CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta abitualità della condotta delittuosa tale da costituire ostacolo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di merito; che il motivo è, altresì, generico nella parte in cui, pur a fronte di valorizzato precedente penale che la Corte di appello, richiamando la decisione di primo grado precisa sul punto (pag. 4 sentenza del Tribunale di Torino nella parte in cui fa riferimento all'arresto del 26 marzo 2014), ha ritenuto ostativo ai fini del richiesto riconoscimento della causa di non punibilità, il ricorrente, lungi dal rappresentare l'esatta consistenza dell'episodio che aveva condotto all'arresto tale da confutare le ragioni della decisione, si è limitato ad evidenziare elementi tesi a confutare il significato lessicale dei motivi di appello senza allegazione alcuna con efficacia di smentita di quanto affermato in ordine alla ritenuta condotta delittuosa (conforme giurisprudenza di questa Corte secondo cui, i precedenti di polizia esistenti a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale; v., Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Rv. 280787); ritenuto che la Corte territoriale, a prescindere dal dato ponderale dello stupefacente, ha assegnato rilevanza determinante alla modalità della condotta ed al contesto che vedeva il ricorrente sostare, in occasione dei fatti che avevano condotto all'arresto, in un notorio luogo di spaccio con indosso dieci dosi di cocaina, evenienza che ha portato ad escludere l'episodicità della condotta e pertanto rilevante in ordine alla sua concreta offensività; rilevato che il motivi di ricorso in ordine alla recidiva risulta, altresì, riproduttivo di identica questione confutata adeguatamente dalla Corte territoriale che ha apprezzato la assenza di fonti lecite di sostentamento, ritenendo, pertanto, significativo il precedente specifico comunque realizzato nel quinquennio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend