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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 46696/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 02/11/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 novembre 2022, il Tribunale di Taranto ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati previsti dal D.Igs. 81/2008 e in particolare agli artt. 64 e 68, per avere, quale responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Crispiano, con riferimento alle scuole di infanzia "[OSCURATO:PERSONA]", omesso di assicurare il funzionamento ed il controllo dell'impianto di estinzione ad idrante; art. 163 dello stesso decreto per aver omesso di installare idonea segnaletica; 64 e 68 per il cattivo stato delle uscite di sicurezza; 64 e 68 comma 1 lett. b) per il mancato rispetto della misura di larghezza minima delle uscite di emergenza; 64 e 68 comma 1 lett. b) per il mancato rispetto delle caratteristiche antinfortunistiche richieste per le vetrate, le specchiature in vetro delle porte e per i vetri delle finestre; 64 comma uno lett. c) e 68 comma 1 lett. b) per l'assenza dei supporti di protezione e messa a terra del serbatoio del gasolio; 46 comma 2, 55 comma 5 lett. c) per la mancanza di sbocchi di areazione diretta all'esterno del vano locale motore dell'ascensore e del locale cucina alimentato a GPL per non aver reso inattraversabili le ringhiere delle scale di sicurezza, in Crispiano il 6 settembre 2013.

2. Avverso la sentenza ha presentato appello, convertito in ricorso per Cassazione in base al disposto degli artt. 569 e 593 cod. proc. pen., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 606 lett. b ed e) cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di motivare in ordine ad elementi che avrebbero permesso di escludere manifestamente l'attribuibilità del fatto al ricorrente, avendo omesso di considerare gli elementi dedotti all'interno della memoria difensiva, quale l'assenza in capo al ricorrente, dirigente dell'Ufficio tecnico di Cipriano, di responsabilità per ruolo rivestito, in mancanza di delega e per mancanza di fondi; le precedenti segnalazioni di quest'ultimo alle autorità comunali e scolastiche circa lo stato di sicurezza degli istituti scolastici in relazione alla prevenzione degli incendi; la mancata messa da parte di tali autorità a disposizione di risorse finanziarie richieste per far fronte ai lavori; l'individuazione, durante i sopralluoghi, del sindaco di Cipriano quale responsabile delle attività, e non il responsabile dell'ufficio tecnico, da parte dei funzionari del comando dei VV.FF.

3. In data 29.09.2023, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile per genericità e perché manifestamente infondato.

È anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi.

Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Lo stesso è inoltre da ritenersi proposto per motivi non consentiti dalla legge, in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risolvendosi invero in una critica sterile e non argomentata delle ragioni per le quali la sentenza sarebbe affetta dai dedotti vizi.

Ed invero, il giudice di prime cure nel rispondere all'argomentazione difensiva si conformano correttamente alla giurisprudenza di legittimità che lo stesso giudice cita nella parte in cui afferma che "nel caso di decorso del termine prescrizionale, può pronunciarsi sentenza di assoluzione, ex art. 129 c. 2 c.p.p., solo se le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la relativa commissione da parte dell'imputato e la rilevanza penale emergono in modo assolutamente non contestabile dagli atti, di modo che la valutazione da effettuare si risolve in una contestazione non già in un apprezzamento e risulta incompatibile con qualsiasi necessità di approfondimento ed accertamento".

Dalla lettura della motivazione della sentenza emerge che la Corte di merito ha richiamato i principali elementi acquisiti in primo grado, anche se evocati per disattendere le censure civili, esponendo un quadro fattuale della vicenda impeditiva del proscioglimento nel merito, nei termini di "evidenza" richiesti dall' art. 129, comma 2, c.p.p. e dalla consolidata interpretazione di esso.

E' stato, pertanto, correttamente applicato il principio che in presenza di una causa estintiva del reato (come, nella specie, la prescrizione), il giudice deve pronunciare l'assoluzione nel merito solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale o la non commissione da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento".

Ciò in quanto il concetto di "evidenza", richiesto dal comma 2 dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così palese da rendere superflua ogni dimostrazione, concretandosi in una pronuncia liberatoria sottratta ad un particolare impegno motivazionale (ex pluribus, Cass., Sez.

V, 11 novembre 2003, Marcenaro; Sez.

Ili, 30 aprile 2003, proc. gen.

App.

Bari in proc.

Mascolo).

La corte territoriale richiama opportunamente le emergenze probatorie in tema di responsabilità dell'imputato ai fini che rilevano e consistenti nel riferimento, ai fini dell'attribuibilità dei fatti.

Nella specie, non ricorrono queste circostanze che permetterebbero al giudice di legittimità di pronunciare sentenza di assoluzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte (Sez. 3, n. 27148 del 17/05/2023, Burato; Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 - 01) ha chiarito che in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo «evidente e non contestabile», di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata.

Il ricorrente, al contrario, sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità, e propone in ogni caso censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, avendo ormai da tempo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito, con un condivisibile dictum, che, «in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva» (così Sez.

Un. n. 35490 del 28/5/2009, k Tettamanti, Rv. 244275, nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale; conf.

Sez. 6, n. 10074 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Algieri, Rv. 231154; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. il 2004, Balsano ed altri, Rv. 227098).

Ancora, si è ritenuto che, in sede di legittimità, non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando, come nel caso che ci occupa, sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l'impugnazione (così Sez. 5, n. 588 del 4/10/2013, dep. 2014, Zambonini, Rv. 258670).

Pertanto, il giudizio di legittimità deve essere limitato alle sole violazioni di legge, e, in questo limitato ambito, potranno essere oggetto di scrutinio le sole violazioni che determinino una «evidenza» di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato.

2. Nel caso di specie, escluso a priori ogni vaglio sugli asseriti vizi di motivazione da parte di questa Corte (con conseguente inammissibilità dei relativi motivi), in riferimento alle lamentate violazioni di legge tale situazione di «evidenza» non ricorre.

Come evidenziato anche dal P.G., il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio secondo cui in presenza di una causa estintiva del reato (come, nella specie, la prescrizione), «il giudice deve pronunciare l'assoluzione nel merito solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale o la non commissione da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento".

Ciò in quanto il concetto di "evidenza", richiesto dal comma 2 dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così palese da rendere superflua ogni dimostrazione, concretandosi in una pronuncia liberatoria sottratta ad un particolare impegno motivazionale» (v, ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 29276 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fasolino, n.rn.; Sez. 4, n. 36274 del 14/06/2012, Bertoli, n.m.; Sez. 4, n. 32322 del 02/05/2012, [OSCURATO:PERSONA].; n.m.; Sez. 4, n. 3003 del 11/12/2007 - dep. 21/01/2008, Panico, Rv. 238673; Sez. 3, n. 28168 del 30/04/2003 - dep. 01/07/2003, P.M. in pfoc.

Mascolo e altro, Rv. 225593; Sez. 6, n. 3945 del 15/02/1999 - dep. 25/03/1999, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 213882).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.{ P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 02/11/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 novembre 2022, il Tribunale di Taranto ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati previsti dal D.Igs. 81/2008 e in particolare agli artt. 64 e 68, per avere, quale responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Crispiano, con riferimento alle scuole di infanzia "[OSCURATO:PERSONA]", omesso di assicurare il funzionamento ed il controllo dell'impianto di estinzione ad idrante; art. 163 dello stesso decreto per aver omesso di installare idonea segnaletica; 64 e 68 per il cattivo stato delle uscite di sicurezza; 64 e 68 comma 1 lett. b) per il mancato rispetto della misura di larghezza minima delle uscite di emergenza; 64 e 68 comma 1 lett. b) per il mancato rispetto delle caratteristiche antinfortunistiche richieste per le vetrate, le specchiature in vetro delle porte e per i vetri delle finestre; 64 comma uno lett. c) e 68 comma 1 lett. b) per l'assenza dei supporti di protezione e messa a terra del serbatoio del gasolio; 46 comma 2, 55 comma 5 lett. c) per la mancanza di sbocchi di areazione diretta all'esterno del vano locale motore dell'ascensore e del locale cucina alimentato a GPL per non aver reso inattraversabili le ringhiere delle scale di sicurezza, in Crispiano il 6 settembre 2013. 2. Avverso la sentenza ha presentato appello, convertito in ricorso per Cassazione in base al disposto degli artt. 569 e 593 cod. proc. pen., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 606 lett. b ed e) cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di motivare in ordine ad elementi che avrebbero permesso di escludere manifestamente l'attribuibilità del fatto al ricorrente, avendo omesso di considerare gli elementi dedotti all'interno della memoria difensiva, quale l'assenza in capo al ricorrente, dirigente dell'Ufficio tecnico di Cipriano, di responsabilità per ruolo rivestito, in mancanza di delega e per mancanza di fondi; le precedenti segnalazioni di quest'ultimo alle autorità comunali e scolastiche circa lo stato di sicurezza degli istituti scolastici in relazione alla prevenzione degli incendi; la mancata messa da parte di tali autorità a disposizione di risorse finanziarie richieste per far fronte ai lavori; l'individuazione, durante i sopralluoghi, del sindaco di Cipriano quale responsabile delle attività, e non il responsabile dell'ufficio tecnico, da parte dei funzionari del comando dei VV.FF. 3. In data 29.09.2023, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e perché manifestamente infondato. È anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Lo stesso è inoltre da ritenersi proposto per motivi non consentiti dalla legge, in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risolvendosi invero in una critica sterile e non argomentata delle ragioni per le quali la sentenza sarebbe affetta dai dedotti vizi. Ed invero, il giudice di prime cure nel rispondere all'argomentazione difensiva si conformano correttamente alla giurisprudenza di legittimità che lo stesso giudice cita nella parte in cui afferma che "nel caso di decorso del termine prescrizionale, può pronunciarsi sentenza di assoluzione, ex art. 129 c. 2 c.p.p., solo se le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la relativa commissione da parte dell'imputato e la rilevanza penale emergono in modo assolutamente non contestabile dagli atti, di modo che la valutazione da effettuare si risolve in una contestazione non già in un apprezzamento e risulta incompatibile con qualsiasi necessità di approfondimento ed accertamento". Dalla lettura della motivazione della sentenza emerge che la Corte di merito ha richiamato i principali elementi acquisiti in primo grado, anche se evocati per disattendere le censure civili, esponendo un quadro fattuale della vicenda impeditiva del proscioglimento nel merito, nei termini di "evidenza" richiesti dall' art. 129, comma 2, c.p.p. e dalla consolidata interpretazione di esso. E' stato, pertanto, correttamente applicato il principio che in presenza di una causa estintiva del reato (come, nella specie, la prescrizione), il giudice deve pronunciare l'assoluzione nel merito solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale o la non commissione da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Ciò in quanto il concetto di "evidenza", richiesto dal comma 2 dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così palese da rendere superflua ogni dimostrazione, concretandosi in una pronuncia liberatoria sottratta ad un particolare impegno motivazionale (ex pluribus, Cass., Sez. V, 11 novembre 2003, Marcenaro; Sez. Ili, 30 aprile 2003, proc. gen. App. Bari in proc. Mascolo). La corte territoriale richiama opportunamente le emergenze probatorie in tema di responsabilità dell'imputato ai fini che rilevano e consistenti nel riferimento, ai fini dell'attribuibilità dei fatti. Nella specie, non ricorrono queste circostanze che permetterebbero al giudice di legittimità di pronunciare sentenza di assoluzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 3, n. 27148 del 17/05/2023, Burato; Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 - 01) ha chiarito che in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo «evidente e non contestabile», di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata. Il ricorrente, al contrario, sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità, e propone in ogni caso censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, avendo ormai da tempo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito, con un condivisibile dictum, che, «in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva» (così Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, k Tettamanti, Rv. 244275, nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale; conf. Sez. 6, n. 10074 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Algieri, Rv. 231154; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. il 2004, Balsano ed altri, Rv. 227098). Ancora, si è ritenuto che, in sede di legittimità, non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando, come nel caso che ci occupa, sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l'impugnazione (così Sez. 5, n. 588 del 4/10/2013, dep. 2014, Zambonini, Rv. 258670). Pertanto, il giudizio di legittimità deve essere limitato alle sole violazioni di legge, e, in questo limitato ambito, potranno essere oggetto di scrutinio le sole violazioni che determinino una «evidenza» di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato. 2. Nel caso di specie, escluso a priori ogni vaglio sugli asseriti vizi di motivazione da parte di questa Corte (con conseguente inammissibilità dei relativi motivi), in riferimento alle lamentate violazioni di legge tale situazione di «evidenza» non ricorre. Come evidenziato anche dal P.G., il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio secondo cui in presenza di una causa estintiva del reato (come, nella specie, la prescrizione), «il giudice deve pronunciare l'assoluzione nel merito solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale o la non commissione da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Ciò in quanto il concetto di "evidenza", richiesto dal comma 2 dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così palese da rendere superflua ogni dimostrazione, concretandosi in una pronuncia liberatoria sottratta ad un particolare impegno motivazionale» (v, ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 29276 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fasolino, n.rn.; Sez. 4, n. 36274 del 14/06/2012, Bertoli, n.m.; Sez. 4, n. 32322 del 02/05/2012, [OSCURATO:PERSONA].; n.m.; Sez. 4, n. 3003 del 11/12/2007 - dep. 21/01/2008, Panico, Rv. 238673; Sez. 3, n. 28168 del 30/04/2003 - dep. 01/07/2003, P.M. in pfoc. Mascolo e altro, Rv. 225593; Sez. 6, n. 3945 del 15/02/1999 - dep. 25/03/1999, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 213882). 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.{ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s
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