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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 48944/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con le quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di violazione di domicilio aggravata e di lesioni personali;

2. Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizi di motivazione in ordine all'affermata responsabilità e mancata valutazione delle prove decisive, sono inammissibili, perché, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 del provvedimento impugnato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

3. Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

Lette, altresì, le conclusioni e la nota spese di parte civile, depositate il 24.10.2023, pertanto tardive, dovendo essere portate all'attenzione del giudice di legittimità nei 15 giorni liberi antecedenti all'udienza; sicchè non può procedersi ad alcuna liquidazione P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso il 8 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con le quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di violazione di domicilio aggravata e di lesioni personali; 2. Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizi di motivazione in ordine all'affermata responsabilità e mancata valutazione delle prove decisive, sono inammissibili, perché, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 del provvedimento impugnato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; 3. Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). Lette, altresì, le conclusioni e la nota spese di parte civile, depositate il 24.10.2023, pertanto tardive, dovendo essere portate all'attenzione del giudice di legittimità nei 15 giorni liberi antecedenti all'udienza; sicchè non può procedersi ad alcuna liquidazione P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 8 novem
Sentenza Cassazione n. 48944/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris