CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 1966
Cassazione n. 07645/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/11/1966 avverso il provvedimento del 23/09/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA], indagato nel procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, adduce senza fornire dettagli una situazione di potenziale pregiudizio nei suoi confronti dovuta a presunti favoritismi del Pubblico Ministero. 2. Tanto premesso si osserva che la richiesta di rimessione prevista dall'art. 46 c.p.p. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la "grave situazione locale" delineata in astratto dall'art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda. 3. L'istanza è affetta da palese inammissibilità, per manifesta infondatezza. Inoltre risulta inammissibile anche per inosservanza del termine previsto dall'art.46 cod. proc. pen. non essendo stata la richiesta notificata a cura del richiedente alla altre parti entro il termine di giorni sette dal deposito presso la cancelleria del giudice. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00. PQM La Corte di Cassazione dichiara inammissibile la istanza e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]