CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2019
Cassazione n. 06791/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10650/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MESSINA; -intimati avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA n. 1821/2019depositata il 21/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro una cartella di pagamento emessa a seguito della definizione, con sentenza passata in giudicato favorevole all’Ufficio (n. 625/8/2006 della CTP di Messina), del contenzioso relativo ad avviso di rettifica IVA per il 1997. Il contribuente ha dedotto l’intervenuta definizione agevolata della pretesa chiesta dal contribuente ex lege n. 289 del 2002 e la CTP di Messina,con sentenza n. 204/12/10, ha accolto il ricorso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello,che la CTR, con la sentenza n. 1821/19 , ha accolto, rilevando che la definizione agevolata - tra l’altro , con versamento soltanto del la prima rata – non aveva alcun rilievo in sede di impugnazione della cartella ma doveva esser fatta valere con l’appello contro la citata sentenza n. 625/2006. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Tanto con il primo quanto con il se condo motivo , che possono essere esaminati congiuntamente, il contribuente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 289 del 1992 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c. p.c., ha rileva t o che, prima della pronuncia n. 625/2006, aveva presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della legge n. 289 del 2002 e , versando in data 14.4.2004la prima rata, aveva perfeziona t o il condono . Conseguentemente, la successiva sentenza n. 625/20 06 doveva considerarsi tamquam non esset , poiché su di essa prevaleva il condono : questo aveva caducato l’avviso di rettifica , che non poteva quindi rappresentare il presupposto per la riscossione, mentre la sentenza, fondata su un accertamento condonato, non poteva costituire titolo per l’iscrizione a ruolo. 2.I motivi devono essere disattesi. 2.1. E ssi non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata. La CTR, infatti, soltanto incidentalmente ha osservato che era stata versata unicamente la prima rata del condono, in quanto la decisione si fonda, soprattutto, sulla considerazione che il condon o doveva esser fatto valere con l’impugnazione della sentenza e non in sede di ricorso contro la cartella di pagamento emessa a seguito del giudicato. 2.2. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e propone una ricostruzione in punto di diritto del tutto infondata, contraria al principio secondo cui il giudicato copre “il dedotto e il deducibile”, compresi, quindi, gli eventuali fatti estintivi o modificativi della pretesa verificatisi anteriormente , e capace di configurare una violazione del principio della intangibilità del giudicato, sancito dall'art. 2909 cod. civ. (Cass. n. 14537 del 2008). 2.3. Al contrario di quanto affermato dal ricorrente, quindi, il giudicato prevale sul condono, come già affermato da questa Corte in fattispecie analoghe, sebbene relative ad altre ipotesi premiali: si è stabilito, infatti, che non si verifica l'effetto estintivo della lite conseguente all'avvio della definizione automatica, qualora non sia stata esibita, nel giudizio d'impugnazione dell'avviso di accertamento, copia della dichiarazione integrativa presentata all'Ufficio erariale, con la conseguenza che,a seguito del passaggio ingiudicato della relativa decisione di merito, attesa la sua intangibilità, deve ritenersi legittima l’scrizione a ruolo effettuata sulla base dell'originario accertamento (Cass. n. 25103 del 2014, relativa all’ipotesi di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 1991, n. 413) e, ancora, che in caso di prosecuzione del giudizio che avrebbe dovuto essere dichiarato estinto percondono, l'effetto estintivo non si produce, rimanendo travolto dalla decisione di merito che, ove non tempestivamente impugnata, è suscettibile di passare ingiudicato e di consolidare definitivamente il diritt o in essa accertato (Cass. n. 16334 del 2014, con riferimento alla fattispecie exart. 2 quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564). 3.Le spese devono essere regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento a favore dell’Agenzi a delle Entrate della somma di euro 4.300,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,