Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 14357/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27958/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 300/2019, depositata il 13/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Avvalendosi di cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 300/2019 della Corte d'Appello di Trieste, resa pubblica in data 13 giugno 2019; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 447 bis cod.proc.civ., adducendo di essere proprietaria dell’appartamento in Tarcento, concesso dalla madre, sua dante causa, in comodato al prozio [OSCURATO:PERSONA], lo conveniva dinanzi al Tribunale di Udine affinché fosse condannato al rilascio immediato dell’immobile ed al risarcimento dei danni; [OSCURATO:PERSONA] contestava la domanda della pronipote, adducendo che il comodato non era precario, che l’immobile prima di appartenere alla madre dell’attrice era stato di sua proprietà fino all’esecuzione immobiliare, che era stato acquistato all’asta dalla nipote, madre di [OSCURATO:PERSONA], che il corrispettivo pagato era stato in misura sostanziosa restituito, che il comodato era volto a consentirgli di stare nella casa che era stata sua in attesa di diventarne anche formalmente proprietario dopo la restituzione dell’intero corrispettivo alla nipote; in via subordinata, chiedeva l’accertamento della costituzione di un usufrutto vitalizio a suo favore, in va ulteriormente subordinata, che l’attrice fosse condannata a restituire le somme che aveva versato alla sua dante causa; il Tribunale di Udine respingeva la domanda attorea, ritenendo che il contratto concluso tra le parti fosse un comodato con determinazione di un termine implicito di durata, quello della vita del comodatario; la Corte d'Appello di Trieste, con la sentenza qui impugnata, pronunciandosi sull’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la decisione del Tribunale, qualificando il contratto come precario e condannando l’appellato a restituire il bene e gli arredi in esso contenuti alla nipote, e ha rigettato sia le altre domande dell’appellante principale sia l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; segnatamente, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali utilizzate dal Tribunale perché [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’accertamento che il contratto di comodato era simulato o che sull’immobile egli vantasse un diritto reale e, quindi avrebbe dovuto ricorrere alla prova scritta per provare la controdichiarazione e/o l’eventuale patto aggiunto o contrario al contratto di comodato scritto o ancora il contratto costitutivo del diritto reale; ha poi attribuito rilievo al fatto che il contratto scritto non prevedesse una durata vitalizia né altro termine di durata, facendone discendere la facoltà del proprietario di chiederne in ogni tempo la restituzione; ha affermato che il giudice di prime cure, a fronte di un contratto il cui tenore letterale era chiaro, non avrebbe dovuto ricorrere al ragionamento inferenziale, peraltro, basandolo su elementi che esaminati uno per uno ha considerato non condivisibili: difatti, la concessione in comodato duraturo non poteva farsi discendere dal fatto che prima dell’asta l’immobile fosse stato di proprietà del comodatario né dal fatto che il comodato fosse stato stipulato otto anni dopo l’acquisto dell’immobile da parte della nipote; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse corrisposto tramite assegni ingenti somme all’acquirente in adempimento di un accordo di ritrasferimento è stato poi considerato irrilevante sia ai fini della simulazione sia ai fini del comodato, perché di quegli importi, non vi era prova che fossero stati tutti versati all’acquirente né per quale motivo; il fatto che la nipote avesse acquistato all’asta anche altri beni di [OSCURATO:PERSONA], sottoscrivendo per essi apposita controdichiarazione, non poteva essere considerato rilevante ai fini della qualificazione del comodato - ed anzi ha indotto la Corte a chiede rsi perché solo per quei beni fosse stata formata la controdichiarazione; nessun rilievo poteva attribuirsi al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse poche aspettative di sopravvivenza all’epoca della stipulazione del comodato; La Corte territoriale ha poi rigettato la domanda risarcitoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA], perché sprovvista di prova, ed ha rigettato l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la restituzione degli importi versati tramite assegni, perché i beneficiari degli stessi non erano sempre gli stessi e perché gli assegni da soli non provavano il rapporto causale, mentre l’eventuale domanda restitutoria avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti della nipote e non di [OSCURATO:PERSONA] che non risultava provato fosse l’unica erede. la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis n. 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che: 1) con il primo motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (n. 3 art. 360 cod.proc.civ.) in relazione agli artt. 1362, 1366 cod.civ. (interpretazione del contratto) – 1414, 1417 (simulazione) cod.civ. – art. 1350 (forma scritta) – 2722, 2725 cod.civ. (divieti in tema di prova testimoniale)”, il ricorrente sostiene che le norme indicate nell’epigrafe del motivo sarebbero state tutte erroneamente applicate, non avendo la Corte di merito ammesso la prova testimoniale con cui intendeva dimostrare che la comune volontà delle parti non era nel senso della precarietà del comodato; il motivo è inammissibile, perché, oltre a riproporre senza alcuna confutazione ulteriore un’argomentazione difensiva già proposta in appello (a p. 8 della sentenza, si legge infatti che l’appellato si era opposto all’eccezione con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato la decisione appellata per avere ammesso le prove testimoniali richieste da [OSCURATO:PERSONA] “ritenendo che le prove in questione fossero ammissibili al fine di meglio comprendere la situazione tra le parti”), non formula il motivo cassatorio individuando, al fine di supportare la denunciata violazione di legge, la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, né argomenta l’eventuale errore di sussunzione della fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice (falsa applicazione); 2) con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 cod.proc.civ., n. 4), per violazione dell’art. 132 co. 2, n. 4 cod.proc.civ. (in relazione agli artt. 1362- 1366 cod.civ. (interpretazione del contratto) e in relazione agli artt. 1809 -1810 cod.civ. (comodato)“, per avere il giudice a quo non correttamente applicato le norme in materia di interpretazione del contratto, fermandosi al dato testuale, non attribuendo la giusta rilevanza alla prova testimoniale ed interpretando in modo contraddittorio ed illogico le altre risultanze fattuali e probatorie; in particolare, il ricorrente sostiene che non sarebbe stata correttamente valutata la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe, a suo avviso, confermato che l’immobile era di sua proprietà fino al momento del pignoramento, che lo abitava ininterrottamente dal 1993, che il comodato stipulato ben 8 anni dopo che la nipote aveva acquistato l’appartamento all’asta serviva a consolidare una situazione di fatto, che la nipote, dante causa di [OSCURATO:PERSONA], non aveva mai inteso chiedere la restituzione del bene, che egli aveva sempre inteso restituire alla nipote quanto pagato per acquistare il bene, come provato dagli assegni prodotti in giudizio, che una volta restituito l’intero importo la proprietà del bene gli sarebbe stata trasferita, che proprio perché la volontà delle parti era inequivoca non era stato necessario procurarsi la controdichiarazione, che all’epoca della stipulazione del contratto di comodato le sue condizioni di salute erano gravemente compromesse e che, quindi, tenuto conto degli stretti rapporti di sangue, era difficile ipotizzare che la comodante avrebbe richiesto la restituzione del bene; la conclusione che il ricorrente ne trae è che le prove prodotte in giudizio non siano state interpretate secondo canoni di coerenza - di qui la censura di “manifesta illogicità di motivazione” mossa alla sentenza impugnata; il motivo è inammissibile per più ragioni: in primo luogo, il vizio di motivazione per assumere rilievo cassatorio deve risultare dalla sentenza in sé e per sé considerata e la sua ricorrenza non può essere argomentata ricorrendo ad elementi aliunde (il contenuto della prova testimoniale che, peraltro, la Corte di merito ha ritenuto inammissibile): l’orientamento in tal senso è univoco sin da Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 7053; pur dovendosi considerata assorbita dal mancato accoglimento del primo motivo, la censura avente ad oggetto la dichiarazione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], mette conto rilevare che per imputare alla sentenza gravata la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto non basta richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., avendo invece il ricorrente l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra; a monte di tale rilievo si colloca, ad ogni modo, una evidente violazione dell’art. 366 n 6 cod.proc.civ., perché del contratto di comodato asseritamente erroneamente interpretato non è stato riassunto il contenuto, trascrivendone i passaggi essenziali, né è stato soddisfatto l’onere di deposito previsto dall'art. 369, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., specificamente indicando nel ricorso i dati necessari per il suo reperimento nel fascicolo (Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n.8950); non è inutile aggiungere che – fermo restando che la prova testimoniale non è stata esaminata dalla Corte d’appello, perché è stata ritenuta inammissibile – in sede di legittimità non è consentito lamentare la valutazione delle risultanze probatorie, trattandosi di un’attività che spetta al giudice di merito ( ex plurimis, cfr. Cass. 07/09/2022, n.26367) 3) con il terzo motivo, in via subordinata, [OSCURATO:PERSONA] imputa alla Corte territoriale “di aver violato o falsamente applicato, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., gli artt. 1803, 1809, 1322, 1362 cod.civ.” per avere erroneamente affermato che le parti, attraverso il contratto, avessero inteso instaurare un rapporto di comodato precario, senza attribuire rilevanza alle ulteriori risultanze di causa –la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e le altre evidenze documentali –che avrebbero permesso di ritenere che il contratto contesse quantomeno profili di atipicità atti a giustificarne l’allontanamento dalla disciplina tipica in materia di comodato senza determinazione di durata; il motivo è inammissibile, non solo perché il ricorrente non ha rispettato le prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., ma anche perché chiede a questa Corte, nella forma apparente della denuncia di unerror in iudicando , un riesame dei fatti - richiesta che non può essere accolta, posto che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito; 4) con il quarto motivo, anch’esso formulato in via subordinata, il ricorrente denuncia “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1°, n. 5 cod.proc.civ.) e/o violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc.civ. (ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ.)” per avere la Corte di merito rigettato il suo appello incidentale con cui domandava la restituzione degli importi portati dagli assegni intestati a [OSCURATO:PERSONA] o al marito [OSCURATO:PERSONA] e agli altri soggetti individuati, pari ad euro 66.000,00, ritenendo che non vi fosse prova del rapporto causale sottostante perché i beneficiari dei titoli non erano gli stessi; tale statuizione, secondo la rappresentazione del ricorrente, violerebbe l’art. 115 cod.proc.civ. perché quantomeno gli assegni intestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l’importo rispettivamente di euro 30.190,89 e di euro 33.490,89, avrebbero dovuto essere presi in considerazione; il motivo non merita accoglimento; gli assegni sono stati presi in considerazione dal giudice di appello, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente; tale ragione destituisce di fondamento ladenunciata violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; neppure ricorre la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., perché, appunto, la Corte territoriale ha preso in considerazione tutti gli assegni prodotti in giudizio, e proprio per tale ragione è pervenuta alla conclusione che essi avessero come beneficiari soggetti diversi ed ha aggiunto – il che vale per tutti gli assegni – che l’emissione di detti assegni non provasse il rapporto causale sottostante; la datio di una somma di denaro non b asta, infatti, a fondare la richiesta di restituzione, ove l’accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione (Cass. 29/11/2018, n. 30944); tale statuizione non è stata confutata efficacemente dal ricorrente, il quale ha solo invocato, in maniera inconsistente, la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ.; 5) con il quinto motivo il ricorrente, in via subordinata, censura la sentenza impugnata, assumendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 112 cod.proc.civ., avendo il giudice a quorilevato d’ufficio l’eccezione di carenza di titolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per non essere stato provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse l’unica erede di [OSCURATO:PERSONA]; si rileva che non solo l’asserita violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. avrebbe dovuto essere denunciata ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. e non già deducendo un error in iudicando, ma anche che la decisione reiettiva di restituzione delle somme versate tramite gli assegni prodotti in giudizio, oggetto dell’appello incidentale, si è basata sulla seguente ratio decidendi: “si tratta di assegni con diversa data ed intestazione (i beneficiari dei titoli non sono gli stessi), che non provano il rapporto causale tra le parti; la Corte territoriale ha aggiunto: “Peraltro l’eventuale credito sarebbe nei confronti della Guardiani e non è dedotto a che titolo vene richiesto ora alla Degano (non è provato che la appellante sia l’unica erede della Guardiani)”: si tratta evidentemente di un obiter dictumche il ricorrente non ha interesse ad impugnare, perché non ha esplicato efficacia sulla ratio decidendi; 6) il ricorso va rigettato; 7) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 8) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27958/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 300/2019, depositata il 13/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Avvalendosi di cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 300/2019 della Corte d'Appello di Trieste, resa pubblica in data 13 giugno 2019; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 447 bis cod.proc.civ., adducendo di essere proprietaria dell’appartamento in Tarcento, concesso dalla madre, sua dante causa, in comodato al prozio [OSCURATO:PERSONA], lo conveniva dinanzi al Tribunale di Udine affinché fosse condannato al rilascio immediato dell’immobile ed al risarcimento dei danni; [OSCURATO:PERSONA] contestava la domanda della pronipote, adducendo che il comodato non era precario, che l’immobile prima di appartenere alla madre dell’attrice era stato di sua proprietà fino all’esecuzione immobiliare, che era stato acquistato all’asta dalla nipote, madre di [OSCURATO:PERSONA], che il corrispettivo pagato era stato in misura sostanziosa restituito, che il comodato era volto a consentirgli di stare nella casa che era stata sua in attesa di diventarne anche formalmente proprietario dopo la restituzione dell’intero corrispettivo alla nipote; in via subordinata, chiedeva l’accertamento della costituzione di un usufrutto vitalizio a suo favore, in va ulteriormente subordinata, che l’attrice fosse condannata a restituire le somme che aveva versato alla sua dante causa; il Tribunale di Udine respingeva la domanda attorea, ritenendo che il contratto concluso tra le parti fosse un comodato con determinazione di un termine implicito di durata, quello della vita del comodatario; la Corte d'Appello di Trieste, con la sentenza qui impugnata, pronunciandosi sull’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la decisione del Tribunale, qualificando il contratto come precario e condannando l’appellato a restituire il bene e gli arredi in esso contenuti alla nipote, e ha rigettato sia le altre domande dell’appellante principale sia l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; segnatamente, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali utilizzate dal Tribunale perché [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’accertamento che il contratto di comodato era simulato o che sull’immobile egli vantasse un diritto reale e, quindi avrebbe dovuto ricorrere alla prova scritta per provare la controdichiarazione e/o l’eventuale patto aggiunto o contrario al contratto di comodato scritto o ancora il contratto costitutivo del diritto reale; ha poi attribuito rilievo al fatto che il contratto scritto non prevedesse una durata vitalizia né altro termine di durata, facendone discendere la facoltà del proprietario di chiederne in ogni tempo la restituzione; ha affermato che il giudice di prime cure, a fronte di un contratto il cui tenore letterale era chiaro, non avrebbe dovuto ricorrere al ragionamento inferenziale, peraltro, basandolo su elementi che esaminati uno per uno ha considerato non condivisibili: difatti, la concessione in comodato duraturo non poteva farsi discendere dal fatto che prima dell’asta l’immobile fosse stato di proprietà del comodatario né dal fatto che il comodato fosse stato stipulato otto anni dopo l’acquisto dell’immobile da parte della nipote; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse corrisposto tramite assegni ingenti somme all’acquirente in adempimento di un accordo di ritrasferimento è stato poi considerato irrilevante sia ai fini della simulazione sia ai fini del comodato, perché di quegli importi, non vi era prova che fossero stati tutti versati all’acquirente né per quale motivo; il fatto che la nipote avesse acquistato all’asta anche altri beni di [OSCURATO:PERSONA], sottoscrivendo per essi apposita controdichiarazione, non poteva essere considerato rilevante ai fini della qualificazione del comodato - ed anzi ha indotto la Corte a chiede rsi perché solo per quei beni fosse stata formata la controdichiarazione; nessun rilievo poteva attribuirsi al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse poche aspettative di sopravvivenza all’epoca della stipulazione del comodato; La Corte territoriale ha poi rigettato la domanda risarcitoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA], perché sprovvista di prova, ed ha rigettato l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la restituzione degli importi versati tramite assegni, perché i beneficiari degli stessi non erano sempre gli stessi e perché gli assegni da soli non provavano il rapporto causale, mentre l’eventuale domanda restitutoria avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti della nipote e non di [OSCURATO:PERSONA] che non risultava provato fosse l’unica erede. la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis n. 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: 1) con il primo motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (n. 3 art. 360 cod.proc.civ.) in relazione agli artt. 1362, 1366 cod.civ. (interpretazione del contratto) – 1414, 1417 (simulazione) cod.civ. – art. 1350 (forma scritta) – 2722, 2725 cod.civ. (divieti in tema di prova testimoniale)”, il ricorrente sostiene che le norme indicate nell’epigrafe del motivo sarebbero state tutte erroneamente applicate, non avendo la Corte di merito ammesso la prova testimoniale con cui intendeva dimostrare che la comune volontà delle parti non era nel senso della precarietà del comodato; il motivo è inammissibile, perché, oltre a riproporre senza alcuna confutazione ulteriore un’argomentazione difensiva già proposta in appello (a p. 8 della sentenza, si legge infatti che l’appellato si era opposto all’eccezione con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato la decisione appellata per avere ammesso le prove testimoniali richieste da [OSCURATO:PERSONA] “ritenendo che le prove in questione fossero ammissibili al fine di meglio comprendere la situazione tra le parti”), non formula il motivo cassatorio individuando, al fine di supportare la denunciata violazione di legge, la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, né argomenta l’eventuale errore di sussunzione della fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice (falsa applicazione); 2) con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 cod.proc.civ., n. 4), per violazione dell’art. 132 co. 2, n. 4 cod.proc.civ. (in relazione agli artt. 1362- 1366 cod.civ. (interpretazione del contratto) e in relazione agli artt. 1809 -1810 cod.civ. (comodato)“, per avere il giudice a quo non correttamente applicato le norme in materia di interpretazione del contratto, fermandosi al dato testuale, non attribuendo la giusta rilevanza alla prova testimoniale ed interpretando in modo contraddittorio ed illogico le altre risultanze fattuali e probatorie; in particolare, il ricorrente sostiene che non sarebbe stata correttamente valutata la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe, a suo avviso, confermato che l’immobile era di sua proprietà fino al momento del pignoramento, che lo abitava ininterrottamente dal 1993, che il comodato stipulato ben 8 anni dopo che la nipote aveva acquistato l’appartamento all’asta serviva a consolidare una situazione di fatto, che la nipote, dante causa di [OSCURATO:PERSONA], non aveva mai inteso chiedere la restituzione del bene, che egli aveva sempre inteso restituire alla nipote quanto pagato per acquistare il bene, come provato dagli assegni prodotti in giudizio, che una volta restituito l’intero importo la proprietà del bene gli sarebbe stata trasferita, che proprio perché la volontà delle parti era inequivoca non era stato necessario procurarsi la controdichiarazione, che all’epoca della stipulazione del contratto di comodato le sue condizioni di salute erano gravemente compromesse e che, quindi, tenuto conto degli stretti rapporti di sangue, era difficile ipotizzare che la comodante avrebbe richiesto la restituzione del bene; la conclusione che il ricorrente ne trae è che le prove prodotte in giudizio non siano state interpretate secondo canoni di coerenza - di qui la censura di “manifesta illogicità di motivazione” mossa alla sentenza impugnata; il motivo è inammissibile per più ragioni: in primo luogo, il vizio di motivazione per assumere rilievo cassatorio deve risultare dalla sentenza in sé e per sé considerata e la sua ricorrenza non può essere argomentata ricorrendo ad elementi aliunde (il contenuto della prova testimoniale che, peraltro, la Corte di merito ha ritenuto inammissibile): l’orientamento in tal senso è univoco sin da Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 7053; pur dovendosi considerata assorbita dal mancato accoglimento del primo motivo, la censura avente ad oggetto la dichiarazione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], mette conto rilevare che per imputare alla sentenza gravata la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto non basta richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., avendo invece il ricorrente l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra; a monte di tale rilievo si colloca, ad ogni modo, una evidente violazione dell’art. 366 n 6 cod.proc.civ., perché del contratto di comodato asseritamente erroneamente interpretato non è stato riassunto il contenuto, trascrivendone i passaggi essenziali, né è stato soddisfatto l’onere di deposito previsto dall'art. 369, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., specificamente indicando nel ricorso i dati necessari per il suo reperimento nel fascicolo (Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n.8950); non è inutile aggiungere che – fermo restando che la prova testimoniale non è stata esaminata dalla Corte d’appello, perché è stata ritenuta inammissibile – in sede di legittimità non è consentito lamentare la valutazione delle risultanze probatorie, trattandosi di un’attività che spetta al giudice di merito ( ex plurimis, cfr. Cass. 07/09/2022, n.26367) 3) con il terzo motivo, in via subordinata, [OSCURATO:PERSONA] imputa alla Corte territoriale “di aver violato o falsamente applicato, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., gli artt. 1803, 1809, 1322, 1362 cod.civ.” per avere erroneamente affermato che le parti, attraverso il contratto, avessero inteso instaurare un rapporto di comodato precario, senza attribuire rilevanza alle ulteriori risultanze di causa –la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e le altre evidenze documentali –che avrebbero permesso di ritenere che il contratto contesse quantomeno profili di atipicità atti a giustificarne l’allontanamento dalla disciplina tipica in materia di comodato senza determinazione di durata; il motivo è inammissibile, non solo perché il ricorrente non ha rispettato le prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., ma anche perché chiede a questa Corte, nella forma apparente della denuncia di unerror in iudicando , un riesame dei fatti - richiesta che non può essere accolta, posto che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito; 4) con il quarto motivo, anch’esso formulato in via subordinata, il ricorrente denuncia “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1°, n. 5 cod.proc.civ.) e/o violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc.civ. (ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ.)” per avere la Corte di merito rigettato il suo appello incidentale con cui domandava la restituzione degli importi portati dagli assegni intestati a [OSCURATO:PERSONA] o al marito [OSCURATO:PERSONA] e agli altri soggetti individuati, pari ad euro 66.000,00, ritenendo che non vi fosse prova del rapporto causale sottostante perché i beneficiari dei titoli non erano gli stessi; tale statuizione, secondo la rappresentazione del ricorrente, violerebbe l’art. 115 cod.proc.civ. perché quantomeno gli assegni intestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l’importo rispettivamente di euro 30.190,89 e di euro 33.490,89, avrebbero dovuto essere presi in considerazione; il motivo non merita accoglimento; gli assegni sono stati presi in considerazione dal giudice di appello, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente; tale ragione destituisce di fondamento ladenunciata violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; neppure ricorre la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., perché, appunto, la Corte territoriale ha preso in considerazione tutti gli assegni prodotti in giudizio, e proprio per tale ragione è pervenuta alla conclusione che essi avessero come beneficiari soggetti diversi ed ha aggiunto – il che vale per tutti gli assegni – che l’emissione di detti assegni non provasse il rapporto causale sottostante; la datio di una somma di denaro non b asta, infatti, a fondare la richiesta di restituzione, ove l’accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione (Cass. 29/11/2018, n. 30944); tale statuizione non è stata confutata efficacemente dal ricorrente, il quale ha solo invocato, in maniera inconsistente, la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ.; 5) con il quinto motivo il ricorrente, in via subordinata, censura la sentenza impugnata, assumendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 112 cod.proc.civ., avendo il giudice a quorilevato d’ufficio l’eccezione di carenza di titolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per non essere stato provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse l’unica erede di [OSCURATO:PERSONA]; si rileva che non solo l’asserita violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. avrebbe dovuto essere denunciata ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. e non già deducendo un error in iudicando, ma anche che la decisione reiettiva di restituzione delle somme versate tramite gli assegni prodotti in giudizio, oggetto dell’appello incidentale, si è basata sulla seguente ratio decidendi: “si tratta di assegni con diversa data ed intestazione (i beneficiari dei titoli non sono gli stessi), che non provano il rapporto causale tra le parti; la Corte territoriale ha aggiunto: “Peraltro l’eventuale credito sarebbe nei confronti della Guardiani e non è dedotto a che titolo vene richiesto ora alla Degano (non è provato che la appellante sia l’unica erede della Guardiani)”: si tratta evidentemente di un obiter dictumche il ricorrente non ha interesse ad impugnare, perché non ha esplicato efficacia sulla ratio decidendi; 6) il ricorso va rigettato; 7) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 8) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
Sentenza Cassazione n. 14357/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris