CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23918/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20921/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante p.t. e socia illimi- tatamente responsabile della [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché in qualità di erede con beneficio d'inven- tario dell'altro socio [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] nando Caracuta, con domicilio eletto in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del presidente del consiglio di am- ministrazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via L. Mantegazza , n. 24 , presso lo studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 29158/19 , depositata l'11 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 giugno 2017, la Corte d'appello di Lecce rigettò il gravame interposto dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza emessa il 3 agosto 2011, con cui il Tribunale di Lecce aveva rigettato l'opposizione proposta dagli appellanti avverso la di- chiarazione di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, pronunciata con sentenza del 28 luglio 2004. 2. Il ricorso per cassazione proposto dalla Frassaniti, in proprio ed in qua- lità di legale rappresentante della società fallita, nonché in qualità di erede con beneficio d'inventario del Guarini, deceduto nel corso del giudizio di ap- pello, è stato rigettato da questa Corte con ordinanza dell'11 novembre 2019. Premesso che il rigetto dell'appello era stato determinato dalla rinuncia della Frassanito, in proprio e nella qualità, agli atti ed all'azione, ritenuta ido- nea a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, indipendentemente dall'accettazione degli appellati, ed a giustificare la con- danna della rinunciante al pagamento delle spese processuali, questa Corte ha rilevato che laricorrente non aveva censurato la sentenza d'appello nella parte in cui avevaritenuto la rinuncia riferibile a tutti gli appellanti, né nella parte in cui aveva individuato i relativi effetti, ma solo nella parte in cui li aveva estesi a tutti i creditori, istanti ed intervenuti, nonostante la tardività dell'eccezione di estinzione sollevata da alcuni di essi e l'espressa delimita- zione compiuta in udienza. Precisato che tale delimitazione era stata ritenuta inammissibile dalla Corte d'appello, sia perché non prevista dall'atto di rinun- cia, sia perché la dichiarazione di fallimento non ammette limitazioni sogget- tive, ha rilevato che quest'ultima argomentazione non era stata censurata dalla ricorrente, mentre la prima si poneva in contrasto con l'effetto della rinuncia, consistente nel venir meno della potestas judicandidel Giudice. Ha ritenuto inammissibile la censura riflettente la mancata omologazione della transazione sottostante alla rinuncia, rilevando che non era stata autorizzata la proposizione della querela di falso, ed ha rigettato quelle riguardanti il re- golamento delle spese processuali, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato il principio di cui all'art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ., non essendo stata provata la volontà del curatore di consen- tire la relativa deroga. 3. Avverso la predetta ordinanza la Frassanito ha proposto ricorso per revocazione, articolato in due motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con con- troricorso, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che il ricorso non risulta notificato al curatore del fallimento ed agli altri creditori istanti convenuti nel giudizio di merito, non costituitisi nella fase che ha condotto alla pronuncia dell'ordinanza impu- gnata, ma aventi la qualità di litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento(cfr. Cass., Sez. I, 12/03/2018, n. 5907; 11/ 06/2004, n. 11099; 28/03/1997, n. 2796; 30/01/1989, n. 552), e quindi an- che in sede di revocazione della decisione adottata nel giudizio di legittimità. La palese inammissibilità dell'impugnazione, per le ragioni di seguito esposte, induce peraltro a ritenere superflua l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., conformemente al canone della ragione- voledurata del processo , il quale impone (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare o impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo,e in particolare dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti(cfr. Cass., Sez. Un., 22/03/2010, n. 6826; Cass., Sez. II, 10/05/2018, n. 11287; Cass., Sez. III, 17/06/2013, n. 15106).2. E' poi infondatal'eccezione di difetto di legittimazione processuale pro- posta dalla difesa della controricorrente nei confronti della Frassanito, in quanto qualificatasi come legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]- menti Gelati, in contrasto con le risultanze di una visura camerale, da cui emergerebbe che amministratore della società ricorrente è ancora [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data anteriore alla proposizione del ricorso per cassa- zione. Come si evince dall'ordinanza impugnata, il precedente grado di giudizio si è infatti svolto nei confronti della Frassanito, in qualità non solo di socia illimitatamente responsabile della [OSCURATO:PERSONA] e di erede dell'altro socio [OSCURATO:PERSONA], ma anche di legale rappresentante della me- desima società, la cui mancata contestazione in quella sedepreclude il rilievo della questione nella presente fase: la rilevabilità d'ufficio del difetto di legit- timazione processualedev'essere infatti coordinata con il sistema di preclu- sioni introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 , in forza del quale la carenza dei poteri rappresentativi, non eccepita nel precedente grado di giu- dizio, dev'essere fatta valere mediante l'impugnazione della decisione pro- nunciata nei confronti del soggetto non legittimato, sicché, ove il giudice non abbia ritenuto di chiedere, in quella sede, la giustificazione dei poteri rappre- sentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem per conto di una delle parti, la questione non è rilevabile d'ufficio in sede d'impugna- zione (cfr. Cass., Sez. III, 19/12/2019, n. 33769; 7/12/2004, n. 22984; 4/ 04/2003, n. 5328). 3. Con il primo,complesso motivo d'impugnazione, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., sostenendoche, nel rilevare la mancata allegazione della produzione in giudizio dell'atto di rinuncia, ai fini della prova della volontà del curatore di consentire la deroga all'art. 306, quarto comma, cod. proc. civ., questa Corte non ha tenuto conto dell'avvenuta proposizione dell'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, in cui era contenuto l'atto, né del potere-dovere di esaminarlo direttamente, spettante al Giudice di legittimità. Precisato inoltre che l'atto prevedeva espressamente la compensazione integrale delle spese di lite, afferma l'erroneità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui non ha dato per pacifico l'accordo transattivo, pur essendo stato lo stesso sottoscritto dal curatore, che lo aveva prodotto in giudizio. Aggiunge che, contrariamente a quanto ritenuto da questa Corte,la rinuncia era stata formulata esclusiva- mente nei confronti del fallimento e riguardava soltanto l'opposizione e l'ap- pello proposti dalla società debitrice, e non si estendeva pertanto a quelli proposti dai soci illimitatamente responsabili, i quali avevano contestato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di falli- mento. 3.1. Il motivo è inammissibile in tutte le sue articolazioni. Correttamente, nel pronunciare in ordine al terzo motivo del ricorso per cassazione, riguardante il regolamento delle spese del giudizio di merito, l'or- dinanza impugnata ha dato atto della mancata indicazione dell'avvenuta pro- duzione dell'atto di rinuncia agli attied all'azione depositato dalla ricorrente nel giudizio di appello, ai fini della prova della volontà del curatore di consen- tire la deroga all'art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ.: tale affermazione trova infatti conforto nel consolidato orientamento della giurisprudenza di le- gittimità, secondo cui, ai fini della sottoposizione a questa Corte degli atti, documenti e contratti ed accordi collettivi prodotti nei precedenti gradi di giu- dizio e posti a fondamento del ricorso, non è sufficiente che gli stessi siano contenuti nel fascicolo d'ufficio del giudizio di merito, del quale sia stata chie- sta la trasmissione, con istanza recante il visto della Cancelleria del giudice a quo, ma è necessario l'adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., il quale postula, ove si tratti di atti, documenti o contratti prodotti dallo stesso ricor- rente e contenuti nel suo fascicolo di parte, che nel ricorso venga specificato che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento può essere rinvenuto, oppure, ove si tratti (come nella specie) di atti, documenti o con- tratti prodotti dalla controparte, che il ricorrente specifichi che gli stessi sono contenuti nel fascicolo di parte della stessa e li produca, per l'ipotesi in cui la controparte non si costituisca nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 25/03/2010, n. 7161; Cass., Sez. VI, 20/11/2017, n. 27475; 4/01/ 2013, n. 124). In riferimento al predetto rilievo, non è pertanto configurabile un errore di fatto, idoneo a legittimare la revocazione dell'ordinanza impugnata ai sensi degli artt. 391-bise 395 n. 4 cod. proc. civ., il quale presuppone innanzitutto l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, ri- sultanti l'una dal provvedimento impugnato e l'altra dagli atti processuali, e consistente in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'ine- sistenza di un fatto che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, a meno che il fatto stesso non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudica si sia pronunciato (cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/2021, n. 16439; Cass., Sez. V, 11/01/2018, n. 442; Cass., Sez. III, 14/02/2006, n. 3190). Nella specie, la statuizione impugnata costituisce invece frutto dell'applicazione di un ben noto principio di diritto, fondata su una precisa ricostruzione del fatto processuale, la cui correttezza trova peral- tro conferma nella circostanza che, nel denunciare il vizio revocatorio, la ri- corrente non è stata in grado d'indicare la parte del ricorso per cassazione in cui aveva segnalato l'avvenuta produzione della rinuncia o del fascicolo di parte del fallimento, che a suo dire la conteneva,ed il luogo in cui la stessa poteva essere rinvenuta. Per le stesse ragioni, deve escludersi la possibilità di ravvisare un errore di fatto all'origine dell'omessa valutazione dell'accordo transattivo sotteso alla rinuncia, a dire della ricorrente anch'esso prodotto nel giudizio di appello dal curatore del fallimento, ma in ordine al quale non risulta che nel giudizio di legittimità siano state fornite indicazioni idonee a consen- tirne il reperimento. 3.2. Quanto, infine, all'estensione soggettiva della rinuncia, la questione concernente la provenienza della stessa dalla sola società debitrice, anziché da tutti gli appellanti, non è stata in alcun modo esaminata dall'ordinanza impugnata, la qualenon si è pronunciata in ordine all'interpretazione della rinuncia, ma si è limitata a rilevare che la sentenza di appello era rimasta incensurata nella parte in cui aveva ritenuto la dichiarazione ascrivibile alla Frassanito, sia in proprio che in qualità di erede del Guarini. Allo stesso modo, l'ordinanza impugnata non si è pronunciata in ordine all'individuazione dei destinatari della rinuncia, avendo rilevato che la ricorrente aveva censurato soltanto una delle ragioni addotte dalla Corte d'appello a sostegno della de- cisione, vale a dire la mancanza di un'espressa delimitazione, mentre nulla aveva opposto in ordine all'altra ragione, costituita dall'inammissibilità di una siffatta limitazione, ed avendo pertanto dichiarato inammissibile il motivo d'impugnazione, conformemente al consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità, secondo cui, ove una statuizione sia fondata su una plu- ralità di ragioni, ciascuna delle quali idonea a sorreggere autonomamente la decisione adottata, la mancata impugnazione di una di esse comporta l'inam- missibilità, per difetto d'interesse, delle censure relative alle altre, il cui ac- coglimento non potrebbe in alcun caso condurre alla cassazione della sen- tenza impugnata, stante la definitività delle ragioni rimaste incensurate (cfr. Cass., Sez. I, 31/08/2020, n. 18119; Cass., Sez. I, 27/07/2017, n. 18641; Cass., Sez. VI, 18/04/2017, n. 9752). L'estraneità delle predette questioni all'ambito oggettivo dell'apprezza- mento compiutodall'ordinanza impugnata in ordine ai motivi del ricorso per cassazione risulta di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza di un errore revocatorio, il quale dovrebbe comunque ritenersi non configurabile, anche nel caso in cuiquesta Corte avesse valutato il fondo dei motivi: l'individua- zione dell'estensione soggettiva della rinuncia, presupponendo l'interpreta- zione della volontà dei rinuncianti, costituiva infatti un'indagine di fatto, ri- servata al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione (cfr. Cass., Sez. III, 21/02/2003, n. 2647; Cass., Sez. I, 15/07/1994, n. 6691), per il cui riscontro questa Corte non avrebbe in alcun caso potuto procedere all'esame diretto dell'atto, dovendo limitarsi a verificare la correttezza dell'interpretazione fornita dalla sentenza impugnata. In riferimento alle predette questioni, non avrebbe potuto ravvisarsi un errore revocatorio, il quale, per quanto riguarda le decisioni di questa Corte, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che questa Corte è abilitata ad esaminaredirettamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima: qualora pertanto, come nella specie, l'errore sia stato causa determinante della sen- tenza pronunciata in grado di appello, in relazione ad atti o documenti esa- minati dal giudice di merito, o che quest'ultimo avrebbe dovuto esaminare, la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione contro la decisione di merito, ai sensi degli artt. 394, primo comma, n. 4 e 398 cod. proc. civ., non essendole consentito addurre tale errore in un momento successivo (cfr. Cass., Sez. I, 22/10/2018, n. 26643; Cass., Sez. lav., 18/02/2014, n. 3820). 4. E' parimenti inammissibile il secondo motivo,con cui la ricorrente cen- sura l'ordinanza impugnata per omessa pronuncia, osservandoche, nell'esa- minareil secondo motivo di ricorso per cassazione, riguardante l'individua- zione dei destinatari della rinuncia, questa Corte si è limitata a prenderne in considerazione il primo profilo, avente ad oggetto l'ammissibilità di una deli- mitazionesoggettiva dell'atto, omettendo di valutarne il secondo profilo, pro- spettato in via subordinata, secondo cui la Corte d'appello non avrebbe potuto sovrapporre la propria opinione alla volontà delle parti, ma avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'inefficacia della rinuncia. 4.1. Come ripetutamente affermato da questa Corte, l'impugnazione per revocazione ai sensi degli artt. 391-bise 395 n. 4 cod. proc. civ. deve ritenersi esperibile anche nel caso in cui si deduca che il Giudice di legittimità ha omesso di pronunciare in ordine a uno o più motivi di ricorso, ma la sussi- stenza del vizio revocatorio dev'essere esclusa tutte volte in cui, come nella specie, la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argo- mentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso viene denunciato non già un errore di fatto (ovverosia una svista percettiva imme- diatamente e oggettivamente individuabile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso,e quindi un errore di giudizio (cfr. Cass., Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass., Sez. VI, 15/02/2018, n. 3760; Cass., Sez. II, 12/05/ 2011, n. 10466). 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24