CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 31266/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N.12957-20 22 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via de i Portoghesi 12, presso l ' A vvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende ope legis; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso, indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente– avverso la sentenza n. 1510/2021 della [OSCURATO:PERSONA] dell’EMILIA-ROMAGNA,depositata il 14/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Definizione agevolata l. n. 197/2022 Rilevato che La CTR della Emilia-Romagna rigettava l’appello erariale contro la sentenza della CTP di Reggio nell’Emilia che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro unavviso di accertamento per Irpef anno 2013 con cui erano recuperati oneri portati in detrazione per lavori di manutenzione, ritenendo rilevante che , prima dell’anno in questione , fosse intervenuto atto di divisione - permuta per effetto del quale ciascuna parte aveva avuto diritto ad un solo immobile. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a tremotivi. Resistecon controricorso il contribuente. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale dell’11/10/2023. Considerato che: 1. L’Agenziadelle Entrate propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,deduce violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo i giudici adottato una motivazione meramente apparente. Col secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laricorrente deduce la violazione e fal s a applicazione dell’art.1, comma 7, della l. n. 449/1997, non spettando il beneficio d’imposta della detrazione per oneri di ristrutturazione a colui che aveva alienato l’immobile. Col terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 212/2000, per violazione della norma in tema di legittimo affidamento. 2. In data 25/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha evidenziatodi aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 5 della l. n. 130/2022, chiedendo l’estinzione del giudizio.Dalla documentazione depositata emerge trattarsi della domanda di definizione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022, corredata della quietanza attestante il pagamento della prima ed unica rata in data 12 settembre 2023. 3. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificati dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima ratae, in tal caso, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200(comma 201). Pertanto, alla luce delle predette disposizioni, va dichiarata l’estinzione del giudizio. 4. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022. In ragione della definizione agevolata della controversia, non vi sono i presupposti processuali del pag amento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante, Cass. 18/01/2022, n.