CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente sostiene il “difetto” della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità concorsuale per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., non solo è totalmente generico non denunciando uno dei vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen, ma è anche non consentito, tendendo ad introdurre, in assenza di confronto con la motivazione una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale adeguatamente evidenzia gli elementi posti alla base dell’esistenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente, tenuto conto del quantitativo e delle caratteristiche dei beni ricettati e del loro valore) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]