CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 40658/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Napoli con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il 19 luglio 2013 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di riciclaggio di un'autovettura provento di furto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio della motivazione e travisamento della prova poiché il giudice di merito ha considerato che l'autovettura nella disponibilità dell'imputato fosse rubata, basandosi su un presupposto errato, in quanto il numero di telaio indicato in sentenza non consente di individuare alcun autoveicolo. - Vizio della motivazione e travisamento della prova poiché la autovettura la cui targa era stata posta sul veicolo nella disponibilità dell'imputato non era intestata al predetto ma al fratello convivente e ciò fa venir meno il collegamento tra il soggetto che avrebbe operato l'occultamento dell'origine delittuosa del bene e il temporaneo detentore del veicolo. - Violazione dell'articolo 648 bis codice penale poiché la sentenza ha escluso l'applicazione dell'attenuante speciale, ritenendo che il reato presupposto fosse un furto pluriaggravato, senza considerare il contenuto valore dell'autoveicolo e l'assenza di elementi per ritenere che il reato presupposto fosse aggravato. - Violazione dell'articolo 99 cod.pen. e omessa motivazione in ordine alla recidiva poiché nonostante specifica doglianza il giudice di secondo grado non ha verificato la sussistenza della stessa. Il difensore ha trasmesso memoria con cui insiste nei motivi di ricorso, deduce travisamento della prova in ordine al numero di telaio indicato in sentenza che risulta inesistente e alla circostanza che l'autovettura era intestata al fratello convivente dell'imputato e non a quest'ultimo e chiede l'assegnazione ad altra sezione per la discussione in pubblica udienza . Il ricorso è inammissibile . Il primo e il secondo motivo di censura sono inammissibili perché non sono stati dedotti con l'atto di appello con cui il ricorrente ha invocato la diversa qualificazione giuridica della condotta in ricettazione e l'applicazione dell'attenuante del terzo comma dell'articolo 648 bis codice penale . Il terzo motivo di censura è generico poiché la corte ha confermato che il reato presupposto è costituito da un delitto di furto pluriaggravato per essere stato commesso con effrazione su un bene esposto a pubblica fede, qual è appunto un'autovettura e il ricorrente non si confronta con questa motivazione, né la contesta in punto di fatto. Anche il quarto motivo relativo alla recidiva è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello ed è inconducente considerato che la recidiva è stata disapplicata in primo grado, tanto che la pena è stata determinata nel minimo edittale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]