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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 settembre 2026

Cassazione n. 25731/2026

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tico come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domiciliotelematico come in atti- controricorrenti -e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8355/2025N. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026CAIRELLI GIUSEPPE- intimato –avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari recante il n. 107/2025 epubblicata in data 29.1.2025;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno8.7.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Lucera, con sentenza del 21.10.2010, rigettò la domanda diriscatto agrario proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dai figli Marco ed [OSCURATO:PERSONA] confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad unfondo venduto ai convenuti, con rogito del 22.1.1999, da [OSCURATO:PERSONA]; ilTribunale rigettò altresì la domanda riconvenzionale di risarcimento dannispiegata dai convenuti e la domanda di garanzia per eventuale evizione propostanei confronti del terzo chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA] (cui erano succeduti,nel corso del giudizio, gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).In riforma di tale decisione, con sentenza del 28.6.2014 la Corte d’appello di Bariaccolse la domanda di riscatto, sostituendo, con effetto ex tunc, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nella posizione degli originari acquirenti econdannando questi ultimi al pagamento del prezzo di riscatto nel termine di tremesi dal passaggio in giudicato della sentenza; infine, condannò i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Patricelli e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese del doppio gradoin favore degli appellanti Scaglia e Cairelli.

La Corte osservò che si eradeterminato un giudicato interno sull'affermazione del Tribunale secondo cui gliNumero registro generale 8355/2025N. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026prelazione; che, al fine di ritenere sussistente la qualifica di coltivatore diretto,è sufficiente la "coltivazione abituale", non richiedendosi che tale attività siastata svolta in via esclusiva o che abbia costituito l'attività lavorativa principale;che nel caso di specie risultava integrata tale abitualità e ricorreva altresì ilrequisito della forza lavorativa pari ad almeno un terzo di quella occorrente perle normali necessità di coltivazione del fondo, dato che, a fronte di un fondoesteso 59 ettari e richiedente 957,3147 ore lavorative, i retraenti offrivano 689,3ore lavorative, pari a circa 2/3 del fabbisogno; che la domanda di riscatto andavapertanto accolta, e ciò per il prezzo di L. 1,2 mld., in quanto non era stata fornitaprova della simulazione di tale importo; che, quanto alla domanda dirisarcimento danni proposta dai retrattati nei confronti del loro dante causa,premesso che non era dovuto il rimborso del prezzo (che sarebbe stato pagatodai retraenti), non era stata fornita la prova (di cui erano onerati i coniugiCircelli-Patricelli) “di aver subito dall'evizione danni ulteriori rispetto a quellocostituito dall'avvenuto pagamento del prezzo della vendita”; che, “avutoriguardo all'esito complessivo del giudizio”, le spese del doppio grado in favoredei retraenti andavano poste “a carico dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Patricelli e degli eredidi [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])”.Avverso detta sentenza proposero ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] eCaterina Patricelli, affidandosi a sei motivi, cui resistettero [OSCURATO:PERSONA] eMarco ed [OSCURATO:PERSONA], con controricorso contenente ricorso incidentalebasato su tre motivi, nonché [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di erede di EldaN. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8355/2025Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026Valenza, con controricorso contenente ricorso incidentale basato su quattromotivi.Con ordinanza n. 32218 del 13.12.2018, questa Corte di cassazione accolse ilterzo motivo del ricorso principale secondo il criterio della “ragione più liquida”,dichiarando assorbiti i restanti motivi nonché i ricorsi incidentali e rinviando allaCorte d’appello di Bari, in diversa composizione, onde “rivalutare la domandaaccertando, in riferimento al requisito della capacità lavorativa, se risultirispettato il parametro legale in relazione al «fondo per il quale si intendeesercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietàod enfiteusi» (ex art. 8, co. 1° l. n. 590/65)”.All’esito del giudizio di rinvio, in cui venne disposta ulteriore CTU, con sentenzan. 107/2025, pubblicata il 29.1.2025 la Corte d’appello di Bari rigettò la domandadi riscatto proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],regolando le spese secondo soccombenza.

Osservò il giudice del rinvio – dopoaver effettuato una ricognizione sull’istituto del retratto agrario - che nella specieera emerso che gli originari attori, seppur proprietari del fondo confinante, noncoltivavano direttamente né questo, né quello oggetto di riscatto (qualiaffittuari), entrambi in realtà coltivati dalla [OSCURATO:PERSONA] ereditaria diCairelli Vincenzo, società inizialmente costituita per la gestione dei beni relitti dalde cuius e poi iscritta nel R.I. di Foggia in data 19.11.1998 nella Sezione speciale,come società semplice esercente impresa agricola; che, a norma dell’art. 7 dellalegge n. 817/1971, al proprietario del fondo confinante con quello in venditaspetta il diritto di prelazione in quanto non solo egli rivesta la qualità dicoltivatore diretto, ma coltivi direttamente i terreni confinanti, tanto dovendoN. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8355/2025Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026escludersi ove – come nella specie – detti terreni siano condotti da una societàsemplice e l’attore in retratto ne sia socio; che dunque la domanda attorea erainfondata; che essa lo era anche per non aver gli attori dimostrato l’abituale lorodedizione alla coltivazione dei fondi, risultando anzi che Marco ed EmanueleCairelli non svolgevano in modo esclusivo l’attività agricola: dalle deposizionitestimoniali era emerso che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto relazionimateriali con i fondi né dimestichezza con le attività agricole, [OSCURATO:PERSONA] era mai stato visto svolgere sui fondi alcuna attività, mentre il solo MarcoCairelli aveva svolto sporadicamente taluna di esse.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il solo [OSCURATO:PERSONA] scorta di cinque motivi, cui resistono con unico controricorso GiacomoCircelli e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] n.q. non ha svolto difese.

Le particostituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il depositodell’ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.8 L. n. 590 del 1965 e dell’art. 7 L. n. 817 del 1971 – con riferimento al requisitooggettivo della prova della pregressa coltivazione biennale del fondo oggetto diriscatto e del fondo a confine”, per aver la Corte barese rinvenuto la provasecondo cui, nel biennio precedente alla vendita (avvenuta il 22.1.1999), glidenunce di semina allegate alla CTU di primo grado relative agli anni 2000, 2001e 2002.

Il periodo da considerare a tal fine, si sostiene, avrebbe dovuto essereNumero registro generale 8355/2025N. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026relativo al biennio antecedente alla vendita, mentre le denunce di seminariguardavano il periodo successivo, in quanto tale irrilevante.1.2 - Con il secondo motivo si lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degliart.li 115 e 116 c.p.c. e, di riflesso, dell’art. 2697 comma 2 c.c.”.

Si sostiene chel’allegazione e la prova dei fatti costitutivi o impeditivi debbano essere rese nelcorso del giudizio di primo grado e non già nel giudizio di rinvio; che la prova delrequisito della coltivazione diretta del fondo dev’essere fornita in concreto, cosìcome l’eccezione di alterità nella coltivazione dev’essere sollevatatempestivamente dal convenuto in retratto; che, pur a prescindere dal fatto cheuna simile eccezione venne sollevata dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] solo col quarto motivodel primo ricorso per cassazione, la prova della coltivazione del fondo da partedella Società agricola non era stata fornita, atteso che la relativa visura camerale(che nulla dimostra sul dato fattuale in sé) era stata prodotta tardivamente, soloin sede di osservazioni alla CTU espletata nel giudizio di rinvio; che le denuncedi semina presentate dalla Società per gli anni 2000-2002 erano state acquisitedal CTU di primo grado, con ogni conseguenza sulla loro inutilizzabilità asostegno delle eccezioni dei convenuti, pena la natura esplorativadell’accertamento.1.3 - Con il terzo motivo si lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degliart.li 2248 e 1100 c.c.”.

Si sostiene che, in ogni caso, l’azienda agricola diVincenzo Cairelli, dopo il suo decesso, venne gestita nella forma della comunioneereditaria ai sensi dell’art. 1100 c.c., ossia come comunione di godimento ex art.2248 c.c., e la sua formalizzazione fu necessaria onde dotarsi di rilevanzaesterna, al solo fine di poter consentire la presentazione delle domande diN. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8355/2025Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026semina all’AGEA, non già per esercitare l’impresa agricola.

Pertanto, si conclude,non è corretto ritenere – come ha fatto il giudice del rinvio - che la Comunioneereditaria di [OSCURATO:PERSONA] sia un soggetto autonomo rispetto ai suoicomponenti.1.4 - Con il quarto motivo si lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degliart.li 8 L. n. 590 del 1965 e 7 L. n. 817 del 1971, in riferimento al requisitosoggettivo della ‘abitualità’ della coltivazione e, di riflesso, violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 31 L. n. 590 del 1965”.

Erroneamente la Corte del rinvioha affermato che Marco ed [OSCURATO:PERSONA] erano privi del requisito soggettivoin quanto “non svolgevano in modo esclusivo l’attività agricola”, giacché laqualifica di coltivatore abituale, necessaria ai fini dell’esercizio del diritto diretratto, non richiede che detta attività sia esercitata professionalmente o inmodo tale che costituisca la principale fonte di reddito del soggetto, solooccorrendo che consista nel normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli.1.5 - Con il quinto motivo, infine, si lamenta la “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 116 c.p.c.”.

La Corte barese non avrebbe adeguatamente tenuto contodegli accertamenti svolti dal CTU (fondati anche sulle deposizioni testimoniali)nel giudizio di rinvio, con riferimento al fabbisogno di lavoro e alla abitualità,sussistente quantomeno in capo all’odierno ricorrente.2.1 – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorsosollevata dai controricorrenti, per essere stato esso proposto dal solo MarcoCairelli, e non anche dagli originari ulteriori attori [OSCURATO:PERSONA] ed EmanueleCairelli.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8355/2025N. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026Infatti, è noto che “Nel caso in cui il fondo confinante con quello posto in venditaappartenga in comproprietà a più persone, il diritto di prelazione e, quindi, quellodi riscatto non spettano alla collettività dei comproprietari impersonalmente maa ciascun comproprietario che sia coltivatore diretto, con la conseguenza che ilmancato esercizio del diritto congiuntamente da parte di tutti i comproprietarinon incide negativamente sulla posizione del singolo che lo abbia esercitato,configurandosi nell'inazione degli altri comproprietari una rinuncia al dirittostesso” (Cass. n. 2049/2010; conf.

Cass. n. 590/2001).Pertanto, la mancata impugnazione da parte degli altri due originari retraentinon può determinare l'inammissibilità del ricorso, né si pone un problema diintegrazione del contraddittorio, trattandosi di cause scindibili (v.

Cass. n.8989/2011).3.1 - Il primo e il secondo motivo possono esaminarsi congiuntamente, perchéconnessi; essi sono inammissibili e comunque infondati.Sono inammissibili nella parte in cui il ricorrente non trascrive né riassumeadeguatamente il tenore delle “domande di richiesta degli aiuti comunitari” sucui la Corte d’appello fonda il rilievo che i terreni erano coltivati dalla [OSCURATO:PERSONA] ereditaria di [OSCURATO:PERSONA], impedendo a questa Corte diverificare la dedotta non pertinenza temporale e, dunque, la stessainconducenza dei documenti sul piano probatorio, benché – in thesi –irritualmente acquisiti.3.2 – Essi sono comunque infondati.E’ ben noto il principio per cui “Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente ‘chiusa’, è preclusaNumero registro generale 8355/2025N. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026l'acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzionedi nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d'ufficio disposta inaltro giudizio, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fattisopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttoriederivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione odall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore” (explurimis, Cass. n. 19424/2015).Ora, premesso che la citata Cass. n. 32218/2018 accolse il terzo motivo delprimo ricorso per cassazione dei retrattati secondo il criterio della ragione piùliquida, sicché tutte le altre questioni rimasero assorbite e non precluseall’accertamento del giudice del rinvio (che infatti conferì un ampio mandato alnuovo CTU), non v’è dubbio che l’ingresso in scena della Comunione ereditariadi [OSCURATO:PERSONA] avvenne mediante l’acquisizione delle dichiarazioni di semina2000-2002 nell’ambito della relazione di CTU di primo grado, sicché l’eventualenullità per acquisizione di documenti probatori da parte del consulente, ai sensidi Cass., Sez.

Un., n. 3086/2022, andava eccepita nella prima difesa successiva:la mancanza di tempestiva eccezione da parte dei retraenti rende irrilevante ladoglianza dell’odierno ricorrente circa l’irritualità dell’acquisizione.

Ciò fermorestando che la conduzione dei fondi da parte della Società agricola in discorsointegra un fatto che evidenzia l’inesistenza del fatto costitutivo della domandaretrattati costituisce mera difesa non soggetta a preclusioni, e non un fattoimpeditivo da dedurre nei termini di cui all’art. 183 c.p.c. (nel testo vigenteratione temporis).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8355/2025N. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026Sotto altro convergente profilo, poiché la prova dei requisiti ex art. 8 della leggen. 590/1965 è a carico del retraente — ossia, oggi, di [OSCURATO:PERSONA], perché laquestione è impregiudicata anche a seguito di Cass. n. 32218/2018, non potendodirsi formato alcun giudicato interno al riguardo —, ritiene la Corte chel’acquisizione di ulteriori documenti nell’ambito della relazione di CTU dispostanel giudizio di rinvio fosse pienamente giustificata dalla necessità di approfondirela questione della forza lavoro: l’accoglimento del terzo motivo del ricorso deiretrattati, infatti, comportava la necessità di accertare la forza lavoro necessariaper la coltivazione sia del fondo retrattato, sia di quegli altri nella disponibilitàdei retraenti a titolo di proprietà o enfiteusi (disponibilità che non può chepresupporre l’effettiva coltivazione di quei fondi da parte loro).Pertanto, la necessità di accertare e identificare l’effettivo coltivatore diretto delfondo confinante derivava dal dictum cassatorio, il che supera comunque ilproblema della pertinenza temporale delle dichiarazioni di semina, posto chequeste potevano al più assurgere a prova contraria escludente il fatto costitutivodella domanda attorea: anzi, è singolare che l’odierno ricorrente neppure affermichiaramente, in ricorso, di aver dimostrato il requisito della propria direttacoltivazione del fondo confinante nel biennio antecedente alla vendita, pur nonmancando di ricordare che l’onere della prova in concreto era a suo carico.4.1 – Il terzo motivo è inammissibile.La Corte barese ha accertato che, almeno dal 1995, la Comunione ereditaria diCairelli Vincenzo aveva assunto la natura di vera e propria società di fatto.

Sitratta di un accertamento fattuale operato dal giudice d’appello, sicché il motivoin esame si risolve in una richiesta di rivisitazione della fattispecie – meramenteNumero registro generale 8355/2025N. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026perorandosi la natura di comunione di godimento della suddetta Comunioneereditaria -, ovviamente inammissibile, in quanto trattasi di questione riservataal giudice del merito.

L’accertamento, peraltro, è sorretto da motivazionecongrua e coerente con le risultanze documentali (visura camerale, iscrizione nelregistro imprese, gestione aiuti comunitari).La censura, in ogni caso, investe un profilo non decisivo, permanendo comunqueil mancato assolvimento, da parte dei retraenti, dell’onere di provare lacoltivazione diretta del fondo confinante, ut supra.5.1 – Il quarto motivo è inammissibile.Esso si risolve in una critica alla valutazione in fatto della Corte d’appello sulrequisito dell’abitualità della coltivazione in capo all’odierno ricorrente, senzaindicare quale specifico errore di diritto sia stato commesso nell’interpretazionedegli artt. 8 legge n. 590/1965, 7 legge n. 817/1971 e 31 legge n. 590/1965.Mancando l’individuazione del parametro normativo effettivamente violato, lacensura è meramente fattuale e come tale inammissibile in sede di legittimità.Può aggiungersi che in ogni caso, al di là di qualche imperfezione lessicale, laCorte del rinvio ha accertato che l’odierno ricorrente aveva svolto l’attivitàagricola solo sporadicamente (v. p. 14 della motivazione, secondo periodo),avverbio che evidentemente esclude l’abitualità della coltivazione e, dunque,depotenzia e circoscrive l’ulteriore affermazione della stessa Corte per cui MarcoCairelli non svolgeva il lavoro agricolo in via esclusiva (affermazione, seisolatamente considerata, di per sé errata).6.1 – Il quinto motivo, infine, è inammissibile perché propugna la violazionedell’art. 116 c.p.c. al di fuori dei casi segnati da Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020.N. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8355/2025Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/20267.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Nullava disposto nei rapporti con l’intimato, che non ha spiegato difese.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle speseprocessuali in favore dei controricorrenti, che liquida in € 6.500,00 per compensi,oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno8.7.2026.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tico come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domiciliotelematico come in atti- controricorrenti -e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8355/2025N. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026CAIRELLI GIUSEPPE- intimato –avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari recante il n. 107/2025 epubblicata in data 29.1.2025;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno8.7.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Lucera, con sentenza del 21.10.2010, rigettò la domanda diriscatto agrario proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dai figli Marco ed [OSCURATO:PERSONA] confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad unfondo venduto ai convenuti, con rogito del 22.1.1999, da [OSCURATO:PERSONA]; ilTribunale rigettò altresì la domanda riconvenzionale di risarcimento dannispiegata dai convenuti e la domanda di garanzia per eventuale evizione propostanei confronti del terzo chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA] (cui erano succeduti,nel corso del giudizio, gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).In riforma di tale decisione, con sentenza del 28.6.2014 la Corte d’appello di Bariaccolse la domanda di riscatto, sostituendo, con effetto ex tunc, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nella posizione degli originari acquirenti econdannando questi ultimi al pagamento del prezzo di riscatto nel termine di tremesi dal passaggio in giudicato della sentenza; infine, condannò i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Patricelli e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese del doppio gradoin favore degli appellanti Scaglia e Cairelli. La Corte osservò che si eradeterminato un giudicato interno sull'affermazione del Tribunale secondo cui gliNumero registro generale 8355/2025N. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026prelazione; che, al fine di ritenere sussistente la qualifica di coltivatore diretto,è sufficiente la "coltivazione abituale", non richiedendosi che tale attività siastata svolta in via esclusiva o che abbia costituito l'attività lavorativa principale;che nel caso di specie risultava integrata tale abitualità e ricorreva altresì ilrequisito della forza lavorativa pari ad almeno un terzo di quella occorrente perle normali necessità di coltivazione del fondo, dato che, a fronte di un fondoesteso 59 ettari e richiedente 957,3147 ore lavorative, i retraenti offrivano 689,3ore lavorative, pari a circa 2/3 del fabbisogno; che la domanda di riscatto andavapertanto accolta, e ciò per il prezzo di L. 1,2 mld., in quanto non era stata fornitaprova della simulazione di tale importo; che, quanto alla domanda dirisarcimento danni proposta dai retrattati nei confronti del loro dante causa,premesso che non era dovuto il rimborso del prezzo (che sarebbe stato pagatodai retraenti), non era stata fornita la prova (di cui erano onerati i coniugiCircelli-Patricelli) “di aver subito dall'evizione danni ulteriori rispetto a quellocostituito dall'avvenuto pagamento del prezzo della vendita”; che, “avutoriguardo all'esito complessivo del giudizio”, le spese del doppio grado in favoredei retraenti andavano poste “a carico dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Patricelli e degli eredidi [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])”.Avverso detta sentenza proposero ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] eCaterina Patricelli, affidandosi a sei motivi, cui resistettero [OSCURATO:PERSONA] eMarco ed [OSCURATO:PERSONA], con controricorso contenente ricorso incidentalebasato su tre motivi, nonché [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di erede di EldaN. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8355/2025Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026Valenza, con controricorso contenente ricorso incidentale basato su quattromotivi.Con ordinanza n. 32218 del 13.12.2018, questa Corte di cassazione accolse ilterzo motivo del ricorso principale secondo il criterio della “ragione più liquida”,dichiarando assorbiti i restanti motivi nonché i ricorsi incidentali e rinviando allaCorte d’appello di Bari, in diversa composizione, onde “rivalutare la domandaaccertando, in riferimento al requisito della capacità lavorativa, se risultirispettato il parametro legale in relazione al «fondo per il quale si intendeesercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietàod enfiteusi» (ex art. 8, co. 1° l. n. 590/65)”.All’esito del giudizio di rinvio, in cui venne disposta ulteriore CTU, con sentenzan. 107/2025, pubblicata il 29.1.2025 la Corte d’appello di Bari rigettò la domandadi riscatto proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],regolando le spese secondo soccombenza. Osservò il giudice del rinvio – dopoaver effettuato una ricognizione sull’istituto del retratto agrario - che nella specieera emerso che gli originari attori, seppur proprietari del fondo confinante, noncoltivavano direttamente né questo, né quello oggetto di riscatto (qualiaffittuari), entrambi in realtà coltivati dalla [OSCURATO:PERSONA] ereditaria diCairelli Vincenzo, società inizialmente costituita per la gestione dei beni relitti dalde cuius e poi iscritta nel R.I. di Foggia in data 19.11.1998 nella Sezione speciale,come società semplice esercente impresa agricola; che, a norma dell’art. 7 dellalegge n. 817/1971, al proprietario del fondo confinante con quello in venditaspetta il diritto di prelazione in quanto non solo egli rivesta la qualità dicoltivatore diretto, ma coltivi direttamente i terreni confinanti, tanto dovendoN. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8355/2025Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026escludersi ove – come nella specie – detti terreni siano condotti da una societàsemplice e l’attore in retratto ne sia socio; che dunque la domanda attorea erainfondata; che essa lo era anche per non aver gli attori dimostrato l’abituale lorodedizione alla coltivazione dei fondi, risultando anzi che Marco ed EmanueleCairelli non svolgevano in modo esclusivo l’attività agricola: dalle deposizionitestimoniali era emerso che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto relazionimateriali con i fondi né dimestichezza con le attività agricole, [OSCURATO:PERSONA] era mai stato visto svolgere sui fondi alcuna attività, mentre il solo MarcoCairelli aveva svolto sporadicamente taluna di esse.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il solo [OSCURATO:PERSONA] scorta di cinque motivi, cui resistono con unico controricorso GiacomoCircelli e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] n.q. non ha svolto difese. Le particostituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il depositodell’ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.8 L. n. 590 del 1965 e dell’art. 7 L. n. 817 del 1971 – con riferimento al requisitooggettivo della prova della pregressa coltivazione biennale del fondo oggetto diriscatto e del fondo a confine”, per aver la Corte barese rinvenuto la provasecondo cui, nel biennio precedente alla vendita (avvenuta il 22.1.1999), glidenunce di semina allegate alla CTU di primo grado relative agli anni 2000, 2001e 2002. Il periodo da considerare a tal fine, si sostiene, avrebbe dovuto essereNumero registro generale 8355/2025N. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026relativo al biennio antecedente alla vendita, mentre le denunce di seminariguardavano il periodo successivo, in quanto tale irrilevante.1.2 - Con il secondo motivo si lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degliart.li 115 e 116 c.p.c. e, di riflesso, dell’art. 2697 comma 2 c.c.”. Si sostiene chel’allegazione e la prova dei fatti costitutivi o impeditivi debbano essere rese nelcorso del giudizio di primo grado e non già nel giudizio di rinvio; che la prova delrequisito della coltivazione diretta del fondo dev’essere fornita in concreto, cosìcome l’eccezione di alterità nella coltivazione dev’essere sollevatatempestivamente dal convenuto in retratto; che, pur a prescindere dal fatto cheuna simile eccezione venne sollevata dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] solo col quarto motivodel primo ricorso per cassazione, la prova della coltivazione del fondo da partedella Società agricola non era stata fornita, atteso che la relativa visura camerale(che nulla dimostra sul dato fattuale in sé) era stata prodotta tardivamente, soloin sede di osservazioni alla CTU espletata nel giudizio di rinvio; che le denuncedi semina presentate dalla Società per gli anni 2000-2002 erano state acquisitedal CTU di primo grado, con ogni conseguenza sulla loro inutilizzabilità asostegno delle eccezioni dei convenuti, pena la natura esplorativadell’accertamento.1.3 - Con il terzo motivo si lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degliart.li 2248 e 1100 c.c.”. Si sostiene che, in ogni caso, l’azienda agricola diVincenzo Cairelli, dopo il suo decesso, venne gestita nella forma della comunioneereditaria ai sensi dell’art. 1100 c.c., ossia come comunione di godimento ex art.2248 c.c., e la sua formalizzazione fu necessaria onde dotarsi di rilevanzaesterna, al solo fine di poter consentire la presentazione delle domande diN. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8355/2025Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026semina all’AGEA, non già per esercitare l’impresa agricola. Pertanto, si conclude,non è corretto ritenere – come ha fatto il giudice del rinvio - che la Comunioneereditaria di [OSCURATO:PERSONA] sia un soggetto autonomo rispetto ai suoicomponenti.1.4 - Con il quarto motivo si lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degliart.li 8 L. n. 590 del 1965 e 7 L. n. 817 del 1971, in riferimento al requisitosoggettivo della ‘abitualità’ della coltivazione e, di riflesso, violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 31 L. n. 590 del 1965”. Erroneamente la Corte del rinvioha affermato che Marco ed [OSCURATO:PERSONA] erano privi del requisito soggettivoin quanto “non svolgevano in modo esclusivo l’attività agricola”, giacché laqualifica di coltivatore abituale, necessaria ai fini dell’esercizio del diritto diretratto, non richiede che detta attività sia esercitata professionalmente o inmodo tale che costituisca la principale fonte di reddito del soggetto, solooccorrendo che consista nel normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli.1.5 - Con il quinto motivo, infine, si lamenta la “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 116 c.p.c.”. La Corte barese non avrebbe adeguatamente tenuto contodegli accertamenti svolti dal CTU (fondati anche sulle deposizioni testimoniali)nel giudizio di rinvio, con riferimento al fabbisogno di lavoro e alla abitualità,sussistente quantomeno in capo all’odierno ricorrente.2.1 – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorsosollevata dai controricorrenti, per essere stato esso proposto dal solo MarcoCairelli, e non anche dagli originari ulteriori attori [OSCURATO:PERSONA] ed EmanueleCairelli.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8355/2025N. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026Infatti, è noto che “Nel caso in cui il fondo confinante con quello posto in venditaappartenga in comproprietà a più persone, il diritto di prelazione e, quindi, quellodi riscatto non spettano alla collettività dei comproprietari impersonalmente maa ciascun comproprietario che sia coltivatore diretto, con la conseguenza che ilmancato esercizio del diritto congiuntamente da parte di tutti i comproprietarinon incide negativamente sulla posizione del singolo che lo abbia esercitato,configurandosi nell'inazione degli altri comproprietari una rinuncia al dirittostesso” (Cass. n. 2049/2010; conf. Cass. n. 590/2001).Pertanto, la mancata impugnazione da parte degli altri due originari retraentinon può determinare l'inammissibilità del ricorso, né si pone un problema diintegrazione del contraddittorio, trattandosi di cause scindibili (v. Cass. n.8989/2011).3.1 - Il primo e il secondo motivo possono esaminarsi congiuntamente, perchéconnessi; essi sono inammissibili e comunque infondati.Sono inammissibili nella parte in cui il ricorrente non trascrive né riassumeadeguatamente il tenore delle “domande di richiesta degli aiuti comunitari” sucui la Corte d’appello fonda il rilievo che i terreni erano coltivati dalla [OSCURATO:PERSONA] ereditaria di [OSCURATO:PERSONA], impedendo a questa Corte diverificare la dedotta non pertinenza temporale e, dunque, la stessainconducenza dei documenti sul piano probatorio, benché – in thesi –irritualmente acquisiti.3.2 – Essi sono comunque infondati.E’ ben noto il principio per cui “Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente ‘chiusa’, è preclusaNumero registro generale 8355/2025N. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026l'acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzionedi nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d'ufficio disposta inaltro giudizio, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fattisopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttoriederivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione odall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore” (explurimis, Cass. n. 19424/2015).Ora, premesso che la citata Cass. n. 32218/2018 accolse il terzo motivo delprimo ricorso per cassazione dei retrattati secondo il criterio della ragione piùliquida, sicché tutte le altre questioni rimasero assorbite e non precluseall’accertamento del giudice del rinvio (che infatti conferì un ampio mandato alnuovo CTU), non v’è dubbio che l’ingresso in scena della Comunione ereditariadi [OSCURATO:PERSONA] avvenne mediante l’acquisizione delle dichiarazioni di semina2000-2002 nell’ambito della relazione di CTU di primo grado, sicché l’eventualenullità per acquisizione di documenti probatori da parte del consulente, ai sensidi Cass., Sez. Un., n. 3086/2022, andava eccepita nella prima difesa successiva:la mancanza di tempestiva eccezione da parte dei retraenti rende irrilevante ladoglianza dell’odierno ricorrente circa l’irritualità dell’acquisizione. Ciò fermorestando che la conduzione dei fondi da parte della Società agricola in discorsointegra un fatto che evidenzia l’inesistenza del fatto costitutivo della domandaretrattati costituisce mera difesa non soggetta a preclusioni, e non un fattoimpeditivo da dedurre nei termini di cui all’art. 183 c.p.c. (nel testo vigenteratione temporis).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8355/2025N. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026Sotto altro convergente profilo, poiché la prova dei requisiti ex art. 8 della leggen. 590/1965 è a carico del retraente — ossia, oggi, di [OSCURATO:PERSONA], perché laquestione è impregiudicata anche a seguito di Cass. n. 32218/2018, non potendodirsi formato alcun giudicato interno al riguardo —, ritiene la Corte chel’acquisizione di ulteriori documenti nell’ambito della relazione di CTU dispostanel giudizio di rinvio fosse pienamente giustificata dalla necessità di approfondirela questione della forza lavoro: l’accoglimento del terzo motivo del ricorso deiretrattati, infatti, comportava la necessità di accertare la forza lavoro necessariaper la coltivazione sia del fondo retrattato, sia di quegli altri nella disponibilitàdei retraenti a titolo di proprietà o enfiteusi (disponibilità che non può chepresupporre l’effettiva coltivazione di quei fondi da parte loro).Pertanto, la necessità di accertare e identificare l’effettivo coltivatore diretto delfondo confinante derivava dal dictum cassatorio, il che supera comunque ilproblema della pertinenza temporale delle dichiarazioni di semina, posto chequeste potevano al più assurgere a prova contraria escludente il fatto costitutivodella domanda attorea: anzi, è singolare che l’odierno ricorrente neppure affermichiaramente, in ricorso, di aver dimostrato il requisito della propria direttacoltivazione del fondo confinante nel biennio antecedente alla vendita, pur nonmancando di ricordare che l’onere della prova in concreto era a suo carico.4.1 – Il terzo motivo è inammissibile.La Corte barese ha accertato che, almeno dal 1995, la Comunione ereditaria diCairelli Vincenzo aveva assunto la natura di vera e propria società di fatto. Sitratta di un accertamento fattuale operato dal giudice d’appello, sicché il motivoin esame si risolve in una richiesta di rivisitazione della fattispecie – meramenteNumero registro generale 8355/2025N. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/2026perorandosi la natura di comunione di godimento della suddetta Comunioneereditaria -, ovviamente inammissibile, in quanto trattasi di questione riservataal giudice del merito. L’accertamento, peraltro, è sorretto da motivazionecongrua e coerente con le risultanze documentali (visura camerale, iscrizione nelregistro imprese, gestione aiuti comunitari).La censura, in ogni caso, investe un profilo non decisivo, permanendo comunqueil mancato assolvimento, da parte dei retraenti, dell’onere di provare lacoltivazione diretta del fondo confinante, ut supra.5.1 – Il quarto motivo è inammissibile.Esso si risolve in una critica alla valutazione in fatto della Corte d’appello sulrequisito dell’abitualità della coltivazione in capo all’odierno ricorrente, senzaindicare quale specifico errore di diritto sia stato commesso nell’interpretazionedegli artt. 8 legge n. 590/1965, 7 legge n. 817/1971 e 31 legge n. 590/1965.Mancando l’individuazione del parametro normativo effettivamente violato, lacensura è meramente fattuale e come tale inammissibile in sede di legittimità.Può aggiungersi che in ogni caso, al di là di qualche imperfezione lessicale, laCorte del rinvio ha accertato che l’odierno ricorrente aveva svolto l’attivitàagricola solo sporadicamente (v. p. 14 della motivazione, secondo periodo),avverbio che evidentemente esclude l’abitualità della coltivazione e, dunque,depotenzia e circoscrive l’ulteriore affermazione della stessa Corte per cui MarcoCairelli non svolgeva il lavoro agricolo in via esclusiva (affermazione, seisolatamente considerata, di per sé errata).6.1 – Il quinto motivo, infine, è inammissibile perché propugna la violazionedell’art. 116 c.p.c. al di fuori dei casi segnati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020.N. 8355/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8355/2025Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 25731/2026Data pubblicazione 23/09/20267.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nullava disposto nei rapporti con l’intimato, che non ha spiegato difese.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle speseprocessuali in favore dei controricorrenti, che liquida in € 6.500,00 per compensi,oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno8.7.2026.Il PresidenteEmilio Iannello
Sentenza Cassazione n. 25731/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris