Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47068/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]_VATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/ 1964 avverso la sentenza del 29/11./202.2 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 20473/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la seni:enza con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha assolto il predetto dal reato di cui agli artt. 482, 477 cod. pen. per non aver commesso il fatto ed ha rideterminato la pena per analogo reato concernente la falsificazione del tagliando di convalida della patente di guida; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità - è manifestamente infondato in quanto il ricorrente, criticando il ragionamento inferenziale di cui alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ha contestato la conclusione raggiunta della Corte di merito sulla scorta di una pretesa disparità di approccio rispetto ala posizione dei coimputati, trascurando, da una parte, che l'assoluzione dei predetti per il reato loro addebitato era stata pronunziata dal Giudice di prime cure e non dalla Corte di appello; dall'altra che non può pretendersi una simmetria nel ragionamento probatorio in presenza di situazioni di partenza diverse; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen.- è inammissibile perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]); Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato per quanto attiene il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 4).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Considerato che il medesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato per quanto attiene la mancata esclusione della recidiva perché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (cfr. pag. 3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]_VATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/ 1964 avverso la sentenza del 29/11./202.2 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 20473/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la seni:enza con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha assolto il predetto dal reato di cui agli artt. 482, 477 cod. pen. per non aver commesso il fatto ed ha rideterminato la pena per analogo reato concernente la falsificazione del tagliando di convalida della patente di guida; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità - è manifestamente infondato in quanto il ricorrente, criticando il ragionamento inferenziale di cui alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ha contestato la conclusione raggiunta della Corte di merito sulla scorta di una pretesa disparità di approccio rispetto ala posizione dei coimputati, trascurando, da una parte, che l'assoluzione dei predetti per il reato loro addebitato era stata pronunziata dal Giudice di prime cure e non dalla Corte di appello; dall'altra che non può pretendersi una simmetria nel ragionamento probatorio in presenza di situazioni di partenza diverse; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen.- è inammissibile perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]); Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato per quanto attiene il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 4). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Considerato che il medesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato per quanto attiene la mancata esclusione della recidiva perché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (cfr. pag. 3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 47068/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris