CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 1966
Cassazione n. 28335/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria difensiva depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai propri scritti difensivi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 giugno 2022 la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA]Avossa e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro attribuiti dal primo giudice, ossia: (capo b) il delitto di falsità ideologica, per avere nella qualità di appartenenti alla Polizia locale di [OSCURATO:PERSONA], redatto una comunicazione di notizia di reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella quale si ometteva di dichiarare che il D'Avossa aveva per primo aggredito il Riccardo e che il primo aveva domandato al secondo l'esibizione di un documento di identità, strillando e minacciando di "portarlo in galera"; (capo c) il delitto di calunnia, per avere, attraverso la menzionata comunicazione di reato, incolpato il Riccardo del delitto di lesioni personali, sapendolo innocente; (capo d) il reato di abuso d'ufficio, commesso consumando i reati di cui ai capi b) e c). La Corte territoriale ha ritenuto: a) che le dichiarazioni della parte lesa e dei testi Ciaffi, Coco e Pistilli non consentissero di ritenere provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità degli imputati; b) che, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa, quanto alla genesi della vicenda, erano di dubbia credibilità intrinseca, poiché ascrivevano al D'Avossa un comportamento del tutto incongruo e aggressivo rispetto ad una mera richiesta di informazioni, laddove era più credibile che tutto fosse scaturito dalla pretesa del Riccardo di percorrere una strada chiusa al traffico per consentire l'ordinato deflusso dei tifosi; c) che le dichiarazioni dei testi Ciaffi, Coco e Pistilli non apparivano attendibili, verosimilmente in ragione del contesto affollato e caotico nel quale la vicenda si era svolta, ove confrontate tra di loro, con le dichiarazioni della stessa persona offesa e con quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, a differenza degli altri testimoni, aveva assistito all'intera vicenda. 2. Nell'interesse della parte civile è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si deducono vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare: a) la sentenza di assoluzione, ormai irrevocabile, del Riccardo dai reati che gli erano stati attribuiti a seguito della comunicazione di notizia di reato, oggetto del presente processo; b) le dichiarazioni della persona offesa, dei testi Ciaffi, Coco e Pistilli; c) il referto del pronto soccorso. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. È stata depositata memoria nell'interesse della Rocco e del D'Avossa. 4. All'udienza del 10 maggio 2023 si è svolta la trattazione orale del processo Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Un principio fermo della giurisprudenza di questa Corte, saldamente ancorato al tenore letterale dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e alla conseguente ricostruzione del significato del controllo di legittimità, è costituito dalla puntualizzazione secondo la quale, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (v., ad es., Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01). Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurímis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimís, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Ora, il ricorrente, per un verso, deduce l'esistenza di una sentenza irrevocabile che ha assolto il Riccardo dai delitti di oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza e lesioni in danno del D'Avossa, ma produce un documento che non reca alcuna attestazione del passaggio in giudicato e, per altro, assorbente verso, si limita, a fronte di una sentenza che contiene un'articolata valutazione del materiale istruttorio raccolto, a riprodurre il contenuto di alcune prove dichiarative, ne sostiene la coerenza tra di loro e in relazione alla documentazione medica e, infine, sminuisce il significato - ritenuto decisivo dalla sentenza impugnata - delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], del quale, peraltro, omette di riportare il narrato. Si tratta di una tipica rivisitazione delle risultanze istruttorie che non si impegna ad evidenziare l'illogicità dei criteri valutativi o un travisamento della prova nel senso di evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto. Ne discende che, indipendentemente da ogni valutazione sul contenuto della motivazione della sentenza impugnata, questa Corte deve arrestarsi nel prendere atto della assoluta estraneità dei vizi denunciati al perimetro del sindacato di legittimità. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali