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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 09577/2026

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la seguente Sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Roma rigettava l’appello, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Roma 30/06/2025, che aveva a sua volta rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso tale ordinanza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, in cui, con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in ragione della dedotta illogica disparità di trattamento con altri coimputati (nella specie, tale [OSCURATO:PERSONA]), che, nella stessa condizione del ricorrente, hanno ottenuto la sostituzione della misura in atto con quella infradomiciliare.

3. In data 17 febbraio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, depositava atto di rinuncia al ricorso, con allegata procura speciale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., attesa l'intervenuta rinuncia al medesimo, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale ad hoc, pervenuta prima dell'udienza di discussione.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, la condanna dello stesso al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00.

La Corte dispone che la cancelleria dia corso agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

2. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così è d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Roma rigettava l’appello, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Roma 30/06/2025, che aveva a sua volta rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale ordinanza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, in cui, con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in ragione della dedotta illogica disparità di trattamento con altri coimputati (nella specie, tale [OSCURATO:PERSONA]), che, nella stessa condizione del ricorrente, hanno ottenuto la sostituzione della misura in atto con quella infradomiciliare. 3. In data 17 febbraio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, depositava atto di rinuncia al ricorso, con allegata procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., attesa l'intervenuta rinuncia al medesimo, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale ad hoc, pervenuta prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, la condanna dello stesso al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00. La Corte dispone che la cancelleria dia corso agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. 2. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così è d
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