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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 16955/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 20/01/2021 della Corte di appello di Palermo che, pronunciando sulla sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione e 309,00 euro di multa inflitta dal Tribunale di Agrigento per il reato di cui all'art.349 cod. pen., a lui ascritto per aver violato i sigilli apposti ad un chiosco abusivamente realizzato ed affidatogli in custodia; il fatto è contestato come accertato in Lampedusa il 06/08/2013. 1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione alla propria consapevolezza della persistenza del vincolo nonostante il pagamento della sanzione pecuniaria scaturita dal decreto penale di condanna.

L'affermazione della Corte di appello che il ricorrente ne fosse consapevole contrasta con il contenuto della nota del 24/07/2013 dei Carabinieri di Lampedusa dalla quale emerge che egli fosse certo del venir meno del sequestro penale a seguito della definizione del procedimento nel corso del quale era stato adottato. 1.2.Con il secondo motivo, richiamando gli argomenti oggetto del primo circa il travisamento della nota dei Carabinieri di Lampedusa, deduce il vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 1.3.Con il terzo motivo, allegando, ancora un volta, il travisamento della nota dei Carabinieri di Lampedusa, deduce il vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sull'aggravante contestata. 1.4.Con il quarto motivo, allegando di nuovo il travisamento della nota dei Carabinieri di Lampedusa, deduce il vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il travisamento della prova (nel caso di specie, la nota dei Carabinieri indicata in premessa) postula un errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione che cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato), errore del tutto assente nel caso di specie, essendo ben chiaro alla Corte di appello che il ricorrente fosse convinto della revoca del sequestro preventivo a seguito della definizione del procedimento nel quale esso era stato ordinato ed eseguito; 3.2.ciò che risulta incontroverso, invece, è il fatto che il ricorrente aveva ricominciato ad utilizzare il chiosco (adibito alla vendita di alimenti e bevande) molto prima ancora che il giudice decidesse sull'istanza di revoca del sequestro; 3.3.vero è che questa Corte continua a interrogarsi sulla sussistenza del reato di cui all'art. 349 cod. pen. nel caso in cui la ripresa dell'attività avvenga successivamente alla pronuncia di dissequestro del bene, da parte dell'autorità giudiziaria, ma prima della rimozione dei sigilli da parte degli organi dell'esecuzione (in tal senso, Sez. 3, n. 5430 del 22/09/2016, Rv. 269756 - 01; in senso contrario, Sez. 3, n. 44288 del 12/06/2019, Rv. 277181 - 01, secondo cui il dissequestro, determinando la cessazione del vincolo cautelare, priva i sigilli di rilevanza giuridica ed impedisce la configurabilità stessa del reato ove il privato li rimuova senza attendere l'intervento degli organi esecutivi all'uopo delegati); 3.4.il caso di specie, però, si chiama radicalmente fuori dalla disputa perché la condotta dell'imputato ha anticipato la decisione stessa del giudice di ben due anni (istanza di dissequestro del 17/07/2013, revoca disposta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], violazione accertata nell'agosto 2013); 3.5.ne consegue che la personale convinzione di poter provvedere personalmente alla rimozione dei sigilli per il sol fatto di aver definito il procedimento penale nell'ambito del quale erano stati apposti si traduce in un inammissibile errore di diritto non spendibile quale motivo di impugnazione; 3.6.tale notazione attraversa tutti i motivi di ricorso (che si affidano al dato comune del travisamento della nota dei Carabinieri) privandoli di sostrato e di forza argomentativa con conseguente inammissibilità (per genericità e manifesta infondatezza) anche degli altri tre motivi; 3.7.è, in ogni caso, sufficiente evidenziare che: a) la condotta posta in essere dall'imputato, con due anni di anticipo rispetto ad una decisione sollecitata da lui stesso la cui adozione aveva comportato la necessitò di una specifica istruttoria, esclude l'esiguità del danno o del pericolo di danno; b) le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); c) nel caso di specie la pena applicata al ricorrente è pari al minimo edittale dell'ipotesi non aggravata del reato contestato; d) la precedente (duplice) concessione della sospensione condizionale della pena (la seconda delle quali pure revocata), osta, sul piano giuridico, alla possibilità di concedere una terza sospensione, come ben evidenziato dalla Corte territoriale, ma anche, sul piano logico, ad un giudizio prognostico favorevole. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta alla rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitatívamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì C 3.000,00 in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 20/01/2021 della Corte di appello di Palermo che, pronunciando sulla sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione e 309,00 euro di multa inflitta dal Tribunale di Agrigento per il reato di cui all'art.349 cod. pen., a lui ascritto per aver violato i sigilli apposti ad un chiosco abusivamente realizzato ed affidatogli in custodia; il fatto è contestato come accertato in Lampedusa il 06/08/2013. 1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione alla propria consapevolezza della persistenza del vincolo nonostante il pagamento della sanzione pecuniaria scaturita dal decreto penale di condanna. L'affermazione della Corte di appello che il ricorrente ne fosse consapevole contrasta con il contenuto della nota del 24/07/2013 dei Carabinieri di Lampedusa dalla quale emerge che egli fosse certo del venir meno del sequestro penale a seguito della definizione del procedimento nel corso del quale era stato adottato. 1.2.Con il secondo motivo, richiamando gli argomenti oggetto del primo circa il travisamento della nota dei Carabinieri di Lampedusa, deduce il vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 1.3.Con il terzo motivo, allegando, ancora un volta, il travisamento della nota dei Carabinieri di Lampedusa, deduce il vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sull'aggravante contestata. 1.4.Con il quarto motivo, allegando di nuovo il travisamento della nota dei Carabinieri di Lampedusa, deduce il vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il travisamento della prova (nel caso di specie, la nota dei Carabinieri indicata in premessa) postula un errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione che cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato), errore del tutto assente nel caso di specie, essendo ben chiaro alla Corte di appello che il ricorrente fosse convinto della revoca del sequestro preventivo a seguito della definizione del procedimento nel quale esso era stato ordinato ed eseguito; 3.2.ciò che risulta incontroverso, invece, è il fatto che il ricorrente aveva ricominciato ad utilizzare il chiosco (adibito alla vendita di alimenti e bevande) molto prima ancora che il giudice decidesse sull'istanza di revoca del sequestro; 3.3.vero è che questa Corte continua a interrogarsi sulla sussistenza del reato di cui all'art. 349 cod. pen. nel caso in cui la ripresa dell'attività avvenga successivamente alla pronuncia di dissequestro del bene, da parte dell'autorità giudiziaria, ma prima della rimozione dei sigilli da parte degli organi dell'esecuzione (in tal senso, Sez. 3, n. 5430 del 22/09/2016, Rv. 269756 - 01; in senso contrario, Sez. 3, n. 44288 del 12/06/2019, Rv. 277181 - 01, secondo cui il dissequestro, determinando la cessazione del vincolo cautelare, priva i sigilli di rilevanza giuridica ed impedisce la configurabilità stessa del reato ove il privato li rimuova senza attendere l'intervento degli organi esecutivi all'uopo delegati); 3.4.il caso di specie, però, si chiama radicalmente fuori dalla disputa perché la condotta dell'imputato ha anticipato la decisione stessa del giudice di ben due anni (istanza di dissequestro del 17/07/2013, revoca disposta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], violazione accertata nell'agosto 2013); 3.5.ne consegue che la personale convinzione di poter provvedere personalmente alla rimozione dei sigilli per il sol fatto di aver definito il procedimento penale nell'ambito del quale erano stati apposti si traduce in un inammissibile errore di diritto non spendibile quale motivo di impugnazione; 3.6.tale notazione attraversa tutti i motivi di ricorso (che si affidano al dato comune del travisamento della nota dei Carabinieri) privandoli di sostrato e di forza argomentativa con conseguente inammissibilità (per genericità e manifesta infondatezza) anche degli altri tre motivi; 3.7.è, in ogni caso, sufficiente evidenziare che: a) la condotta posta in essere dall'imputato, con due anni di anticipo rispetto ad una decisione sollecitata da lui stesso la cui adozione aveva comportato la necessitò di una specifica istruttoria, esclude l'esiguità del danno o del pericolo di danno; b) le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); c) nel caso di specie la pena applicata al ricorrente è pari al minimo edittale dell'ipotesi non aggravata del reato contestato; d) la precedente (duplice) concessione della sospensione condizionale della pena (la seconda delle quali pure revocata), osta, sul piano giuridico, alla possibilità di concedere una terza sospensione, come ben evidenziato dalla Corte territoriale, ma anche, sul piano logico, ad un giudizio prognostico favorevole. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta alla rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitatívamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì C 3.000,00 in favore della C
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