CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 1965
Cassazione n. 09081/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, Dr.[OSCURATO:PERSONA],che si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Alessandro, che h a insistito per l ’ accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno rigettava l’istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Salerno che aveva applicato, nei suoi confronti, la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari per il delitto di cui all’art. 416-ter, primo e secondo comma, cod. pen. per aver accettato, in qualità di candidato alla carica di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], la promessa di [OSCURATO:PERSONA], già condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., di procurargli voti mediante le modalità di cui all’art. 416-bis, terzo comma, cod. pen., in cambio dell’utilità promessa del mantenimento della disponibilità della struttura “[OSCURATO:PERSONA]” ubicata in [OSCURATO:PERSONA], e con la garanzia della candidatura di [OSCURATO:PERSONA], moglie dello [OSCURATO:PERSONA], la quale consapevolmente partecipava al patto. 2.Il ricorso si compone di otto motivi. 2.1. I primi tre motivi, esposti unitariamente, denunciano violazione di legge sostanziale in relazione all’art. 416-ter cod. pen. per mancanza degli elementi costitutivi del reato, violazione di legge processuale in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto contestato, e vizio di motivazione sui profili prima dedotti. La sentenza, infatti, non restituirebbe l’accordo comprendente le modalità mafiose tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] se non attraverso elementi vaghi e meramente assertivi; né restituirebbe che [OSCURATO:PERSONA] abbia reclutato voti con il metodo mafioso e neppure che fosse un esponente del clanMarandino o di altro clan camorristico riconosciuto al momento del preteso patto. Dalle emergenze investigative si ricaverebbe che questi avrebbe agito uti singulus. Inoltre, nonostante vi siano agli atti diverse pronunce giurisdizionali dalle quali si evincerebbe l’assenza di collegamenti con il clan [OSCURATO:PERSONA] dopo il 2014, il Tribunale finirebbe per costruire una motivazione apparente , in quanto fondata sul dato assertivo dell’appartenenza dello [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio nel 2019 e della notorietà della sua caratura criminale sul territorio. Inoltre, pur volendolo ritenere legato al clan in tale data, sarebbe indiscutibile che lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito uti singulus, caso che renderebbe ancor più rigorosa la prova del dolo del promissario. Sul punto della sussistenza del dolo, non sarebbe dimostrata la consapevolezza da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] del metodo con il quale lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato, e pur in presenza di tale consapevolezza,non potrebbe farsi discendere da ciò la prova del patto. L’asserito incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si dice avvenuto nel 2018, non sarebbe poi indicativo,e non potrebbe essere messo in correlazione con il presunto patto, concretizzatosi un anno dopo. Dalle conversazioni captate nel 2023,mancherebbe poi qualsiasi riferimento all’accordo e alle modalità utilizzate per la raccolta dei consensi. 2.2. Il quarto e il quinto motivo, anch’essi esposti congiuntamente, denunciano violazione di legge processuale in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e vizio di motivazione in relazione al requisito dell’”altra utilità” richiesta in cambio della promessa di voti e in ordine alla pretesa inerzia dell’amministrazione comunale. Sul punto dell'altra utilità promessa, ossia di mantenere la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] in capo allo [OSCURATO:PERSONA], al marzo 2019 risulterebbe comunicato solo l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca della concessione demaniale. La difesa ha sostenuto che dal materiale disponibile la vicenda potrebbe al più essere ricostruita in termini di un appoggio elettorale utilitaristico, mancando gli elementi idonei a ritenere la conclusione dell’accordo illecito e, in particolare , quale fosse la controprestazione in concreto promessa, essendo il riferimento al “mantenimento della struttura” generico ed indeterminato, così come lo sarebbe la possibilità di “una pletora di provvedimenti ed iniziative promettibili” come ritenuta dal Tribunale. Difetterebbe poi la prova diretta del patto, stante il fatto che dalle captazioni ambientali emergerebbe al più una “dinamica elettorale”. Il Comune non avrebbe potuto garantire a Squeccola disponibilità giuridica del lido, come emergerebbe da un colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; qualora la promessa fosse stata quella di non abbattere la struttura, tale utilità sarebbe stata di tipo non patrimoniale,e dunque irrilevante per la fattispecie contestata. Il Tribunale avrebbe erroneamente valutato una sostanziale inerzia della P.A., ma la revoca della concessione non sarebbe stata rimessa solo al Comune, né la decisione di riqualificare l’area potrebbe essere considerata funzionale agli interessi di [OSCURATO:PERSONA],in quanto conseguenza delle legittime scelte di pianificazione dell’ente. 2.3. Il sesto motivo denuncia vizio dimotivazione assente e illogica in ordine ai riscontri del patto e della consapevolezza maturata in capo all’[OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2019 della mafiosità di [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, la sentenza di improcedibilitàpronunciata dal TAR a seguito della rinuncia al ricorso da parte della società [OSCURATO:PERSONA] non può essere letta in un’ottica consona all’accusa, se si tiene conto che tale rinuncia avrebbe in realtà consolidato gli effetti dei provvedimenti impugnati. La mancata presa di distanze da [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’interdittiva antimafia,che avrebbe portato a conoscenza dell’[OSCURATO:PERSONA] la mafiosità di [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe elemento di riscontro del patto di procacciamento del voto con metodo mafioso, ma anzi smentirebbe tale ipotesi. L’attendibilità delle propalazioni del Cosentino, citate a riscontro del percorso accusatorio, sarebbe stata ritenuta con motivazione illogica, anche perché le dichiarazioni sono riferite , secondo la difesa , al periodo 2015/2016. Si afferma nell’ordinanzache le conversazioni intrattenute da [OSCURATO:PERSONA] nelle intercetta zioni avrebbero un contenuto confessorio, ma tale interpretazione sarebbe fuorviante. Il livore palesato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è stato ancorato dal Tribunale ai provvedimenti adottati per il lido,svalutando sul punto gli elementi indicati dalla difesa, che ne h a fornito una diversa lettura, così come sarebbe stata omess a la considerazione di elementi emergenti dall e altre conversazioni intercettate, dalle s.i.t.del [OSCURATO:PERSONA], dall’incontro di [OSCURATO:PERSONA] con Cosentino e [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Il settimo e ottavo motivo denunciano violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura da applicare. Il pericolo di inquinamento della prova sarebbe astratto, in assenza di un’indicazione delle attività investigative da tutelare, e il riferimento alla capacità manipolatoria dell’[OSCURATO:PERSONA] delle persone informate sui fatti sarebbe elemento illogico e disancorato dagli elementi processuali, nonché fondato sull’omessa considerazione delle dichiarazioni della Picariello e delDi [OSCURATO:PERSONA], e su elementi privi di rilievo,quale la convocazione del dipendente Franco da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, non sarebbe spiegato perché i dipendenti del Comune avrebbero dovuto avvertire un dovere informativo o una tale “sudditanza” nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] anche dopo le dimissioni di questi. Il pericolo di reiterazione del reatosarebbe stato illogicamente individuato nella rete di contatti e rapporti di cui disporrebbe l’[OSCURATO:PERSONA], in assenza tuttavia di elementi idonei a sostenere che [OSCURATO:PERSONA] potrebbe tuttora condizionare l ’attuale compagine amministrativa. Quanto al procedimento pendente per reati commessi nell’esercizio delle funzioni, sarebbe solo astrattamente possibile il rischio di recidiva, stanti le dimissioni da ogni carica dell’[OSCURATO:PERSONA]. Questi avrebbe poi portato a termine, nei tre anni successivi al fatto contestato, la demolizione del lido, nonostante le minacce di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a riprova della rottura insanabile di qualsivoglia pregresso accordo. Sul punto della scelta della misura, sarebbe evidente che altra misura in grado di monitorare gli spostamenti del ricorrente o,al più , di inibirgli l’accesso al territorio che ha fatto da sfondo alle vicende potrebbe essere idonea a neutralizzare ogni eventuale esigenza residua. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.Va premesso che l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (cfr. per tutte Sez. U, n. 7 del 17/04/1996 Moni, Rv. 205257). 1.1. Occorre aggiungere che, per gravi indizi di colpevolezza,ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen.,devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nucetutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova -non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.5, n. 7092 del 19/11/2024, Ziino, Rv. 287532; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657). In questo quadro, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare – ovvero ad escludere - la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; conf.: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019). 1.2.E’ poi radicato principio ermeneutico, in sede di legittimità, che “il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art 192 comma terzo cod. proc. pen.” (sez. 5, n. 603 del 14/10/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227815; Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano, Rv. 218392; Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012, Soriano, Rv. 251812; sez. U n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714; sez.5, n. 27055 del 24/05/2021, Lubrano, Rv. 281541; sez.1, n. 27370 del 16/02/2021, Pezzella, Rv. 281635; sez. 5, n. 21878 del 26/03/2010, Cavallaro, Rv. 247447; sez.2, n. 32569 del 16/06/2023, Aguì, Rv. 284980). 1.3.E’ poi possibile anticipare che più volte, ma impropriamente, i motivi di ricorso hanno dedotto il vizio di travisamento della prova, perché quest’ultimo vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 -01). La deduzione di erronea interpretazione della prova, in altre parole, è estranea a tale vizio posto che «il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133). In particolare, quanto alla prova dichiarativa, il vizio in esame, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013,Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Il ricorrente è sempre incorso nell’errore di identificare in un “travisamento”, ascrivibile all’atto impugnato,una differente spiegazione, da lui reputata più consona, dei contenuti delle dichiarazionio del compendio dei dialoghi intercettati. 2.Il provvedimento impugnato ha rammentato i principi esegetici predicati dalla giurisprudenza di questa Corte a riguardo degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 416 ter cod. pen., segnatamente quelli di specifico rilievo in questa sede. 2.1.In tema di scambio elettorale politico-mafioso, l'esistenza dell'intesa per il procacciamento di voti con modalità mafiose può desumersi, in via indiziaria, da indicatori sintomatici quali la fama criminale del procacciatore, la forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso reclutati per la raccolta dei consensi e la valutazione di utilità del loro apporto nella zona d'influenza dell'organizzazione criminale, risultando, per converso, irrilevante il "post factum" costituito dal mancato incremento delle preferenze (Sez. 5, n. 42651 del 03/10/2024, Ponticelli, Rv. 287238; Sez. 5, n. 26426 del 07/05/2019, Merola, Rv. 275638; Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Zullo, Rv. 275157). I primi tre motivi di ricorso– ripresi nella sostanza con il sesto - si sono spes i diffusamente , innanzitutto,sull’assenza della prova (o sull’esistenza negativa della prova) dell’intraneità dello [OSCURATO:PERSONA] negli organici di un’associazione mafiosa in epoca successiva al 2014 e sui riflessi prodotti dall’argomento sulla coscienza e volontà maturata in [OSCURATO:PERSONA] di addivenire ad un incontro negoziale di rilevanza penale. Ma lo snodo centrale del ragionamento dell’ordinanza non risiede nell’esistenzadi una convalida giudiziaria della partecipazione del ricorrente ad un consesso camorristico al momento dello scambio politico-mafioso, quanto piuttosto nell’individuazione di una pluralità di indicatori, di facta concludentia, idonei ad integrare il paniere gravemente indiziario della promessa, condivisa e consapevole, dell’utilizzo di “modalità mafiose” nell’ambitodelle intese sul la formazione della provvista dei voti , ritenute concretamente realizzabili in quanto fondate sul background di estrazione “mafios a ” che ha connotato l’esperienza di vita dello [OSCURATO:PERSONA]. L’ordinanza impugnata ha congruamente illustrato tali evidenze, rappresentatedall’accertata appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla criminalità organizzata (pag. 24 e segg.), immediatamente avvertibile tra i consociati anche in prossimità della campagna elettorale per la nomina del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], anche solo a considera re che l’irrevocabilità della sentenza che ha riconosciuto esistenza ed operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], nel cui organico [OSCURATO:PERSONA] compariva tra i protagonisti, risale al 21 giugno 2018. Non possono sottacersi i passaggi dei provvedimenti giurisdizionali ripercorsi dall’ordinanza impugnata a riguardo della persistente autorevolezza e caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle attività di usura e di esercizio abusivo di attività finanziaria – contestate per l’arco temporale 2014-2019 nell’ambito del proc. penale n. 5936 del 2016, anche nei Comuni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei quali [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito importanti ruoli pubblici– le quali, al di là della mancata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., sono state descritte dal Tribunale, con proposizioni certo non manifestamente illogiche, come il “core business”, il settore cruciale, dell’attività delinquenziale svolta dal clan camorristico da lui capeggiato, la cui esistenza è stata cristallizzata dalla sentenza divenuta definitiva il 21 giugno 2018.Ciò che conta ai fini del presente scrutinio , infatti, non è tanto la qualificazione giuridica attribuita ad un determinato fenomeno di rilevanza penale, quanto la sua esistenza storica e soprattutto la percezione che quella vicenda fattuale diffonde nel tessuto socioeconomico del territorio, già interessato dall’operatività di una consorteria mafiosa riconducibile alla medesima figura apicale. Ed è invero a tale profilo che si è riferita l’ordinanza impugnata (pag.34) nel riportare una parte della trama del provvedimento cautelare del citato procedimento penale, che ha rimarcato il “calibro criminale di elevato e storico spessore criminale camorristico – calibro che a tutt’oggi terrorizza potenziali testi (…)” , attribuibile al [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. A ppare pertinente all’analisi de quo l’indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità,secondo il quale la piattaforma probatoria può giovarsi del fatto "notorio", quale l'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa, chepuò essere desunto, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio, vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e la attuale e che il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico (Sez.5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269039; Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753). Alla portata generale di tali canoni interpretativi si è attenuto il Tribunale nel riesame, che – nello sviscerare le specifiche fonti di prova testimoniali ed intercettive (es. pagg. 36-40), che si riscontrano reciprocamente e devono essere apprezzate nella rispettiva interazione, non isolatamente- ha correttamente delineato , per un verso, come “fatto notorio ” acquisito al patrimonio di operatori pubblici e consociati, nell’area geografica del Cilentoe della Piana del Sele, la esistenza della cosca camorristica di [OSCURATO:PERSONA] e dei legami intrattenuti dallo [OSCURATO:PERSONA] con siffatta articolazione ; e per altro verso, e con riferimento ad un’evoluzione temporale compatibile con i fatti d’interesse per il procedimento, corroborato la comune cognizionedella compenetrazione tra il sodalizio e [OSCURATO:PERSONA] con gli esiti delle attività investigative (di pedinamento e di osservazione) e delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dai quali è stata possibile apprendere l’avvenuta, progressiva“scalata” ai vertici del clan del personaggio , identificato come il successore del [OSCURATO:PERSONA] dopo il suo decesso (occorso nell’ottobre 2021) e il nuovo “boss di [OSCURATO:PERSONA]”. Deponein tale coerente direzione di continuità, peraltro, l’impegno attivamente assunto dallo [OSCURATO:PERSONA], dopo la morte del [OSCURATO:PERSONA], negli omologhi settori dei prestiti ad usura, del recupero-creditiad esso collegato e della gestione del business delle ambulanze e delle onoranze funebri, già praticati dal predecessore. Da un lato, sonostate esalta te , con argomenti logici , le circostanze sintomatiche della “fama criminale” di [OSCURATO:PERSONA] nella zona di riferimento e la conseguente possibilità, da parte sua, di influenzare la raccolta dei consensi nell’area geograficainteressata alle elezioni; dall’altro, sono state enumerate, con inferenze altrettanto congrue ed insindacabili , le fonti informative, storiche e rappresentative, che volgono per la piena padronanza, da parte del ricorrente, del torbido scenario nel quale la sua candidatura e le sue aspettative avrebbero trovato collocazione, anche perché esperto conoscitore del territorio (es. pagg. 34, 37, 38, 54, 62).Di particolare eloquenza, in proposito, è l’aver conservato il rapporto di lista con [OSCURATO:PERSONA], in piena campagna elettorale (e dunque proprio nel periodo di reclutamento dei votanti) , nonostante fosse a conoscenza dell’emissione di un’interdittiva antimafia adottata il 14 maggio 2019 contro il [OSCURATO:PERSONA], riconducibile alla medesima e allo [OSCURATO:PERSONA] (pag.63). Non sono allora conducenti, perché elusive di un compiuto confronto con gli elementi valutati e meramente orientate a sollecitare un’alternativa ed antitetica chiave di lettura degli accadimenti, tutte le obiezioni del ricorsovolte ad accreditare una diversa ricostruzione delle vicissitudini del c.d. clan [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, della sua deteriore esteriorizzazione e pervasività sul territorio; della durata della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca e del livello di prestigio criminale da costui sviluppato, raggiunto e cons olida to anche negli anni successivi al perimetro temporale interessato dalla sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.; dell’inconsapevolezza, da parte del ricorrente, del carismamafioso vantato da costoronell’ambiente circostante. 2.3. L a critica difensiva che insiste sulla necessità che sia data prova di “un patto che comprenda l’utilizzo del metodo mafioso” rende indispensabile una precisazione. L’art. 416 ter cod. pen., nella formulazione vigente ratione temporisdel reato contestato, puniva la condotta di chiunque accettasse “la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità”. Le modalità di procacciamento delle preferenze elettorali debbono costituire oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell'esigenza che il candidato possa contare sull’efficace esercizio del potere di intimidazione tipico di un sodalizio mafioso e che il promittente del voto si impegni a farvi ricorso, ove necessario (così, sez.6 n. 36382 del 03/06/2014, Antinoro, Rv. 260168). In particolare, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, come previsto dall'art. 416-ter cod. pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 62 del 2014, solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione(sez. 6, n.25302 del 19/05/2015, Policastro, Rv. 263845); quando, invece, il procacciatore di voti agisca uti singulus, come affermato dai giudici cautelari nel caso in disamina,occorre la prova che l’accordo contempli anche l’utilizzo delle modalità di cui all’art. 416 bis comma 3 cod. pen. (sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, Zappalà, Rv. 266794; sez.1, n. 17870 del 25/03/2025, Araniti, Rv. 288067). E’ chiaro, tuttavia, che l’opzione normativa non può essere intesa al punto da imporre al giudice di acquisire la prova diretta di un patto che preveda l’uso dell’intimidazione mafiosa dell’elettore per ottenerne il voto richiesto.E’ sufficiente che sia assicurata l’apprensione, in tal senso, di convergenti indicatori che consentano, con ragionevole certezza, e in sede cautelare con ragionevole probabilità, di logicamente interpretare l’interfacciarsi tra il politico ed il promittente procacciatore dei votinei termini di un accordo, anche tacito o implicito (in questo senso, cfr. sez. 6, n. 18844 del 23/02/2018, Pignataro, n.m.),che non escluda l’utilizzo della forza di intimidazionemafiosa, ove in dispensabile. In altre parole, non occorre che il patto sia obbligatoriamente connotato dalla esplicitazione delle modalità di realizzazione dell'impegno assunto nei confronti del candidato, potendo lostess o desumersi, in via indiretta , da alcuni indici fattuali, espressivi della natura dell'accordo, come già ricordato nel § 2.1. (v. anche, in proposito, sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Albero, in motivazione), come la “fama criminale dell’interlocutore del politico e la sua possibilità di incidere sul territorio di riferimento con i metodi tipici della mafiosità, che lo rendono appetibile sul piano elettorale e che spingono il candidato a raggiungere l’accordo” (sez.6, Pignataro, cit., pag.7). 2.4.D’altro canto, il reato di scambio elettorale politico-mafioso è fattispecie di natura formale, di pericolo astratto, che si perfeziona con la promessa di procurare voti e l’accettazione della promessa, indipendentemente dalla postuma da zione della controprestazione da parte del candidato alle elezioni (sez.5, n. 4293 del 13/11/2002, Gorgone, Rv.224274; sez.6, n. 02/03/2012, Battaglia, Rv.253740); e neppure è necessario che vi sia prova dell’esercizio, in concreto, del metodo mafioso nell’incetta dei votanti (sez.6, n. 37374 del 6/05/2014, Polizzi, Rv.260167; sez.6, n. 16397 del 03/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.266738). E l’ordinanza impugnata ha illustrato, appropriatamente ed esaurientemente, il compendio indiziario che orienta fortemente per la configurazione di un patto di contenuto così caratterizzato, tenuto conto dell’acquisizione della prova dell’avvicinamento del [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento alle problematiche del [OSCURATO:PERSONA] in epoca precedente alla campagna elettorale (pag.46), ma coeva alla fase storica di avvio del procedimento di revoca della concessione demanialedel [OSCURATO:PERSONA]; del dato intercettivo di natura sostanzialmente confessoria, nel cui contesto [OSCURATO:PERSONA] ha confidato ai presenti delle trattative intercorse con [OSCURATO:PERSONA] per spingerlo a candidarsi a [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; delle pretese di [OSCURATO:PERSONA] a che procurasse una corposa lista, al cui apice a llocare sua moglie, [OSCURATO:PERSONA], con il fine di impedire che [OSCURATO:PERSONA] potesse indirizzare altrove le intenzioni di voto; di aver “fatto eleggere” [OSCURATO:PERSONA](locuzione di accento paradigmatico in ottica evocativa dell’incombenza di tipo mafioso),“portandolo” da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], grazie ad un elevato numero di preferenze, da lui procurate. Decisivo – ai fini della descrizione del sinallagma negoziale tra promittente e promissario -è l’accostamento che il provvedimento impugnato ha postoin rilievo tra queste rivelazioni e la delusione patita per le nefaste sorti del [OSCURATO:PERSONA], in relazione allequal i [OSCURATO:PERSONA] si è sentito “tradito” dal [OSCURATO:PERSONA], uno “scostumato” che non aveva mantenuto le promesse e che avrebbe meritato, perciò, di essere “ ri educato”. Il Tribunale ha richiamato, a conforto della ricostruzione, la centralità delle dichiarazioni del coindagato Cosentino, ex gestore del ristorante del [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito , testualmente,come fosse risaputo “ sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] […] che [OSCURATO:PERSONA] era legato a [OSCURATO:PERSONA]”; ha confermato la risalenza di un rapporto di frequentazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], antecedente alla programmazione delle elezioni a Capaccionel 2019; la strumentalità della candidatura di [OSCURATO:PERSONA], a supporto di [OSCURATO:PERSONA], “al mantenimento della gestione del [OSCURATO:PERSONA]”; il fattivo adoperarsidi [OSCURATO:PERSONA] nell ’opera di accumulazione dei voti (in parte confermato dalla ex consorte, [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di essere stata accompagnata da [OSCURATO:PERSONA] “presso, appunto, delle abitazioni a richiedere il voto”, pag.58,60) e il conseguimento dell’obbiettivo dell’elezione di Alfieria primo cittadino (pag g . 65 - 66) . Ancora, a sostegno della prova critica, il Tribunale ha correttamente evocato la “sfilata delle ambulanze”organizzata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], interpretata come un gesto dimostrativo di leadership nel panorama sociopoliticoe di capacità di influire sulle dinamiche di potere, tipica espressione di “mafiosità” (pag.54). 3.Il quarto e il quinto motivo non colgono nel segno. La ricorrenza della controprestazione attinente alla “promessa” di “altra utilità” (pag. 19) – id est, il mantenimento della disponibilità della struttura [OSCURATO:PERSONA] – deve essere focalizzata al momento della stipula del patto; non rilevano le osservazioni difensive sui presunti mutamentidella disponibilità giuridico - patrimoniale della struttura in capo a l Comune o sulla implicazione di interessi ricondotti ad istituzioni differenti, per il periodo successivo, in quanto tali eventi rappresentano un post pactum e in ogni caso, per quanto pianamente illustrato dal provvedimento impugnato, non risultano decisivi ai fini della consumazione del reato. 3.1.Giova piuttosto aggiungere che l’“ utilità”, oggetto della promessa, non deve necessariamente consistere in un bene materiale od immediatamente tangibile, ma può essere rappresentata da un incremento della sfera giuridico-patrimoniale del destinatario,oggetto di monetizzazione eventualmente in via mediata (sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Albero, in motivazione), o anche privo “di diretta rilevanza economica”, come può essere “il rilascio di provvedimenti amministrativi” (così la Relazione del Massimario n. III/06/2014 del 24 aprile 2014 di questa Corte, pag.4, a commento delle innovazioni della L. n. 62 del 2014), in qualche misura riconducibile all’ambito, se non di competenza, quantomeno di influenza, anche indiretta, del soggetto politico che ha siglato l’accordo illecito. Si è anche detto, in un recente arresto di questa Corteed in armonia con l’ampiezza dell’interpretazione del sostantivo, a cui il collegio intende aderire, che integra promessa di “utilità” a mente dell’art. 416 ter cod. pen. l’assicurazione del “proprio appoggio” alla “regolarizzazione di pratiche amministrative”(sez.1, n. 46006 del 01/06/2023, Scozzari, n.m.). Ed infatti, in tale prospettiva si pongono svariati segmenti della sequenza di atti ed eventi annotati, con proposizioni immuni da censure, dall’ordinanza impugnata (pag.56 e segg.), che restituiscono un quadro coerente con il perfezionamento dello scambio elettorale politico- mafioso una volta nominato il [OSCURATO:PERSONA], in quanto emblematico di “una inerzia di fatto della Amministrazione” e di una “volontà politica di superare […] gli effetti dell’interdittiva antimafia e della revoca della concessione demaniale marittima” (pag.68). E’ degna di nota, in particolare, la delibera n. 4 del 9 gennaio 2020 del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] (pag.70 e seg.), intervenuta in un arco temporale nel quale erano già stati emessi provvedimenti inibitori, ablativi e di controllo dell’autorità amministrativa e dell’autorità giudiziaria, ricondotta alla volontà dell’ente comunale, espressa anche con il voto della [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta in conflitto d’interessi, perché di lì a poco raggiunta da misura restrittiva per il delitto di trasferimento fraudolento di valori proprio in relazione all’intestazione della società [OSCURATO:PERSONA]), di “favorire ed incentivare gli investimenti degli imprenditori della zona da riqualificare, ricomprendente anche il [OSCURATO:PERSONA]”. Il motivo di censura(pag.34 del ricorso), sul punto, si arresta a notazione di dissenso e non si misura compiutamente con uno snodoche assume portata fondamentale per la descrizione e la prova dell’utilità promessa. Neppure si coglie specifico e diretto confronto con le ulteriori osservazioni del Tribunale(pag. 72 e segg.) che, per quanto concerne la demolizione di opere in legnoin corrispondenza del [OSCURATO:PERSONA], ha riesplorato la consecuzione dei provvedimenti adottati (tra cui la mancata esecuzione delle attività autorizzate dal Tribunale con il provvedimento di dissequestro temporaneo del 29/06/2021) e nuovamente sottolineato l’atteggiamento attendista del [OSCURATO:PERSONA], rivolto sostanzialmente a mantenere, per quanto possibile,lo status quo ante e a recare il minor pregiudizio possibile al circuito economico di [OSCURATO:PERSONA]. Le c onversazioni captate in sede di intercettazione ambientale in carcere, tra [OSCURATO:PERSONA] e la figlia Marina, anch’esse tralasciate, nella dimensione oggettiva, dalle ragioni di ricorso, ragguagliano della prosecuzione delle iniziative intraprese, attraverso le interlocuzioni con il [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e familiari per riottenere la gestione dell’insediamento marino e, nel loro genuino contesto, si narra di un contegno propositivo e rassicurante del ricorrente, in contrasto con le proteste di trasparenza, nell’esclusivo interesse della collettività, formalizzate con le doglianze dell’impugnazione. I colloqui in carcere, come opportunamente puntualizzato dal provvedimento impugnato(pag.80) , si situano dopo la rinuncia al ricorso amministrativo della società [OSCURATO:PERSONA] avverso l’interdittiva antimafia e la revoca della concessione demaniale e poco dopo la restituzione dell’area al Comune, quando, cioè, si erano create le condizioni a che la “promessa” del [OSCURATO:PERSONA] potesse concretizzarsi. E nel medesimo tracciato ricostruttivo l’ordinanza impugnata ha inscritto il provvedimento d’urgenza del 9 febbraio 2023, adottato dalla giunta [OSCURATO:PERSONA] per la messa in sicurezza dei luoghi dopo le violente mareggiate, destinato a stralciare l’elaborato di un progetto esecutivo riguardante proprio il [OSCURATO:PERSONA], con esborsi tratti da fondi pubblici per circa 65.000 euro (pag.83), per i quali il Comune non ha intrapreso iniziativa di recupero, pur se concretamente giustificata (pag.84 e 85); e, plausibilmente, anche la mancata estensione del progetto comunale di demolizione dei manufatti di agevole rimovibilità anche al corpo centrale del [OSCURATO:PERSONA](v. anche pag. 97), letta come simmetrica alle decisioni strumentali a salvaguardare il tornaconto di [OSCURATO:PERSONA] e familiari. Infine, chiosa congruente e razionale delle articolate argomentazioni del Tribunale è costituita(pag. 87 e segg.) dalla smodata ribellione di [OSCURATO:PERSONA] , realizzata per tramite dei suoi emissari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],alle delibere adottate nella primavera del 2023, finalizzate a dare attuazione all’intervento di messa in pristino e di riqualificazione del [OSCURATO:PERSONA](ed all’apice delle quali si colloca la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], enfatizzata a pag. 27 del ricorso), sintomatica, per un verso, dell’attitudine delinquenziale e della forza di intimidazione propria del suo patrimoniocriminogenetico e, per altro verso, della reazione emotiva scaturita a causa di un comportamento ritenuto trasgressivo del patto elettorale politico-mafiosooriginariamente stipulato. Le residue confutazioni del motivo di ricorso si cimentanoin questioni di puro fatto, che si incuneano, peraltro carenti di autosufficienza (a riguardo, a titolo esemplificativo, de l contributo informativo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] o all’ing. Franco), nella ricostruzione dei singoli episodi per opporne una rielabor azione alternativa, inconciliabile con le caratteristiche del vaglio di legittimità. 4.Gli ultimi due motividi ricorso (settimo e ottavo) , che afferisc ono al tema delle esigenze cautelari, non possonoessere accolti. 4.1. Le esigenze cautelari tutelate dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. non riguardano soltanto quelle investigative in senso stretto, ma concernono anche l'acquisizione della prova e la conservazione della sua genuinità. Pertanto, ai fini della necessità di prevenire, con la misura della custodia in carcere, il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva la circostanza che le indagini preliminari si siano concluse (sez. U n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199396, Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015, Rv. 262687-01; Sez. 5, n. 1958 del 26/11/2010, dep. 2011, Rv. 249093-01; Sez. 6, n. 13896 del 11/02/2010, Rv. 246684-01; Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Rv. 227228-01). La decisione del Tribunale (pag. 102 e segg.) ha focalizzato l’attenzione sugli indici ( non astratti ma) specificie contingenti, emersi nel corso delle investigazioni ed in un torno di tempo prossimo all’adozione della misura coercitiva, che indirizzano per la sussistenza di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, rappresentati dalle rivelazioni immediatamente veicolate al [OSCURATO:PERSONA] dai componenti dell’organo politico o dai dipendenti dell’ente comunale (Picariello, [OSCURATO:PERSONA]) dopo la convocazione e l’audizione da parte delle forze di polizia incaricate delle indagini; dalla acclarata falsità delle risposte date, almeno inizialmente, da una di esse (Picariello),agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria; dall’attivazione dell’indagato medesimo, informato delle chiamate dei propri collaboratori a rendere dichiarazioni,finalizzata a conoscere i dettagli delle informazioni rese (pag. 103) ; dalla sua propensione(a prescindere, naturalmente, dalla verità delle attestazioni) a impartire ordini e direttive sulle modalità di redazione e sui contenuti degli atti pubblici, come riferito dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], agente di polizia municipale;è emersa, ancora, la callida preoccupazione di “non portare con sé i cellulari” in occasione dei “colloqui riservati” con il SindacoAlfieri, di accertata personalità accentratrice. 4.2.Quanto, invece, all’esigenza cautelare c.d. di prevenzione speciale, occorre ribadire l’orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità -ed al quale il Collegio aderisce – in virtù del quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, che esula dalle facoltà del giudice (ex multis tra le più recenti Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliviero, Rv. 279122; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991). In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatisnella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, Sentenza n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). Entro tale cornice esegetica, risultano non pertinenti, dunque, le critiche agitatedal ricorrente all'ordinanza impugnata, perché quest’ultima ha fondat o la valutazione del pericolo di recidivanzanon solo su ll’analisi dei fatti oggetto del procedimento penale, ma anche sulle pendenze attinenti ad altri gravi reati contro la pubblica amministrazione a lui contestati, peraltro consumati proprio strumentalizzando la carica che lo scambio elettorale politico - mafiosogli ha consentito di conseguire. Egli è imputato, tra gli altri reati, di corruzione propria , falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblicoe turbata libertà degli incanti, per fatti commessi tra il dicembre 2022 ed il gennaio 2024, fascia temporale per nulla lontana dalla data della misuracautelare genetica di questo procedimento, che si innestano tra le vicende relative all’illecito patto elettorale concluso con lo [OSCURATO:PERSONA] e la Nobilie nell’ambito di una lunga carriera politico-istituzionale,dati storici che in chiave prognostica, come convenientemente puntualizzato dal giudice del riesame, non depo ngono certamente per l’occasionalità de l comportamentosottoposto all’attenzione di questa Corte. Anche l'analisi dell’agire successiv o - tanto più se estrinsecatosi nella commissione di illeciti penali non eccentrici alla commissione del primo reato -può infatti essere legittimamente considerata dal giudice della cautela al fine di delineare la personalità del prevenuto e al fine di ponderare la sussistenza e l'attualità del suddetto pericolo. 4.3.Il provvedimento decisorio non si è sottratto all’esame dell’argomento che riguarda le dimissioni dagli incarichi pubblici, formalizzate nel febbraio 2025 e ne ha vagliato la recessività o, comunque, l’inconcludenza rispetto alla rete di amicizie e di contatti acquisita e rafforzata dal ricorrente, anche sulla scorta di una personalità carismatica, negli uffici comunali e sul territorio oggetto delle indagini, dopo diversi anni di militanza politica e ruolo istituzionale, tale da influire, secondo inferenze insuscettibili di criticain sede di legittimità, vuoi sulla persistenza del periculum per l’apprensione e la conservazione della trasparenza delle fonti di prova, presenti e futuree di commissione di delitti della stessa specie, vuoi sulla scelta del tipo e del grado di misura cautelare applicata. Il percorso argomentativo si è ispirato ai precedenti di legittimità, che hanno affermato che nei reati che coinvolgono gli interessi della pubblica amministrazione e nella materia delle misure cautelari personali, la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'indagato non è di per sé impedita dalla circostanza che egli o i suoi complici abbiano dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale avevano posto in essere la condotta addebitata, purché sussista il rischio concreto che ulteriori reati dello stesso tipo siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta all'agente di mantenere, pur fuori dall'ambito di funzioni o incarichi pubblici, condotte antigiuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni(sez.2, n. 38832 del 20/07/2017, Spasari, Rv. 271139; recentemente, sez.5, n. 28650 del 24/06/2025, P.M. c. Palma, n.m.; sez.2, n. 21888 del 09/04/2025, Marano, n.m.; sez.1, n. 9012 del 20/10/2022, Megha, n.m.). In definitiva, anche in questo caso le doglianze difensive non evidenziano omissioni motivazionali, contraddizioni interne o illogicità manifeste e decisive, ma offrono op zioni diverse sotto il profilo della stimadelle esigenze cautelari, la cui efficacia è riservata ai soli casi in cui esse si presentino inconfutabili o le sole plausibili (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609- 01; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02); mentre l’apprezzamento della pericolosità dell’indagato sottoposto alla misura coercitiva è affidato esclusivamente al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivato (sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851; sez.6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093). 5.In conclusione, il ricorso