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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 11496/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14198/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicili o digital e [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1576 del 18 /11/ 2020 della Corte d ’ a ppello di L’Aquila; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/4/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − i l Tribunale di Avezzano, con la sentenza n. 243/2019, accogliendo parzialmente l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.) avverso il precetto notificatole da [OSCURATO:PERSONA], con cui si intimava il pagamento della somma di Euro 83.712,38, decurtava dall’importo complessivo quello di Euro 19.856,96, pari al credito di Euro 7.972,17, vantato dall’opponente nei confronti dell’opposto, maggiorato della rivalutazione e degli interessi legali; − p roposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d ’ appello di L’Aquila, in riforma parziale della sentenza impugnata, ha ritenuto che dall’importo di cui al precetto dovesse essere sottratta la minor somma di Euro 12.884,79;il giudice di secondo grado rilevava che «l’ opposto nel redigere il precetto aveva considerato il proprio credito scaturente dalla domanda proposta nel 1992 … nonché il credito della [OSCURATO:PERSONA] di Euro 6.972,17, ma … per il proprio credito ha conteggiato gli interessi a decorrere dalla domanda … mentre per il controcredito della [OSCURATO:PERSONA] ha compensato solo il capitale… Nell’appello vorrebbe giustificare questa evidente disparità di trattamento con la regola che la compensazione opera nel momento in cui i due crediti coesistono e quindi dalla domanda, ma applica la regola opportunisticamente solo per il proprio credito.

Il primo giudice ha colto l’errore, ma ne ha commesso un altro, poiché, anziché detrarre l’importo della rivalutazione e degli interessi, ha detratto anche il capitale, mentre questo (Euro 6.972,17) era stato già detratto nel precetto»; − [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per la cassazione della suddetta decisione, con un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resisteva con controricorso; − il ricorrente depositava memoria;− all’ esito della camera di consiglio del 17 / 4 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − il ricorrente, col proprio motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., censura la Corte d’appello per aver «violato tutta la normativa riguardante la compensazione senza peraltro tener conto che le sentenze si riferiscono a un contratto di appalto art. 1655 CC e che le posizioni di debito e credito reciproco attengono ad un solo rapporto e che la compensazione 1241 CC estingue i debiti dal giorno della sua coesistenza 1242cc»; − la censura è inammissibile, in quanto irrispettosa dell ’ art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; − l ’ onere di specificità della censura, prescritto dalla citata disposizione a pena di inammissibilità, impone al ricorrente che denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (ex multis, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01); − l ’ odierno ricorrente, invece, mostra di non considerare la decisione della Corte d’appello – che, contrariamente a quanto affermato nell’atto introduttivo, ha disposto la compensazione dei crediti attualizzando entrambi i crediti alla data dell’intimazione – e svolge una censura che con tale statuizione non si confronta, atteso che reitera l’affermazione secondo cui la compensazione va operata alla data di coesistenza del debito, ma senza premurarsi di specificare quando questa si è verificata , illustrando in maniera lacunosa e scarsamente comprensibile i rapporti tra le parti; − a lla decisione consegue, altresì, la condanna del ricorrente , soc- combente, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel di- spositivo; − va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidatein Euro 2.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14198/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicili o digital e [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1576 del 18 /11/ 2020 della Corte d ’ a ppello di L’Aquila; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/4/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − i l Tribunale di Avezzano, con la sentenza n. 243/2019, accogliendo parzialmente l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.) avverso il precetto notificatole da [OSCURATO:PERSONA], con cui si intimava il pagamento della somma di Euro 83.712,38, decurtava dall’importo complessivo quello di Euro 19.856,96, pari al credito di Euro 7.972,17, vantato dall’opponente nei confronti dell’opposto, maggiorato della rivalutazione e degli interessi legali; − p roposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d ’ appello di L’Aquila, in riforma parziale della sentenza impugnata, ha ritenuto che dall’importo di cui al precetto dovesse essere sottratta la minor somma di Euro 12.884,79;il giudice di secondo grado rilevava che «l’ opposto nel redigere il precetto aveva considerato il proprio credito scaturente dalla domanda proposta nel 1992 … nonché il credito della [OSCURATO:PERSONA] di Euro 6.972,17, ma … per il proprio credito ha conteggiato gli interessi a decorrere dalla domanda … mentre per il controcredito della [OSCURATO:PERSONA] ha compensato solo il capitale… Nell’appello vorrebbe giustificare questa evidente disparità di trattamento con la regola che la compensazione opera nel momento in cui i due crediti coesistono e quindi dalla domanda, ma applica la regola opportunisticamente solo per il proprio credito. Il primo giudice ha colto l’errore, ma ne ha commesso un altro, poiché, anziché detrarre l’importo della rivalutazione e degli interessi, ha detratto anche il capitale, mentre questo (Euro 6.972,17) era stato già detratto nel precetto»; − [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per la cassazione della suddetta decisione, con un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resisteva con controricorso; − il ricorrente depositava memoria;− all’ esito della camera di consiglio del 17 / 4 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − il ricorrente, col proprio motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., censura la Corte d’appello per aver «violato tutta la normativa riguardante la compensazione senza peraltro tener conto che le sentenze si riferiscono a un contratto di appalto art. 1655 CC e che le posizioni di debito e credito reciproco attengono ad un solo rapporto e che la compensazione 1241 CC estingue i debiti dal giorno della sua coesistenza 1242cc»; − la censura è inammissibile, in quanto irrispettosa dell ’ art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; − l ’ onere di specificità della censura, prescritto dalla citata disposizione a pena di inammissibilità, impone al ricorrente che denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (ex multis, Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01); − l ’ odierno ricorrente, invece, mostra di non considerare la decisione della Corte d’appello – che, contrariamente a quanto affermato nell’atto introduttivo, ha disposto la compensazione dei crediti attualizzando entrambi i crediti alla data dell’intimazione – e svolge una censura che con tale statuizione non si confronta, atteso che reitera l’affermazione secondo cui la compensazione va operata alla data di coesistenza del debito, ma senza premurarsi di specificare quando questa si è verificata , illustrando in maniera lacunosa e scarsamente comprensibile i rapporti tra le parti; − a lla decisione consegue, altresì, la condanna del ricorrente , soc- combente, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel di- spositivo; − va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidatein Euro 2.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso
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