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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20111/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoRaffaele Sgambato unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sgambato unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 11695/2020Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 20111/2026Data pubblicazione 16/06/2026-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] I di Milano-intimata-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.3599/2019 depositata il 25/09/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2026dal Co: [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del sost.

Procuratore generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia delcontendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale, ove nondefinite in transazione;Uditi per le parti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Colli,Schioppo e Girardi, nonché l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] perl’Agenzia delle entrate.I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ColliMassimo e [OSCURATO:PERSONA] sono revisori contabili oconsulenti d’azienda inseriti nella società [OSCURATO:PERSONA], primario operatorea livello mondiale nella revisione contabile e strategia di impresa.Affermando di non avere potere incisivo sull’organizzazione aziendalein cui erano inseriti e lavoravano in esclusiva, ritenevano non dovutaNumero registro generale 11695/2020Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 20111/2026Data pubblicazione 16/06/2026l’IRAP versata in qualità di professionisti e ne richiedevano il rimborso pergli anni 2012, 2013 e 2014.Impugnavano il silenzio rifiuto che si formava sull’istanza, ottenendoaccoglimento delle proprie ragioni dal giudice di prossimità, sennonché lasentenza era riformata in appello, affermando la debenza del tributo.Avverso la sentenza di primo grado spiccano ricorso per cassazione iprofessionisti contribuenti, agitando plurimi motivi, cui replica l’Agenziadelle entrate con patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato,spiegando tempestivo controricorso.Il Pubblico Ministero, in persona del sost.

Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta sotto forma di memoria,concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendererelativamente a [OSCURATO:PERSONA], per cui era stata sottoscritta transazione,mentre ha chiesto l’accoglimento del ricorso degli altri contribuenti.Tali conclusioni, prospettate in memoria, sono state poi affinate comeriportate in epigrafe, in ragione delle sopravvenute dichiarazioni diavvenuto rimborso.Infatti, in prossimità dall’udienza, sono pervenute istanze dicessazione della materia del contendere per rimborso integrale a favore diGirardi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SchioppoRiccardo [OSCURATO:PERSONA], chiedendo tuttavia il ristoro delle spese di lite persoccombenza virtuale dell’Agenzia delle entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In disparte i motivi di ricorso, rimane questione del ristoro dellespese di lite per soccombenza virtuale erariale per le quattro posizioni perle quali non è stata stipulata transazione a spese compensate.1.1.

Il tema della debenza IRAP dei professionisti inseriti in grandi estrutturate società di revisione è stato più volte affrontato da questaCorte, affinando il principio per cui in tema di IRAP, l'esercizio diun'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da unaNumero registro generale 11695/2020Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 20111/2026Data pubblicazione 16/06/2026società di cui il professionista è socio non realizza il presupposto impositivocostituito dall'autonoma organizzazione, poiché è necessario che la strutturafaccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, ma anche sotto iprofili organizzativi, non essendo invece soggetti ad Irap i proventi che unlavoratore autonomo percepisce come compenso per le attività svolteall'interno di una struttura da altri organizzata. (Nella specie, la S.C. hacassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto soggetti ad IRAP icompensi percepiti da un commercialista, per le attività svolte avvalendosidell'apparato strumentale della committente società di revisione, di cui erasocio.

Così, da ultimo, Cass.

T., n. 26702/2024).Il principio è stato affermato in fattispecie simile da Cass.

V, n.9692/2012, ribadito in Cass.

VI-5, n. 17566/2016 e n. 16372/2017, peressere poi affinato nel consolidato orientamento attuale, ormai pacifico, conordinanze di questa Sezione n. 22266/2023 e n. 2756/2025.Peraltro, il principio non poteva dirsi acquisito e consolidato nel 2019, almomento della decisione della sentenza della CTR della Lombardia di cui è quicontroversia.2.

Pertanto, limitatamente alle posizioni non definite con transazione aspese compensate, dev’essere dichiarata la cessazione della materia delcontendere.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate inragione del momento del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale diriferimento successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione.La Corte dichiara estinto il giudizio per transazione a spese compensate perPaolo Ratti; dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSchioppo [OSCURATO:PERSONA], compensando integralmente fra le parti lespese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 21 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMARCELLO M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoRaffaele Sgambato unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sgambato unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 11695/2020Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 20111/2026Data pubblicazione 16/06/2026-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] I di Milano-intimata-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.3599/2019 depositata il 25/09/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2026dal Co: [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia delcontendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale, ove nondefinite in transazione;Uditi per le parti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Colli,Schioppo e Girardi, nonché l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] perl’Agenzia delle entrate.I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ColliMassimo e [OSCURATO:PERSONA] sono revisori contabili oconsulenti d’azienda inseriti nella società [OSCURATO:PERSONA], primario operatorea livello mondiale nella revisione contabile e strategia di impresa.Affermando di non avere potere incisivo sull’organizzazione aziendalein cui erano inseriti e lavoravano in esclusiva, ritenevano non dovutaNumero registro generale 11695/2020Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 20111/2026Data pubblicazione 16/06/2026l’IRAP versata in qualità di professionisti e ne richiedevano il rimborso pergli anni 2012, 2013 e 2014.Impugnavano il silenzio rifiuto che si formava sull’istanza, ottenendoaccoglimento delle proprie ragioni dal giudice di prossimità, sennonché lasentenza era riformata in appello, affermando la debenza del tributo.Avverso la sentenza di primo grado spiccano ricorso per cassazione iprofessionisti contribuenti, agitando plurimi motivi, cui replica l’Agenziadelle entrate con patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato,spiegando tempestivo controricorso.Il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta sotto forma di memoria,concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendererelativamente a [OSCURATO:PERSONA], per cui era stata sottoscritta transazione,mentre ha chiesto l’accoglimento del ricorso degli altri contribuenti.Tali conclusioni, prospettate in memoria, sono state poi affinate comeriportate in epigrafe, in ragione delle sopravvenute dichiarazioni diavvenuto rimborso.Infatti, in prossimità dall’udienza, sono pervenute istanze dicessazione della materia del contendere per rimborso integrale a favore diGirardi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SchioppoRiccardo [OSCURATO:PERSONA], chiedendo tuttavia il ristoro delle spese di lite persoccombenza virtuale dell’Agenzia delle entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In disparte i motivi di ricorso, rimane questione del ristoro dellespese di lite per soccombenza virtuale erariale per le quattro posizioni perle quali non è stata stipulata transazione a spese compensate.1.1. Il tema della debenza IRAP dei professionisti inseriti in grandi estrutturate società di revisione è stato più volte affrontato da questaCorte, affinando il principio per cui in tema di IRAP, l'esercizio diun'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da unaNumero registro generale 11695/2020Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 20111/2026Data pubblicazione 16/06/2026società di cui il professionista è socio non realizza il presupposto impositivocostituito dall'autonoma organizzazione, poiché è necessario che la strutturafaccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, ma anche sotto iprofili organizzativi, non essendo invece soggetti ad Irap i proventi che unlavoratore autonomo percepisce come compenso per le attività svolteall'interno di una struttura da altri organizzata. (Nella specie, la S.C. hacassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto soggetti ad IRAP icompensi percepiti da un commercialista, per le attività svolte avvalendosidell'apparato strumentale della committente società di revisione, di cui erasocio. Così, da ultimo, Cass. T., n. 26702/2024).Il principio è stato affermato in fattispecie simile da Cass. V, n.9692/2012, ribadito in Cass. VI-5, n. 17566/2016 e n. 16372/2017, peressere poi affinato nel consolidato orientamento attuale, ormai pacifico, conordinanze di questa Sezione n. 22266/2023 e n. 2756/2025.Peraltro, il principio non poteva dirsi acquisito e consolidato nel 2019, almomento della decisione della sentenza della CTR della Lombardia di cui è quicontroversia.2. Pertanto, limitatamente alle posizioni non definite con transazione aspese compensate, dev’essere dichiarata la cessazione della materia delcontendere. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate inragione del momento del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale diriferimento successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione.La Corte dichiara estinto il giudizio per transazione a spese compensate perPaolo Ratti; dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSchioppo [OSCURATO:PERSONA], compensando integralmente fra le parti lespese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 21 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMARCELLO M. [OSCURATO:PERSONA]
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