CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ART. 615 E 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 05 / 04/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20537 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20537del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62M14 B715W) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Massimo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68T12 H703F) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. e altresì rappresentato e difeso, giusta procura alle- gata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70L01 L628F) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sulmona n. 140/2021, pubblicatain data 9 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale(sentenza non definitiva di condanna al pagamento di spese processualiin suo favore, quale difensore Ric. n. 20537/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 distrattario), ha intimato all’[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. precetto di pa- gamento dell’importo di € 1.047,89. La società intimata ha proposto opposizione al precetto, ai sensi dell’art. 615 e 617 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Castel di Sangro, essendo sopravvenuta la caducazione del titolo esecutivo nel corso del giudizio, ha di- chiarato cessata la materia del contendere sull’opposizione, condannando l’opposto al pagamento delle spese del giudizio. Il Tribunale di Sulmona, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, ha a sua volta dichiarato la cessazione della ma- teria del contendere sull’opposizione, compensando peraltro le spese di entrambi i gradi del giudizio. Ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] S.n.c., sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione degli artt. 133, 158, 321 c.p.c. e dell’ art. 116 c.p.c., nonché dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3». La società ricorrente contesta la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per vizio di costituzione del giudice, in quanto emessada un magistrato che aveva cessato il suo inca- rico al momento della decisione. Il motivo è infondato. La decisione impugnata risulta, infatti,conforme all’indirizzo di questa Corte,che il ricorso non offre ragioni idonee a indurre a rimeditare, secondo il quale, in caso di decisioni assunte dal tribunale in composizione monocraticao dal giudice di pace, la Ric. n. 20537/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 sentenza emessa dal magistratogià cessato dal servizio che sia stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria, successiva- mente a tale momento, è affetta da nullità insanabile, ricor- rendo un vizio di costituzione del giudice, senza che possa as- sumererilievo neppure la diversa ed anteriore data della deci- sione eventualmente riportata in calce all’atto, difettando –di- versamente dal caso di decisione collegiale –un momento de- liberativo che assuma autonoma rilevanza (Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 16216del 28/06/2017, Rv. 644769 - 01 ; Sez. 3, Sen- tenza n. 9294del 09/07/2001, Rv. 548028 –01; sulla rilevanza esclusiva della data della pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., e non di quella di- versa ed anteriore eventualmente indicata in calce all’atto come data della decisione, in caso di decisioni assunte dal tribunale in composizione monocratica o dal giudice di pace, cfr. anche, ex multis: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6239del 13/03/2009, Rv. 607112 – 0 1; Sez. 3 , Sentenza n. 4356 del 03/03/2004 , Rv. 570771 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 15176 del 06/08/2004 , Rv. 576747 -01). Nella specie, peraltro, emerge dagli atti che in realtà anche la stessa deliberazione della decisione di primo grado era stata assunta dal giudice di pace in data successiva alla sua cessa- zione dal servizio. Di certo, comunque, non può farsi riferimento, ai fini della va- lidità del provvedimento decisorio,alla data in cui la causa era stata assegnata in decisione (peraltro senza neanche l’assegna- zione di termini per il deposito di eventuali scritti conclusionali), come pretenderebbe la società ricorrente. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazionedegli artt. 615, 96 c.p.c. e dell’ art. 116 c.p.c. , nonché dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3». La società ricorrente, pur non contestando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sull’opposizione al Ric. n. 20537/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 precetto, in conseguenza della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivoposto a base del precetto stesso nel corso del relativo giudizio, sostiene che il tribunale non avrebbe corret- tamente applicato il principio della cd. soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese processuali, sia per non avere adeguatamente considerato la condotta del creditore, che aveva azionato il titolo in questione, costituito da una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, senza attendere l’esito dell’istanza di sospensione della sua esecutività avanzata in grado di appello, sia per non aver tenuto conto del fatto che l’opposizioneal precetto era pienamente fondata . Anche questo motivo è infondato. La decisione impugnata è conforme a diritto, nel suo dispositivo finale, anche se la motivazione va corretta o, quanto meno, in- tegrata con le considerazioni che seguono. Per quanto emerge pacificamente dagli atti (e, in particolare, dalla stessa sentenza impugnata), la società intimata aveva po- sto alla base della sua opposizione tre diversi motivi: a) la pre- tesa nullità della notificazione del titolo esecutivo; b) la pretesa nullità dell’atto di precetto, per difetto di spedizione del titolo esecutivo in favore del difensore antistatario; c) l a contesta- zione delle statuizionidella sentenza costituente il titolo esecu- tivo posto a base del precetto opposto. I primi due rilievi costituiscono certamente motivi di opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avendo ad oggetto la regolarità degli atti pre-esecutivi, mentre l’ultimo co- stituisce motivo di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., avendo ad oggetto il diritto di procedere ad esecu- zione forzata dell’intimante. Tale ultimo motivo di opposizione (all’esecuzione) sarebbe stato, peraltro, da considerarsi senz’altro manifestamente in- fondato, in quanto il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base di titolo di formazione giudiziale può essere Ric. n. 20537/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 contestato solo sulla base di fatti estintivi, impeditivi o modifi- cativi successivi alla formazione del titolo stesso, il cui conte- nuto precettivo non può, invece, essere messo in discussione in sede di opposizione all’esecuzione, essendo ciò possibile esclusivamente attraverso i mezzidi impugnazione del provve- dimento giudiziale previsti dall’ordinamento. D’altro canto, anche con riguardo ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, non può non rilevarsi che si tratta di questioni sulle quali sussiste la competenza per materia del tribunale e che non potrebbero, quindi, essere proposte e decise dal giu- dice di pace. In definitiva, la valutazione della fondatezza dell’opposizione proposta dalla società ricorrente davanti al giudice di pace, ai fini della cd. soccombenza virtuale, a differenza di quanto so- stiene quest’ultima, di certo non avrebbe potuto condurre a ri- tenerla integralmente vittoriosasul piano virtuale, ma, al con- trario, avrebbe portato a rilevare la sua soccombenza virtuale, quanto meno con riguardo all’opposizione all’esecuzione, ciò che è di per sé sufficiente ai fini della conferma della compen- sazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito di- sposta dal tribunale, anche al di là del, pur corretto , rilievo di quest’ultimoin ordine all’esistenza di un contrasto interpreta- tivo in relazione ai criteri da applicare per laregolamentazione delle spese di lite,in caso di cessazione della materia del con- tendere nel giudizio di opposizione per la sopravvenuta cadu- cazione del titolo esecutivo (contrasto peraltro di recente risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con Sentenza n. 25478del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01 , che ha enunciato il seguente principio di diritto: «in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all’esecu- zione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia Ric. n. 20537/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 di cessazione della materia del contendere, e non già di acco- glimento dell’opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposi- zione»). 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo