CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12129/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21255/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eMaurizio Spinella e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Dardanelli n. 46 -controricorrente- Oggetto: Tributi 26– 2125 5 - 2017 – 03/04 /2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, Bologna, n . 145 1 /01/2017 pronunciata il 10 aprile 2017e depositata il 28 aprile 2017, n on notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 aprile2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La contribuente [OSCURATO:PERSONA] veniva attinta da un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2007 con cui veniva ripresa a tassazione la plusvalenza generata da un atto di compravendita ex art. 67, co. 1, lett. b) TUIR. La vicenda traeva origine dalla decisione della contribuente e dei suoi due fratelli, proprietari ciascuno di un appartamento facente parte di una palazzina, di alienare l’intero compendio immobiliare e la relativa area cortilizia. La stipula in oggetto era però stata preceduta da un preliminare di compravendita che aveva consentito alla società promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di presentare, anche alla luce dell’assenso manifestato dai venditori in allora ancora proprietari, una richiesta di rilascio di permesso di costruire all’amministrazione comunale ed avente ad oggetto un intervento di demolizione e nuova costruzione di fabbricato condominiale. Solo dopo l’accoglimento della domanda da parte dell’ente civico, le parti addivenivano alla stipula delcontratto di compravendita, cui seguiva invero la comunicazione di inizio lavori. Sulla scorta di tali accadimenti l’Ufficio riteneva sussistenti i presupposti per non qualificare l’atto de quo come cessione di immobile bensì come alienazione di area edificabile. Adito il giudice di prossimità, l’Ufficio si costituiva eccependo la legittima riqualificazione dell’atto da vendita di fabbricato con annessa area pertinenziale a cessione di terreno edificabile a mente degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973 e 20 d.P.R. n. 131/1986. La CTP rigettava il gravame aderendo alla tesi dell’Ufficio. 26– 2125 5 - 2017 – 03/04 /2024 MMF La contribuente promuoveva appello che veniva accolto dalla CTR. [OSCURATO:PERSONA] di riforma riteneva invero che l’atto avesse ad oggetto un fabbricato con annesso terreno, di proprietà della contribuente da oltre un quinquennio e per il quale non era dunque censurabile alcun intento speculativo. Inoltre, non trattavasi di area edificabile bensì di un terreno già edificato, essendo irrilevante ai fini tributari la pratica edilizia di demolizione e successiva nuova costruzione. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria che si affida ad un unico motivo di ricorso, cui resiste la contribuente con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con l’unico motivo di censura l’Avvocatura generale dello Stato denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, co. 1, lett. b) TUIR e dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. In sintesi, e richiamando la circostanza inequivoca per cui il fabbricato era destinato alla demolizione, lamenta l’illegittimità della sentenza per essersi la CTR limitata a dare rilevanza al “presupposto meramente formale” della natura già edificata del terreno. Invocando il dettato dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, ricorda come l’imposta di registro debba essere calcolata avendo a mente l’intrinseca natura degli atti e come detto principio debba trovare applicazione anche ai fini delle imposte dirette. Ricorda poi la sentenza n. 12062/2016 di questa Corte secondo cui, in caso di immobile con sovrastante fabbricato destinato alla demolizione, l’imposta (ndr: di registro) doveva essere calcolata avendo riguardo ai valori del terreno edificabile. Va disattesa, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. 26– 2125 5 - 2017 – 03/04 /2024 MMF per aver la sentenza impugnata deciso la questione di diritto in senso conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 30 ottobre 2006, n. 23352; Cass., 26 giugno 2013, n. 16083; Cass., 4 settembre 2013, n. 20277) e per non aver l’Agenzia ricorrente offerto elementi per mutare tale orientamento. È stato infatti già affermato che «il vizio denunciato, nell’unico motivo di ricorso, è quello di violazione di legge e l'Agenzia ricorrente, nel rispetto del principio di specificità dei motivi, ha indicato per quali aspetti la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con le norme di legge indicate, esaminando il contenuto precettivo delle norme richiamate e raffrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata. La doglianza, dunque, non mira, in sé, a contestare l’omesso esame di fatti decisivi, come assume, in contrario, il controricorrente, ma critica la violazione dei criteri previsti dalla legge in base ai quali è stata ritenuta l'infondatezza della pretesa impositiva dell'Ufficio» (Cfr. Cass., V, n. 36185/2023). Ciò posto, il motivo è ammissibile. Nondimeno esso è infondato e va pertantodisatteso. Questa Corte ha invero ribadito, anche recentemente, che «in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, sono soggette a tassazione separata, quali "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione", e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati. Ciò vale anche qualora l'alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la "ratio" ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un'attività produttiva del 26– 2125 5 - 2017 – 03/04 /2024 MMF proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica”, Cass. sez. VI-V, 23.1.2018, n. 1674 (conf. Cass. sez. V, 9.7.2014, n. 15629); e, in materia affine, non si è mancato di specificare che “in tema di imposta di registro, va escluso che la compravendita di un fabbricato possa riqualificarsi, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131 del 1986, come vendita di area edificabile, non potendosi dare rilievo all'intenzione delle parti di demolirlo percostruirne, successivamente, uno nuovo, dovendo l'ente impositore limitare la propria valutazione al contenuto testuale dell'atto tassato”, Cass. sez. V, 30.12.2021, n. 37416. …[…]…. Inoltre, con riferimento alla vendita di un terreno edificato, che presenti però un’ulteriore potenzialità edificatoria, non si è mancato di statuire che “in tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali ‘redditi diversi’, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni”, Cass. sez. V, 21.2.2019, n. 5088» (cfr. Cass., V, n. 30346/2023). La CTR si è dunque conformata ai principi già delineati da questa Corte, anche disattendendo il minoritario orientamento formatosi in materia di imposta di registro e abbandonato a seguito dell’evoluzione normativa sull’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e delle successive pronunce della Corte Costituzionale (Cfr. Cass., V, n. 37416/2021). 26– 2125 5 - 2017 – 03/04 /2024 MMF Il ricorso va, pertanto , rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della parte contribuente, che