CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21481/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano e ROBERTO G. ALOISIO del Foro di Roma in virtù di procura speciale allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. ALOISIO — ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] — intimati— avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, n. 224/2016, depositata in data 16 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 28 maggio 2010 [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Verbania [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare l'intervenuta usucapione sia di una parte del terreno distinto al foglio 20, mapp. 89 NCT -e per l'esattezza della parte "non segnata in giallo" in una planimetria contenuta in un precedente contratto di comodato concluso tra le stesse parti- sia del mappale 60, medesimo foglio. Costituitasi [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda e per proporre domanda riconvenzionale di restituzione della porzione di mappale 89 oggetto di comodato, il Tribunale di Verbania, con sentenza del 13 agosto 2013, accoglieva la domanda di accertamento dell'usucapione limitatamente alla porzione del nnappale 89, mentre la respingeva con riferimento al mappale 60, così come respingeva la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite. 2. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'integrale riforma della sentenza, e chiedendo altresì la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata, avendo quest'ultima dichiarato l'usucapione della porzione del mappale 89 "segnata in giallo", anziché di quella "non segnata". Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] per resistere al gravame, senza proporre appello incidentale. Con la sentenza qui impugnata la Corte d'Appello di Torino, mentre disponeva la correzione del dispositivo della sentenza di primo grado - sostituendo le parole "con colorazione in giallo" con le parole "con colorazione non in giallo"- respingeva l'appello, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del grado. R.G. 21481/2016 Pagina nr. 3 di 11 Osservava la Corte territoriale: che non poteva ravvisarsi nella sentenza impugnata una violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo [OSCURATO:PERSONA] correttamente ed univocamente individuato la porzione di terreno di cui chiedeva accertarsi l'usucapione, e dovendosi, quindi, unicamente accogliere sul punto la richiesta di correzione dell'errore materiale; che infondate erano le deduzioni di parte appellante circa un'erronea valutazione dello stato dei luoghi da parte del giudice di prime cure, in quanto la stessa parte attrice aveva omesso di produrre elementi che consentissero di individuare nella sua integralità il mappale 89, e di distinguerlo dal diverso mappale 60 -posto al confine nord del primo- dovendosi ritenere che non vi fosse "differenza dal punto di vista vegetativo tra la parte superiore e quella inferiore del mappale 89", come invece dedotto dall'appellante; che parimenti infondate erano le lagnanze dell'appellante in ordine sia alla valutazione di inattendibilità operata dal giudice di prime cure relativamente a due deposizioni testimoniali -avendo il Tribunale adeguatamente argomentato gli elementi che inducevano a ritenere non attendibili le deposizioni stesse- sia alla valutazione di attendibilità di altre deposizioni favorevoli invece a [OSCURATO:PERSONA]; che, quindi, alla luce della dimostrata attività di coltivazione ad orto dell'intero mappale 89 da parte di [OSCURATO:PERSONA] -il quale risultava avere apposto una rete ne!la parte sud del suddetto mappale- doveva ritenersi provato l'esercizio da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA] del possesso corpore et animo sulla parte di mappale in lite, con conseguente acquisto per usucapione; che meritevole di conferma era anche la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione della parte di mappale 89 R.G. 21481/2016 Pagina nr. 4 di 11 oggetto del contratto di comodato, non essendovi prova di un'attuale occupazione sine causa, anche per effetto dell'assenza di data certa del contratto di comodato, di cui quindi non poteva accertarsi l'effettiva decorrenza. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, indirizzato e notificato agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] -nelle more deceduto- collettivamente ed impersonalmente. 4. Successivamente, con memoria del 25 giugno 2021, la ricorrente ha segnalato di avere nelle more incardinato innanzi al Tribunale di Verbania altro procedimento volto ad ottenere la condanna degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, ex art. 1811 c.c., della porzione del mappale 89 "colorata in giallo" ed oggetto del contratto di comodato, conseguendo decisione favorevole con sentenza del 16 marzo 2021. 5. Con ordinanza interlocutoria in data 8 luglio-17 settembre 2021 questa Corte ha rilevato la nullità della notifica del ricorso -in quanto effettuata agli eredi collettivamente non presso l'ultimo domicilio della parte defunta, bensì presso il procuratore domiciliatario del de cuius- e ne ha disposto la rinnovazione. 6. Avvenuta la rinnovazione nei confronti degli eredi personalmente, questi ultimi non hanno depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in nove motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3), c.p.c., la violazione dell'art. 1158 c.c. per avere la Corte ritenuto provati i requisiti dell'usucapione sulla base della coltivazione del terreno e dell'apposizione di una rete nella parte a sud del mappale 89. Deduce la ricorrente che detta attività non sarebbe di per sé idonea a palesare l'animus possidendi, argomentando anche in ordine alla R.G. 21481/2016 Pagina nr. 5 di 11 irrilevanza dell'apposizione di una rete al confine sud, atteso che tale apposizione concerneva la porzione di mappale oggetto del contratto di comodato. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4), c.p.c., la violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. e 112 c.p.c. e, in relazione all'art. 360, n. 4), c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver disatteso le prove fornite dall'odierna ricorrente in ordine alla sussistenza di uno stato dei luoghi incompatibile con l'attività di coltivazione. Deduce la ricorrente che nel corso del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato le deduzioni della stessa [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che la porzione di terreno di cui si domandava di accertare l'usucapione era allo stato di bosco naturale non coltivato. Argomenta, quindi, che per effetto della mancata contestazione, detta circostanza doveva ritenersi definitivamente provata. Lamenta, quindi, che la sentenza della Corte d'Appello di Torino abbia omesso di esaminare il relativo motivo di appello con cui si deduceva la contraddittorietà della decisione di primo grado rispetto ad un fatto pacifico. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 5), c.p.c., la violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione a due profili. 1) La Corte d'Appello, dopo avere affermato l'assenza di elementi per affermare l'esistenza di un confine chiaro tra il mappale 89 ed il mappale 60, avrebbe omesso di considerare che la sentenza di primo grado, nel rigettare la domanda di usucapione del mappale 60, aveva affermato che quest'ultimo era un bosco naturale, da ciò dovendosi desumere che anche la porzione di mappale 89 era nelle medesime condizioni. 2) La Corte avrebbe omesso di considerare circostanze -mai contestate- che comprovavano il persistente possesso del mappale da parte di [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare l'incarico ad un professionista di misurare i confini della proprietà ed apporre nuovi segnali, l'incarico ad un giardiniere di ripulire i terreni in questione, e la successiva apposizione di un cartello recante la scritta "proprietà privata". 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4), c.p.c., la violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c., per aver la Corte disatteso la sollecitazione a disporre C.T.U., peraltro chiesta da entrambe le parti in causa nel giudizio di primo grado. Lamenta la ricorrente che l'accertamento tecnico si sarebbe reso ancora più necessario alla luce sia del deposito, da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA], di una perizia di parte sia degli esiti contrastanti delle deposizioni testimoniali. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4), c.p.c., la violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la Corte non consentito la produzione nel grado di appello di una nuova relazione tecnica di parte e di ulteriore documentazione fotografica, ritenendo che la stessa dovesse essere prodotta nel giudizio di primo grado. 1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4), c.p.c., la violazione degli artt. 204, 209, 245 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la Corte non abbia accolto la richiesta di escussione mediante rogatoria internazionale di [OSCURATO:PERSONA], precedente proprietaria dei terreni in questione nel periodo 1994-2000, e dante causa di [OSCURATO:PERSONA]. 1.7. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 1809 e 2697 c.c. e 115 c.p.c. Si lamenta che la Corte d'Appello, nel confermare anche la statuizione di rigetto della domanda di restituzione della porzione di mappale 89 concessa in comodato, abbia ritenuto insussistente la prova di un possesso sine causa in virtù dell'assenza di data certa sul contratto di comodato, nonostante sussistesse prova della disdetta R.G. 21481/2016 Pagina nr. 7 di 11 comunicata dall'odierna ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2004, e nonostante lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse ammesso, nella propria costituzione in appello la mancata restituzione del terreno. Sottolinea ulteriormente la ricorrente che la decisione non ha tenuto conto del fatto che il contratto di comodato prevedeva per il comodante la facoltà di chiedere la restituzione del bene in ogni momento. Deduce altresì l'erroneità delle considerazioni circa l'assenza di data certa del contratto, sia in considerazione della rilevanza della data certa solo nei confronti dei terzi, e non delle parti medesime, sia in considerazione del fatto che il contratto in questione era stato prodotto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel promuovere il giudizio in primo grado, peraltro indicando la data di conclusione del contratto tra le premesse della citazione. 1.8. Con l'ottavo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4), c.p.c., la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 4 D.M. 55/2014, in quanto la sentenza impugnata avrebbe liquidato a favore di [OSCURATO:PERSONA] un importo superiore a quello determinabile sulla base del valore della controversia (inferiore ad C 1.100,00), anche applicando gli aumenti massimi previsti. 1.9. Con il nono motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4), c.p.c., la violazione degli artt. 92, 112 e 287 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello abbia respinto il motivo di appello concernente l'erronea individuazione in dispositivo della porzione di mappale 89 oggetto di usucapione, procedendo poi alla correzione della decisione di prime cure. Evidenzia che il motivo di appello si imponeva alla luce del mancato riscontro, da parte del giudice di prime cure, dell'istanza di correzione di errore materiale, e della necessità di evitare che la statuizione passasse in tal modo in giudicato. Deduce che la correzione disposta R.G. 21481/2016 Pagina nr. 8 di 11 dalla Corte d'Appello, stante l'assenza di una istanza specifica di correzione indirizzata alla Corte medesima, deve essere in realtà intesa come accoglimento del relativo motivo di impugnazione, con conseguente reciproca soccombenza parziale rispetto a [OSCURATO:PERSONA], che all'accoglimento del motivo di appello si era opposto. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte d'Appello di Torino ha ritenuto la sussistenza di un possesso ad usucapionem sulla base di due elementi: 1) la prova della presenza di [OSCURATO:PERSONA] e del suo lavoro nel giardino e nell'orto nell'intero nnappale 89 a far tempo dal settembre 1985; 2) l'apposizione di una rete, da parte del medesimo CAROTENUTO "nella parte a sud del mappale 89". Va rammentato, al riguardo, che questa Corte ha stabilito che ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; ed ha chiarito che costituisce accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 - Rv. 657277 - 01). Più di recente è stato anche chiarito che in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. Per contro, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022 - Rv. 663640 - 01). Se, quindi, la coltivazione del fondo e la recinzione del medesimo possono costituire, presi unitariamente, univoci indizi dell'intenzione di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario, è tuttavia necessario che la recinzione del fondo medesimo risulti idonea ad intercluderlo integralmente, e quindi ad escludere in modo pieno i terzi da qualsiasi relazione di godimento con l'immobile. A questi principi la Corte territoriale non si è adeguatamente conformata in quanto, non solo emerge dalla motivazione che ha attribuito alla mera coltivazione i caratteri del possesso pieno utile all'acquisto per usucapione, ma ha ritenuto altresì rilevante la mera apposizione di una recinzione "nella parte a sud del mappale 89", e cioè una recinzione del fondo non integrale e, pertanto, non idonea ad impedire radicalmente ed univocamente l'ingresso di terzi, ed a palesare, conseguentemente, la volontà di esercitare lo ius excludendi alios. 3. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo di ricorso devono dichiararsi assorbiti gli altri motivi di ricorso, ad eccezione del settimo. 4. Il settimo motivo di ricorso -concernente invece la domanda riconvenzionale della stessa [OSCURATO:PERSONA] di R.G. 21481/2016 Pagina nr. 10 di 11 restituzione della porzione di mappale 89 oggetto di comodato- deve ritenersi anch'esso fondato. La Corte d'Appello ha ritenuto di confermare la valutazione del giudice di prime cure che aveva rigettato la domanda ritenendo che non vi fosse prova di un'attuale occupazione sine titulo, e ciò in quanto il contratto di comodato era privo di data certa e non era conseguentemente possibile "individuare la data certa del momento storico del decorrere del tempo". La statuizione ha, in primo luogo, omesso di considerare che tra le parti della scrittura la prova della data non è soggetta ai limiti di cui all'art. 2704 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28659 del 27/12/2013 - Rv. 629185 - 01), e può essere desunta anche dalle allegazioni difensive delle stesse parti, come nel caso ora in esame, in quanto la data di conclusione del contratto di comodato era stata indicata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nelle proprie difese. In secondo luogo, la Corte ha omesso di considerare che, qualora nel contratto di comodato sia stabilito un termine di durata, il comodatario è tenuto, ex art. 1809 c.c., a restituire la cosa alla scadenza del termine medesimo, valendo anche per tale obbligazione restitutoria il principio -reiteratamente enunciato da questa Corte- per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 - Rv. 549956 - 01 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015 - Rv. 634361 - 01). Dal che consegue che gravava, semmai, sul CAROTENUTO l'onere di provare un titolo che legittimasse la sua persistente disponibilità del bene. R.G. 21481/2016 Pagina nr. 11 di 11 5. Accolti il primo ed il settimo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d'Appello di Torino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie il primo ed il settimo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sente