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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 41270/2021

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a seguente ORDINANZA (11,(, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINO(ato avviso alle pa-Pti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale -per quanto rileva in questa sede- ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile perché tardivo e sostanzialmente privo di motivi.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così desQin Roma, il 8 giugno 2021 Il conliere stensore Il ide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA (11,(, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINO(ato avviso alle pa-Pti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale -per quanto rileva in questa sede- ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Il ricorso è inammissibile perché tardivo e sostanzialmente privo di motivi. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così desQin Roma, il 8 giugno 2021 Il conliere stensore Il ide
Sentenza Cassazione n. 41270/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris