata dall’interessato, che non aveva neppure ottemperato al relativo ordine di deposito emesso dal giudice di secondo grado all’udienza del 18 giugno 2015. 2)Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 10, d.lgs. n. 165 del 2001 e, per il periodo di vigenza, dell’art. 58, comma 10, del d.lgs. n. 29 del 1993 in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la P.A. era obbligata a negare l’autorizzazione entro un certo termine, scaduto il quale l’autorizzazione al conferimento dell’incarico era da intendere come rilasciata, e che le richieste di autorizzazione erano state inoltrate ed erano state oggetto di provvedimenti del Sindaco.

La doglianza è inammissibile, non avendo [OSCURATO:PERSONA] adeguatamente censurato la decisione di appello sul punto.

Infatti, la Corte d’appello di Napoli ha rilevato che il ricorrente non aveva contestato l’accertamento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in base al quale: a) i presunti provvedimenti del Sindaco non erano atti ufficialidel Comune, ma semplici pareri favorevoli affinché [OSCURATO:PERSONA] esercitasse “il proprio incarico presso altre P.A. fuori dell’orario di lavoro”; b) non erano stati prodotti atti autorizzativi formali.

Inoltre, sempre il giudice di secondo grado ha rilevato che, secondo il Regolamento comunale, il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi a favore di enti pubblici competeva non al Sindaco (che, in aggiunta a ciò, siffatto potere non aveva neppure per la legislazione vigente), ma al Direttore generale o, in ipotesi di mancata sua nomina, al Segretario generale.

Si tratta di due rationesdecidendi non impugnate specificamente da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inammissibilità del motivo. 3)Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel porre a suo carico l’onere di dimostrare la sussistenza delle autorizzazioni.

La doglianza è inammissibile, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ha correttamente censurato la ratio decidendi della sentenza del la Corte d’appello di Napoli , la qualeha direttamente escluso che dette autorizzazioni fossero state domandate. 4)Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in €4.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18736/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 146,presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza dei Consoli n. 1,presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Napoli, n.285/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un decreto ingiuntivo con l’ordine, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di pagare la somma di € 133.696,81. La richiesta è stata fondata sulla circostanza che il medesimo Tatarelli, pur essendo dipendente del menzionato Comune, con funzioni di Comandante di Polizia municipale, avrebbe espletato attività lavorativa in favore di altre amministrazioni pubbliche, senza preventiva autorizzazione, percependo i relativi compensi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione il 16 febbraio 2009 contro il detto decreto ingiuntivoche il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3002/2010, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 285/2017, ha in parte accolto, riducendo l’importo dovuto al Comune di [OSCURATO:PERSONA] ad € 118.129,09, con revoca del decreto opposto. Ciò in quanto la corte territoriale ha ritenuto che non necessitassero di autorizzazione gli incarichi svolti dall’appellante dopo il 31 gennaio 2005 per la formazione dei dipendenti della P.A. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che, con l’atto di appello, egli aveva rappresentato come, nella specie, si fosse formato il silenzio assenso in ordine alle sue richieste di autorizzazione a svolgere altri incarichi. La doglianza è inammissibile poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha adeguatamente censurato la ratio decidendidella decisione impugnata, atteso che non ha tenuto conto che la Corte d’appello di Napoli ha, in realtà,espressamente accertato che non vi era prova delle richieste di autorizzazione alle quali il medesimo [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento, non essendo stata depositata la documentazione menzionata dall’interessato, che non aveva neppure ottemperato al relativo ordine di deposito emesso dal giudice di secondo grado all’udienza del 18 giugno 2015. 2)Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 10, d.lgs. n. 165 del 2001 e, per il periodo di vigenza, dell’art. 58, comma 10, del d.lgs. n. 29 del 1993 in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la P.A. era obbligata a negare l’autorizzazione entro un certo termine, scaduto il quale l’autorizzazione al conferimento dell’incarico era da intendere come rilasciata, e che le richieste di autorizzazione erano state inoltrate ed erano state oggetto di provvedimenti del Sindaco. La doglianza è inammissibile, non avendo [OSCURATO:PERSONA] adeguatamente censurato la decisione di appello sul punto. Infatti, la Corte d’appello di Napoli ha rilevato che il ricorrente non aveva contestato l’accertamento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in base al quale: a) i presunti provvedimenti del Sindaco non erano atti ufficialidel Comune, ma semplici pareri favorevoli affinché [OSCURATO:PERSONA] esercitasse “il proprio incarico presso altre P.A. fuori dell’orario di lavoro”; b) non erano stati prodotti atti autorizzativi formali. Inoltre, sempre il giudice di secondo grado ha rilevato che, secondo il Regolamento comunale, il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi a favore di enti pubblici competeva non al Sindaco (che, in aggiunta a ciò, siffatto potere non aveva neppure per la legislazione vigente), ma al Direttore generale o, in ipotesi di mancata sua nomina, al Segretario generale. Si tratta di due rationesdecidendi non impugnate specificamente da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inammissibilità del motivo. 3)Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel porre a suo carico l’onere di dimostrare la sussistenza delle autorizzazioni. La doglianza è inammissibile, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ha correttamente censurato la ratio decidendi della sentenza del la Corte d’appello di Napoli , la qualeha direttamente escluso che dette autorizzazioni fossero state domandate. 4)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in €4.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo
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