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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26913/2026

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parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio dimotivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, èdel tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.d), cod. proc. pen., in quanto a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata esente da vizi logici e giuridici, non indica gli elementi che sono allabase della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione diindividuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta laviolazione di legge e il difetto in motivazione in ordine al mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, èmanifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazioneagli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuantie agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte,è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguitosoltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lungasuperiore alla misura media (si veda, in particolare, pag. 6 ove, peraltro, la Corteconferma il giudizio di prevalenza delle generiche sulla recidiva contestata giàoperato in primo grado, pur sottolineandone la contrarietà rispetto al disposto dicui all’art. 69, quarto comma, cod. pen.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio dimotivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, èdel tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.d), cod. proc. pen., in quanto a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata esente da vizi logici e giuridici, non indica gli elementi che sono allabase della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione diindividuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta laviolazione di legge e il difetto in motivazione in ordine al mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, èmanifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazioneagli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuantie agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte,è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguitosoltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lungasuperiore alla misura media (si veda, in particolare, pag. 6 ove, peraltro, la Corteconferma il giudizio di prevalenza delle generiche sulla recidiva contestata giàoperato in primo grado, pur sottolineandone la contrarietà rispetto al disposto dicui all’art. 69, quarto comma, cod. pen.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 26913/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris