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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31525/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Ancona ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Considerato che i primi due motivi di ricorso sono generici nella misura in cui non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza che, contrariamente a quanto eccepito, ha considerato le testimonianze evocate con i motivi d'appello, ma ha escluso la loro decisività, evidenziando che l'Angelini ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dalle prove invece valorizzate, si erano divisi i compiti di gestione, risultando così del tutto naturale che alcuni dei soggetti a vario titolo in rapporto con la fallita interloquissero esclusivamente con il secondo e non anche con il primo.

Per contro il ricorrente omette di confutare o anche solo di considerare le fonti dichiarative citate dal giudice del merito a sostegno della propria ricostruzione dei fatti, che sulla base delle risultanze esposte appare logica e coerente con le stesse, tutte convergenti nell'indicare nell'imputato uno dei soggetti effettivamente coinvolti nella gestione della fallita.

Quanto alla sentenza civile citata dalla Corte, la stessa è stata evocata ad colorandum e comunque il ricorrente non ne evidenzia la decisività ai fini della tenuta della motivazione della sentenza impugnata.

Per quanto riguarda invece le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], manifestamente infondata è l'eccezione di inutilizzabilità, posto che le dichiarazioni rese durante l'interrogatorio dal coimputato successivamente deceduto sono recuperabili in dibattimento tramite lettura, ai sensi dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., essendo la posizione di quest'ultimo equiparabile a quella dell'imputato per il quale si procede separatamente, ai sensi dell'art. 210, comma 1, cod. proc. pen. (ex multis Sez. 1, n. 21534 del 10/07/2020, Hamada, Rv. 279339).

Non di meno la sentenza si fonda soprattutto su quanto riferito dall'[OSCURATO:PERSONA] al curatore, dichiarazioni che comunque non hanno costituito l'unico elemento su cui è stata radicata la prova della qualifica dell'imputato come amministratore di fatto della fallita.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

A() Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Ancona ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Considerato che i primi due motivi di ricorso sono generici nella misura in cui non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza che, contrariamente a quanto eccepito, ha considerato le testimonianze evocate con i motivi d'appello, ma ha escluso la loro decisività, evidenziando che l'Angelini ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dalle prove invece valorizzate, si erano divisi i compiti di gestione, risultando così del tutto naturale che alcuni dei soggetti a vario titolo in rapporto con la fallita interloquissero esclusivamente con il secondo e non anche con il primo. Per contro il ricorrente omette di confutare o anche solo di considerare le fonti dichiarative citate dal giudice del merito a sostegno della propria ricostruzione dei fatti, che sulla base delle risultanze esposte appare logica e coerente con le stesse, tutte convergenti nell'indicare nell'imputato uno dei soggetti effettivamente coinvolti nella gestione della fallita. Quanto alla sentenza civile citata dalla Corte, la stessa è stata evocata ad colorandum e comunque il ricorrente non ne evidenzia la decisività ai fini della tenuta della motivazione della sentenza impugnata. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], manifestamente infondata è l'eccezione di inutilizzabilità, posto che le dichiarazioni rese durante l'interrogatorio dal coimputato successivamente deceduto sono recuperabili in dibattimento tramite lettura, ai sensi dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., essendo la posizione di quest'ultimo equiparabile a quella dell'imputato per il quale si procede separatamente, ai sensi dell'art. 210, comma 1, cod. proc. pen. (ex multis Sez. 1, n. 21534 del 10/07/2020, Hamada, Rv. 279339). Non di meno la sentenza si fonda soprattutto su quanto riferito dall'[OSCURATO:PERSONA] al curatore, dichiarazioni che comunque non hanno costituito l'unico elemento su cui è stata radicata la prova della qualifica dell'imputato come amministratore di fatto della fallita. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. A() Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa
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