Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02869/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente in epigrafe ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice d'appello, che la aveva condannata alla pena pecuniaria di €.300,00 di multa oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile per il reato di lesioni causate dal cane di sua proprietà.

2. Rappresenta, con i motivi di ricorso, che la persona offesa aveva rimesso la querela.

3. Risulta dagli atti che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela in data 5 aprile 2024 presso il Comando dei Carabinieri e che l'imputata ha accettato la remissione come attestato dal verbale contestualmente redatto.

4. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va dichiarata dal giudice di legittimità, purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto (SU 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv 227681).

5. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela con conseguente condanna del querelato ai pagamento delle spese processuali, non essendo stato diversamente convenuto (art. 340, u.c., cod.proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 12 di embre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] te Loreerli c hè Donatlla erranti DEPOSITATA " IN C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente in epigrafe ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice d'appello, che la aveva condannata alla pena pecuniaria di €.300,00 di multa oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile per il reato di lesioni causate dal cane di sua proprietà. 2. Rappresenta, con i motivi di ricorso, che la persona offesa aveva rimesso la querela. 3. Risulta dagli atti che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela in data 5 aprile 2024 presso il Comando dei Carabinieri e che l'imputata ha accettato la remissione come attestato dal verbale contestualmente redatto. 4. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va dichiarata dal giudice di legittimità, purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto (SU 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv 227681). 5. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela con conseguente condanna del querelato ai pagamento delle spese processuali, non essendo stato diversamente convenuto (art. 340, u.c., cod.proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 12 di embre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] te Loreerli c hè Donatlla erranti DEPOSITATA " IN C
Sentenza Cassazione n. 02869/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris