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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 26528/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 25 ottobre 2021 la Corte di appello di Milano confermava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Milano, il giorno 28 aprile 2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod. pen. equivalente alla contestata recidiva, alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 700,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nell'ambito del reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione lamentando la mancata rideterminazione della pena in senso più favorevole all'imputato; Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. rilevando la sussistenza di numerosi precedenti specifici in capo al prevenuto e che pertanto difetta il requisito della non abitualità della condotta richiesto per il riconoscimento della tenuità del fatto; che il secondo motivo, per altro smentito dalla mancata prova circa lo status di tossico dipendente del ricorrente, risulta inammissibile in quanto impingente argomenti di fatto esclusi dal sindacato di questa Corte di legittimità; che anche il terzo motivo risulta manifestamente infondato atteso che essendo stata la pena applicata nel suo minimo non necessitava di alcuna motivazione in ordine alla dosimetria; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 LiEPOS:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 25 ottobre 2021 la Corte di appello di Milano confermava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Milano, il giorno 28 aprile 2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod. pen. equivalente alla contestata recidiva, alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 700,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nell'ambito del reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione lamentando la mancata rideterminazione della pena in senso più favorevole all'imputato; Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. rilevando la sussistenza di numerosi precedenti specifici in capo al prevenuto e che pertanto difetta il requisito della non abitualità della condotta richiesto per il riconoscimento della tenuità del fatto; che il secondo motivo, per altro smentito dalla mancata prova circa lo status di tossico dipendente del ricorrente, risulta inammissibile in quanto impingente argomenti di fatto esclusi dal sindacato di questa Corte di legittimità; che anche il terzo motivo risulta manifestamente infondato atteso che essendo stata la pena applicata nel suo minimo non necessitava di alcuna motivazione in ordine alla dosimetria; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 LiEPOS:
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