CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08961/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di tentata estorsione ascritto all'odierno ricorrente, tenuto conto del mancato raggiungimento della prova, non è formulato in termini consentiti della legge in questa sede, in quanto, mediante doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche (si vedano le pagg. 10-12 della impugnata sentenza), rispetto alle quali è omesso un effettivo confronto, esso risulta finalizzato ad ottenere un'alternativa ricostruzione della vicenda e una rivalutazione delle risultanze processuali, avulse dal sindacato di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio