CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 agosto 2021
Cassazione n. 46084/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e alla memoria depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello dì Milano riformava parzialmente - quanto alla pena che riduceva - la sentenza del Tribunale di Milano del 1° dicembre 2011, che aveva condannato l'imputata [OSCURATO:PERSONA] per i reati di importazione e detenzione illecita di cocaina di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi H e K), commessi rispettivamente il 28 ottobre e nel dicembre 2005. La Corte di appello preliminarmente dava atto che l'imputata, con ordinanza del 23 ottobre 2017, era stata rimessa nel termine per proporre appello, ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. La Corte territoriale accoglieva la richiesta dell'imputata di essere giudicata con rito abbreviato, mitigando complessivamente (oltre che per la scelta del rito) la pena inflitta in primo grado, mentre respingeva le restanti censure relative sia a questioni processuali (la nullità del decreto di latitanza) sia al merito dell'accertamento compiuto dal primo giudice sulla penale responsabilità della imputata per i reati ascritti. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo del suo difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con riferimento al capo che rigetta la richiesta di declaratoria di nullità del decreto di latitanza e di tutti gli atti successivi notificati ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 179, 180, 185, 165, 295, 296 cod. proc. pen. La difesa aveva dedotto con l'appello la nullità del decreto di latitanza, tempestivamente eccepita in primo grado. Il rigetto della questione da parte della Corte di appello, affidato al richiamo di un principio di diritto, nella specie inconferente e non risolutivo, è erroneo in quanto non è stato esplorato il tema del perimetro delle ricerche effettivamente condotte dagli inquirenti in Italia, finendo per aderire in modo acritico il decreto alle risultanze investigative (l'atto di polizia era silente sui luoghi in cui erano state effettuate le ricerche in Italia). Con riferimento alle ricerche all'estero, posto che la imputata era cittadina svizzera, la Corte di appello ha inoltre obliterato, travisandola, la informativa con la quale la p.g. aveva dato atto che la polizia svizzera aveva rappresentato la possibilità di procedere all'arresto della predetta. Censurabile è anche la valutazione dell'altro presupposto della latitanza - la volontarietà della sottrazione all'esecuzione della misura - che nel caso di imputato straniero richiedeva un più rigoroso accertamento (essendo plausibile il mero rientro a casa del ricercato), nella specie mancato (la Corte di appello ha valorizzato un dato neutro). 2.2. Con riferimento al capo che rigetta la richiesta di declaratoria di nullità del decreto di latitanza e di tutti gli atti successivi notificati ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., vizio di motivazione, trattandosi di motivazione a tratti del tutto mancante e a tratti apparente e comunque illogica. La motivazione sul rigetto della questione di cui al primo motivo di ricorso è carente e illogica.Andava considerato che il primo giudice, come dedotto con l'appello, aveva omesso di pronunciarsi sulla eccepita nullità. La Corte di appello si è limitata a richiamare una massima inconferente, omettendo di pronunciarsi sugli indizi fattuali indicati dalla difesa e valorizzando in modo illogico fatti risalenti. 2.3. Vizio di motivazione in ordine al terzo motivo di appello (avente ad oggetto la ritenuta identificazione della imputata come la effettiva utilizzatrice della utenza telefonica, oggetto di captazione). Con riferimento al capo H), la difesa aveva dedotto con l'appello che nessun accertamento era stato condotto sulla intestazione dell'utenza telefonica (la conversazione nulla precisava sulle fattezze fisiche della conversante che parlava in lingua italiana - idioma non conosciuto se non in via elementare dalla ricorrente); aveva inoltre censurato l'accertamento presso l'hotel Amadeus, non sorretto da effettiva documentazione sulla persona alloggiante o da servizi di osservazione sull'effettiva tenuta dell'incontro concordato tra i conversanti. Eguali doglianze erano state devolute per il capo K). La Corte di appello ha superato tali censure confondendo il regime di utilizzabilità degli atti del rito prescelto con la valenza probatoria degli stessi. La motivazione sulla responsabilità è assolutamente generica, limitandosi al richiamo ad atti non specificati puntualmente. 3. Il Procuratore generale in sede ha depositato il 25 agosto 2021 in Cancelleria conclusioni scritte, da qualificarsi come memoria ex art. 611 cod. proc. pen. in caso di trattazione orale del ricorso. Nel richiamare, quanto alla questione della declaratoria di latitanza, la sentenza delle Sezioni Unite n. 18822 del 2014, ha evidenziato in particolare come l'evocata teorica possibilità (per il giudice interno) di emettere e (per l'autorità richiesta) di portare ad esecuzione un mandato di cattura internazionale non equivale affatto, intuitivamente, alla presenza di elementi in qualche modo indicanti l'esistenza di possibili domicili esteri dell'imputata, tali da mettere in discussione i presupposti per la legittimità del decreto di latitanza. [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2021, la difesa della ricorrente, dopo aver tempestivamente chiesto la trattazione orale del ricorso, ha depositato una memoria in Cancelleria. La difesa in particolare ha contrastato le osservazioni del P.G., ritenendo inconferente che la nota della Polizia Tributaria non abbia indicato gli estremi della mai mutata residenza elvetica (dipeso da una incontrollabile scelta della p.g. di non allegare la nota della gendarmeria svizzera); nonché ha ribadito le carenze e i vizi già denunciati quanto alla declaratoria di latitanza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, lambendo a tratti anche l'inammissibilità, e va quindi complessivamente rigettato. 2. I primi due motivi, che attingono alla questione della nullità del decreto di latitanza, sono privi di fondamento per tutti i profili segnalati dalla difesa nel ricorso. 2.1. Quanto all'esaustività e completezza delle ricerche in Italia della imputata, la questione evidentemente va rapportata a quanto dedotto in appello e alle evidenze disponibili al momento della declaratoria di latitanza. Da un lato, infatti, la stessa imputata con l'appello, lamentandosi sul punto, non ha mai dedotto di aver avuto in Italia anche soltanto una dimora all'epoca delle ricerche, prospettando soltanto come "più plausibile ipotesi" che dal 2006 (una volta espiata la pena) avesse lasciato l'Italia per far ritorno al suo Paese di origine; e dall'altro dalle risultanze processuali era emerso che l'imputata, nell'ambito delle operazioni di importazione dello stupefacente, che l'avevano vista come corriere per il trasporto in Italia da parte di un fornitore straniero, aveva alloggiato in albergo all'arrivo in Italia per incontrare i destinatari del carico illecito. In tale prospettiva, non appare censurabile né il decreto di latitanza che avevano constatato l'esito negativo delle investigazioni volte all'individuazione di domicili utili al rintraccio della imputata in Italia né la sentenza impugnata che ha rigettato la questione sul punto, non vedendosi quale ulteriore ricerca in una situazione del genere avrebbe dovuto compiere la polizia giudiziaria per ritenere "esaurienti" le ricerche dell'imputata sul territorio italiano. Con riferimento alle ricerche da svolgere all'estero, correttamente la Corte di appello ha richiamato il principio di diritto, secondo cui ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma 4, dello stesso codice. (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792).Come hanno chiarito le Sezioni Unite in tale arresto, solo nell'evenienza in cui «sussistano concreti elementi che indichino un preciso luogo di rifugio all'estero del soggetto, gli strumenti di cooperazione internazionale di polizia non possono non essere attivati». Nel caso di specie, come ha rilevato la Corte di appello, non vi era alcun elemento concreto in tal senso. La nota della Guardia di Finanza del 22 gennaio 2010 si limitava soltanto a dar atto della generica disponibilità della polizia elvetica a procedere all'arresto della imputata, senza far alcun cenno alla sua localizzazione in Svizzera (nella nota invero non si indica neppure la sua residenza in detto Stato). Sotto altro verso, la stessa imputata nell'appello non è stata in grado di indicare in quale luogo avrebbe risieduto o stabilmente dimorato all'epoca delle ricerche quando si trovava in Svizzera, così dimostrando ulteriormente la correttezza della risposta fornita dalla Corte di appello sul punto. 2.2. Neppure può essere accolta la censura in ordine all'accertamento della volontarietà dell'imputata di sottrarsi alle ricerche. Tale presupposto necessario del decreto di latitanza può infatti fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse risultino fondate su una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato (tra tante, Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016, Rv. 268827). A tal fine è sufficiente che l'imputato abbia anche solo la consapevolezza di poter essere ricercato, in quanto non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione di tale provvedimento (per tutte, Sez. 5, n. 19891 del 30/01/2014, Rv. 259839). Nella specie, la Corte di appello, con valutazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che l'arresto subito nel gennaio 2006 dall'imputata nell'ambito del medesimo procedimento (era stata trovata in possesso di un chilo e 400 grammi di cocaina) per un ulteriore episodio di trasporto per conto del fornitore straniero, rendeva ben prevedibile la imminente emissione di un nuovo titolo cautelare a suo carico per gli analoghi fatti di importazione, commessi a breve distanza in Italia secondo un medesimo iter operativo. 3. Le doglianze sulla ritenuta responsabilità dell'imputata per i fatti a lei contestati risultano in parte generiche e in parte manifestamente infondate. 3.1. Generica è la censura in ordine alla mancata indicazione degli atti investigativi utilizzati per la decisione, posto che ben può la Corte di appello far riferimento al compendio probatorio esposto in primo grado, in assenza di specifiche doglianze.3.2. Con riferimento all'identificazione della imputata per il reato di cui al capo H), la Corte di appello ha spiegato con argomentazioni esaustive e non manifestamente illogiche, e quindi immuni da censure scrutinabili in questa sede, come sia pervenuta a tale accertamento, mentre le critiche mirano a svilirne la portata con generici rilievi e meramente oppositivi. La Corte di appello ha infatti evidenziato che la donna che doveva giungere alla stazione centrale di Milano per incontrare i destinatari dello stupefacente era stata definita dai conversanti una "vecchia" (espressione che risultava plausibile per l'età della imputata, nata nel 1953, se rapportata a quella dei conversanti); che la medesima persona, una volta giunta a destinazione, si era qualificata al suo interlocutore come "Jacqueline" e aveva dato appuntamento per l'incontro davanti all'hotel Amedeus, ove aveva poi pernottato; che la p.g. aveva cosi potuto accertare presso l'hotel l'identità della "Jacqueline" (corrispondente a quella della imputata). Formidabile riscontro all'identificazione della imputata era inoltre venuto da quanto emerso dalle captazioni registrate nella serata del suo arresto del gennaio 2006 (il fornitore estero, nel commentare l'accaduto, aveva osservato che nulla di imprudente era addebitale alla donna che si era comportata "come le altre volte"). Correttamente, a fronte di tale esauriente accertamento, basato sulle captazioni e sulle informazioni acquisite dalla p.g., la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti le lacune investigative denunciate con l'appello (aventi ad oggetto l'identificazione dell'intestataria dell'utenza telefonica inglese usata dalla donna; l'acquisizione di documentazione attestante l'effettivo alloggio presso l'hotel; i servizi di osservazione quanto all'incontro monitorato dalle captazioni). 3.3. Generiche sono infine le critiche per il capo K), che si limitano ad un mero rinvio ai motivi di appello, senza confrontarsi con quanto accertato per il capo H), che consentiva di addivenire, attraverso il riferimento alla" vecchia" e all'utenza mobile inglese in uso alla medesima, all'accertamento della identità del corriere. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente