CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31684/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] QiangOiang ricorre avverso la sentenza del 13.9.21 con cui la Corte di appello di Firenze aveva dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale della medesima città che lo aveva dichiarato colpevole del reato p. e p. dall'art.494 cod. pen. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 591, comma 1 lett. c) in combinato disposto con l'art.581, comma 1 lett. d) cod. proc. pen. Lamentando l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello proposto dal difensore, è manifestamente infondato, dovendosi considerare la assoluta genericità ed indeterminatezza dei motivi di appello (in cui si fa riferimento genericamente all'incensuratezza e alla giovane età) e di quelli proposti nello stesso ricorso in scrutinio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso I