CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2024
Cassazione n. 10465/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZO, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sicignano;-istanti-nei confronti della pronuncia n. 20539/2024 della CORTE DI CASSAZIONE,depositata il 24/07/2024, resa nel giudizio di legittimità svoltosi tra leparti:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;-ricorrente-controSICIGNANO ANGELINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 18295/2025Numero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 10465/2026Data pubblicazione 21/04/2026BUONOCORE VINCENZO, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sicignano;-controricorrenti-Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe, Luigi, Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] proposto istanza di correzione di errore materiale avversol’ordinanza della Corte di cassazione n. 20539/2024, in quanto il Ministerodella giustizia è stato condannato a rifondere in loro favore le spese delgiudizio, ma non è stata disposta la richiesta attribuzione delle medesimeal difensore antistatario.In prossimità dell’adunanza i ricorrenti hanno depositato memoria in cui siriportano all’istanza.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che sussistano i presupposti per l’accoglimentodell’istanza e che vada conseguentemente posta in essere la correzioneindicata in dispositivo.Non vi è pronuncia sulle spese trattandosi di procedimento di correzione(cfr. al riguardo Cass., sez. un., n. 29432/2024). P.Q.MLa Corte dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione n. 20539/2024sia corretta nei seguenti termini: alla fine del dispositivo va aggiunto,preceduto da una virgola, il sintagma “da distrarsi in favore dell’avvocatoPasquale Sicignano che si è dichiarato antistatario”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa