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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 luglio 2022

Cassazione n. 26700/2022

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o la seguente ORDINANZA 6—ZGS Sul ricorso n. 17705-2013, proposto da: 2 D2t AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Portuense, n. 104, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata 1'8 giugno 2012; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio il 16 dicembre 2021 e, previa riconvocazione, nella successiva camera di consiglio il 26 luglio 2022, Rilevato che dal ricorso e dalla sentenza impugnata si evince che l'11 dicembre 1997 a [OSCURATO:PERSONA] fu notificato un avviso d'accertamento, con cui era rideterminato l'imponibile ai fini Dor ed Irpef 1989.

Il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, iscritto a RGN 17705/2013 Con re rpl.

Federici ruolo con n. 1099/1998, senza tuttavia procedere al deposito della copia del ricorso presso la segreteria della Commissione, così come prescritto dall'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Si costituì solo l'Ufficio.

Il 25 novembre 2004 il [OSCURATO:PERSONA] decedette.

Il 26 aprile 2005 la Commissione provinciale chiese all'Ufficio finanziario copia del ricorso introduttivo e, constatata la carenza di costituzione del ricorrente, con decreto presidenziale n. 308/01/2005, depositato il 18 luglio 2005, dichiarò il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 22 cit.

Divenuto definitivo l'avviso di accertamento, l'Agenzia delle entrate emise il ruolo, da cui scaturì la cartella di pagamento, notificata 1'8 settembre 2008 all'erede [OSCURATO:PERSONA].

Il contenzioso seguitone dinanzi alla Commissione provinciale di Cagliari, iscritto con numero di ruolo 2265/2008, esitò nella sentenza 116/02/2009, depositata il 2 aprile 2009, che rigettò il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sull'assunto della definitività dell'avviso di accertamento.

Il 23 giugno 2009 [OSCURATO:PERSONA] presentò al presidente della Commissione provinciale di Cagliari un reclamo avverso il decreto presidenziale di inammissibilità del ricorso iscritto a ruolo al n. 1099/1998, mai notificatogli.

In data 20 ottobre 2009 la Commissione provinciale di Cagliari accolse il reclamo contro il decreto presidenziale, disponendo la prosecuzione del giudizio sul ricorso 1099/1998.

Quindi, nel prosieguo del giudizio, con sentenza n. 170/01/2010, depositatal'll maggio 2010, accolse il ricorso del contribuente (proseguito dall'erede [OSCURATO:PERSONA]), annullando l'avviso d'accertamento.

L'Amministrazione finanziaria appellò la sentenza, disponendo tuttavia lo sgravio della cartella esattoriale emessa sulla base dell'avviso d'accertamento annullato.

Pendendo due appelli, quello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 116/02/2009, con RGA 507/2010, che aveva rigettato il ricorso contro la cartella esattoriale, e quello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 170/01/2010, con RGA 641/2011, che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento, con decreto del 10 aprile 2010 il presidente della Commissione tributaria regionale della Sardegna, considerato lo sgravio della cartella da parte dell'Ufficio, dichiarò cessata la materia del contendere relativamente all'oggetto della sentenza n. 116/02/2009.

Anche questo decreto fu reclamato, perché con la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere sarebbe rimasta in vita la pronuncia di primo grado, sfavorevole RGN 17705/2013 Consi e r

I. E_ederici al contribuente per aver confermato la cartella.

Riuniti pertanto i due appelli, con sentenza n. 18/04/2012, depositata il 25 maggio 2012, la Commissione tributaria regionale della Sardegna ha confermato le statuizioni della sentenza n. 170/01/2010 in ordine all'annullamento dell'avviso di accertamento e, quanto alla lite sulla cartella, di cui alla sentenza n. 116/02/2009, ha ritenuto le questioni ad essa riferibili assorbite dalla decisione sull'avviso di accertamento.

Nella sentenza il giudice regionale ha ricostruito la vicenda relativa al mancato deposito di copia del ricorso nella segreteria della Commissione tributaria provinciale, evidenziando comunque che l'ordinanza 578/01/2009, con cui era stato accolto il reclamo ai sensi dell'art. 28, d.lgs. n. 546 del 1992 e disposto il prosieguo del giudizio, non era mai stata impugnata; quanto al merito dell'accertamento ha ritenuto di confermare le statuizioni della pronuncia del giudice di primo grado, n. 170/01/2010, neppure contrastate dall'Ufficio.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte affidandosi a tre motivi, cui ha resistito il controricorrente.

Dopo un rinvio per acquisire i fascicoli dei giudizi d'appello, nell'adunanza camerale del 16 dicembre 2021 la causa è stata discusa e decisa.

Considerato che Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate si duole della violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché, nonostante fosse incontestabile che la copia del ricorso non fosse stata depositata presso la segreteria della Commissione per la regolare instaurazione del giudizio, il giudice d'appello abbia deciso nel merito la controversia, annullando l'avviso di accertamento; con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 28 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che il reclamo avverso il decreto presidenziale deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione; con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 327 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto dei termini entro cui un provvedimento decisorio, a prescindere dalla sua denominazione, possa essere impugnabile.

RGN 17705/2013 ConsiJ1re rei.

Federici . , & i I tre motivi possono trovare trattazione univoca perché tutti finalizzati a denunciare l'errore processuale in cui la Commissione tributaria regionale sarebbe incorsa nel negare rilevanza decisiva all'omessa costituzione del [OSCURATO:PERSONA] e alla definitività del decreto presidenziale, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo avverso l'avviso d'accertamento, con conseguente illegittimità dei provvedimenti resi per la prosecuzione del processo, esitato poi in primo grado con la sentenza n. 170/01/2010.

Essi vanno rigettati nei termini appresso chiariti.

L'art. 22, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, ratione temporis vigente (sino al 2 dicembre 2005) prevedeva che «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale» (le modifiche successive portate alla norma riguardano solo le modalità di deposito del ricorso in segreteria).

L'art. 27, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che «Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta».

L'art. 28 del d.lgs. n. 546 del 1992 prescrive che «1.

Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.

2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato.

3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.

4. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.

5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non RGN 17705/2013 Consi e rei.

Federici impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo».

Questa Corte ha affermato che nell'ipotesi di estinzione del processo tributario l'iscrizione a ruolo dell'imposta presuppone la definitività dell'accertamento, sicché deve essere preceduta dalla regolare comunicazione del provvedimento di estinzione al contribuente per consentirgli l'eventuale proposizione del reclamo (Cass., 15 gennaio 2016, n. 569, in una fattispecie in cui si è ritenuta illegittima l'iscrizione a ruolo dell'imposta, per omessa comunicazione agli eredi dell'ordinanza di estinzione del giudizio).

A tal fine (in una ipotesi di decreto presidenziale di estinzione, pronunciata ex art. 28 cit. per irregolarità afferenti controversie pendenti ex art. 75 del d.lgs. n. 546 del 1992) si è ritenuto che l'estinzione del processo tributario instaurato con l'impugnazione dell'avviso d'accertamento deve essere preceduta dalla regolare comunicazione del provvedimento di estinzione, atteso che il processo tributario non può ritenersi definito (e quindi l'accertamento impugnato definitivo), se la pronuncia di estinzione non è comunicata al contribuente, cosi che solo da tale momento decorrono (o riprendono a decorrere) i termini di prescrizione e di decadenza.

Né, in relazione al reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione del processo tributario, trova applicazione il termine annuale di decadenza previsto, per le impugnazioni, dall'art. 327 cod. proc. civ. (cfr., oltre che Cass., 4 aprile 2008, n. 8765, anche 25 agosto 1998, n. 8433; 10 marzo 2008, n. 6321; 30 marzo 1993, n. 3843).

La giurisprudenza di legittimità ha negato dunque anche l'applicabilità del termine annuale (ora semestrale), previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., al reclamo avverso il provvedimento di estinzione, quando non regolarmente comunicato.

L'orientamento interpretativo è condiviso da questo collegio e va pertanto confermato, attesa la peculiarità della fattispecie, nella quale la declaratoria di estinzione è resa con un provvedimento emesso motu proprio dal presidente della Commissione tributaria, fuori dall'ambito di un sub- procedimento celebrato nel contraddittorio delle parti, e dunque senza garanzia di conoscenza e conoscibilità dell'atto emesso.

È anzi significativo evidenziare che il decreto viene emesso in una fase processuale definibile come preparatoria al processo medesimo, priva di specifiche cadenze e limiti RGN 17705/2013 Consigi, re rel.

Federici 11/(,14-<--;temporali, perché comunque anteriore al provvedimento presidenziale di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 546 del 1992, con il quale è fissata la trattazione della controversia ai sensi degli artt. 33 e 34 della medesima disciplina, nonché nominato il relatore.

Si tratta dunque di un potere -peculiare alla disciplina processuale tributaria- riconosciuto in capo al presidente della commissione, distinto ed estraneo a tutte le altre ipotesi in cui interviene un provvedimento estintivo del giudizio, ad esempio per inattività delle parti, ex art. 45 del d.lgs. n. 546 cit., oppure all'esito dell'esame dei presupposti di definizione della lite pendente, anche in forza di una disciplina condoniale, fattispecie che richiedono pur sempre l'esistenza di un pregresso contraddittorio, ed alle quali pertanto trovano ferma applicazione i limiti temporali della reclamabilità del provvedimento, fissati dalla specifica disciplina applicabile o, in assenza, quale regola di chiusura, il termine ultimo fissato dall'art. 327 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Ciò chiarito, i motivi del ricorso formulati dall'Agenzia delle entrate vanno respinti anche perché l'art. 28 del d.lgs. 546 cit., nell'ipotesi di accoglimento del reclamo avverso la declaratoria presidenziale di inammissibilità del ricorso, nel comma 5 prescrive che l'ordinanza con cui il collegio, accogliendo il reclamo, rende anche i provvedimenti per la prosecuzione del processo, non è impugnabile.

Ne discende che ove quell'ordinanza, a sua volta non impugnabile, sia stata resa illegittimamente (ad esempio nonostante la tardività del reclamo rispetto alla pur rituale comunicazione del decreto presidenziale), l'unico rimedio ancora disponibile è la riconduzione della censura tra i motivi d'appello della sentenza emessa dalla commissione all'esito del processo proseguito illegittimamente.

Ebbene, nel caso di specie risulta incontestato che l'Agenzia abbia sollevato le censure per la prima volta solo dinanzi al giudice di legittimità e non in sede d'appello. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha dunque fatto corretta applicazione dei principi di diritto dispensati da questa Corte.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidati nella misura specificata in dispositivo.

RGN 17705/2013 Consigl reLiFederici P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione in favore del controricorrente delle spese processuali, che liquida nell'importo di C 2.100,00 per competenze

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA 6—ZGS Sul ricorso n. 17705-2013, proposto da: 2 D2t AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Portuense, n. 104, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata 1'8 giugno 2012; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio il 16 dicembre 2021 e, previa riconvocazione, nella successiva camera di consiglio il 26 luglio 2022, Rilevato che dal ricorso e dalla sentenza impugnata si evince che l'11 dicembre 1997 a [OSCURATO:PERSONA] fu notificato un avviso d'accertamento, con cui era rideterminato l'imponibile ai fini Dor ed Irpef 1989. Il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, iscritto a RGN 17705/2013 Con re rpl. Federici ruolo con n. 1099/1998, senza tuttavia procedere al deposito della copia del ricorso presso la segreteria della Commissione, così come prescritto dall'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Si costituì solo l'Ufficio. Il 25 novembre 2004 il [OSCURATO:PERSONA] decedette. Il 26 aprile 2005 la Commissione provinciale chiese all'Ufficio finanziario copia del ricorso introduttivo e, constatata la carenza di costituzione del ricorrente, con decreto presidenziale n. 308/01/2005, depositato il 18 luglio 2005, dichiarò il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 22 cit. Divenuto definitivo l'avviso di accertamento, l'Agenzia delle entrate emise il ruolo, da cui scaturì la cartella di pagamento, notificata 1'8 settembre 2008 all'erede [OSCURATO:PERSONA]. Il contenzioso seguitone dinanzi alla Commissione provinciale di Cagliari, iscritto con numero di ruolo 2265/2008, esitò nella sentenza 116/02/2009, depositata il 2 aprile 2009, che rigettò il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sull'assunto della definitività dell'avviso di accertamento. Il 23 giugno 2009 [OSCURATO:PERSONA] presentò al presidente della Commissione provinciale di Cagliari un reclamo avverso il decreto presidenziale di inammissibilità del ricorso iscritto a ruolo al n. 1099/1998, mai notificatogli. In data 20 ottobre 2009 la Commissione provinciale di Cagliari accolse il reclamo contro il decreto presidenziale, disponendo la prosecuzione del giudizio sul ricorso 1099/1998. Quindi, nel prosieguo del giudizio, con sentenza n. 170/01/2010, depositatal'll maggio 2010, accolse il ricorso del contribuente (proseguito dall'erede [OSCURATO:PERSONA]), annullando l'avviso d'accertamento. L'Amministrazione finanziaria appellò la sentenza, disponendo tuttavia lo sgravio della cartella esattoriale emessa sulla base dell'avviso d'accertamento annullato. Pendendo due appelli, quello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 116/02/2009, con RGA 507/2010, che aveva rigettato il ricorso contro la cartella esattoriale, e quello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 170/01/2010, con RGA 641/2011, che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento, con decreto del 10 aprile 2010 il presidente della Commissione tributaria regionale della Sardegna, considerato lo sgravio della cartella da parte dell'Ufficio, dichiarò cessata la materia del contendere relativamente all'oggetto della sentenza n. 116/02/2009. Anche questo decreto fu reclamato, perché con la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere sarebbe rimasta in vita la pronuncia di primo grado, sfavorevole RGN 17705/2013 Consi e r I. E_ederici al contribuente per aver confermato la cartella. Riuniti pertanto i due appelli, con sentenza n. 18/04/2012, depositata il 25 maggio 2012, la Commissione tributaria regionale della Sardegna ha confermato le statuizioni della sentenza n. 170/01/2010 in ordine all'annullamento dell'avviso di accertamento e, quanto alla lite sulla cartella, di cui alla sentenza n. 116/02/2009, ha ritenuto le questioni ad essa riferibili assorbite dalla decisione sull'avviso di accertamento. Nella sentenza il giudice regionale ha ricostruito la vicenda relativa al mancato deposito di copia del ricorso nella segreteria della Commissione tributaria provinciale, evidenziando comunque che l'ordinanza 578/01/2009, con cui era stato accolto il reclamo ai sensi dell'art. 28, d.lgs. n. 546 del 1992 e disposto il prosieguo del giudizio, non era mai stata impugnata; quanto al merito dell'accertamento ha ritenuto di confermare le statuizioni della pronuncia del giudice di primo grado, n. 170/01/2010, neppure contrastate dall'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte affidandosi a tre motivi, cui ha resistito il controricorrente. Dopo un rinvio per acquisire i fascicoli dei giudizi d'appello, nell'adunanza camerale del 16 dicembre 2021 la causa è stata discusa e decisa. Considerato che Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate si duole della violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché, nonostante fosse incontestabile che la copia del ricorso non fosse stata depositata presso la segreteria della Commissione per la regolare instaurazione del giudizio, il giudice d'appello abbia deciso nel merito la controversia, annullando l'avviso di accertamento; con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 28 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che il reclamo avverso il decreto presidenziale deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione; con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 327 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto dei termini entro cui un provvedimento decisorio, a prescindere dalla sua denominazione, possa essere impugnabile. RGN 17705/2013 ConsiJ1re rei. Federici . , & i I tre motivi possono trovare trattazione univoca perché tutti finalizzati a denunciare l'errore processuale in cui la Commissione tributaria regionale sarebbe incorsa nel negare rilevanza decisiva all'omessa costituzione del [OSCURATO:PERSONA] e alla definitività del decreto presidenziale, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo avverso l'avviso d'accertamento, con conseguente illegittimità dei provvedimenti resi per la prosecuzione del processo, esitato poi in primo grado con la sentenza n. 170/01/2010. Essi vanno rigettati nei termini appresso chiariti. L'art. 22, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, ratione temporis vigente (sino al 2 dicembre 2005) prevedeva che «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale» (le modifiche successive portate alla norma riguardano solo le modalità di deposito del ricorso in segreteria). L'art. 27, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che «Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta». L'art. 28 del d.lgs. n. 546 del 1992 prescrive che «1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria. 2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato. 3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie. 4. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio. 5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non RGN 17705/2013 Consi e rei. Federici impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo». Questa Corte ha affermato che nell'ipotesi di estinzione del processo tributario l'iscrizione a ruolo dell'imposta presuppone la definitività dell'accertamento, sicché deve essere preceduta dalla regolare comunicazione del provvedimento di estinzione al contribuente per consentirgli l'eventuale proposizione del reclamo (Cass., 15 gennaio 2016, n. 569, in una fattispecie in cui si è ritenuta illegittima l'iscrizione a ruolo dell'imposta, per omessa comunicazione agli eredi dell'ordinanza di estinzione del giudizio). A tal fine (in una ipotesi di decreto presidenziale di estinzione, pronunciata ex art. 28 cit. per irregolarità afferenti controversie pendenti ex art. 75 del d.lgs. n. 546 del 1992) si è ritenuto che l'estinzione del processo tributario instaurato con l'impugnazione dell'avviso d'accertamento deve essere preceduta dalla regolare comunicazione del provvedimento di estinzione, atteso che il processo tributario non può ritenersi definito (e quindi l'accertamento impugnato definitivo), se la pronuncia di estinzione non è comunicata al contribuente, cosi che solo da tale momento decorrono (o riprendono a decorrere) i termini di prescrizione e di decadenza. Né, in relazione al reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione del processo tributario, trova applicazione il termine annuale di decadenza previsto, per le impugnazioni, dall'art. 327 cod. proc. civ. (cfr., oltre che Cass., 4 aprile 2008, n. 8765, anche 25 agosto 1998, n. 8433; 10 marzo 2008, n. 6321; 30 marzo 1993, n. 3843). La giurisprudenza di legittimità ha negato dunque anche l'applicabilità del termine annuale (ora semestrale), previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., al reclamo avverso il provvedimento di estinzione, quando non regolarmente comunicato. L'orientamento interpretativo è condiviso da questo collegio e va pertanto confermato, attesa la peculiarità della fattispecie, nella quale la declaratoria di estinzione è resa con un provvedimento emesso motu proprio dal presidente della Commissione tributaria, fuori dall'ambito di un sub- procedimento celebrato nel contraddittorio delle parti, e dunque senza garanzia di conoscenza e conoscibilità dell'atto emesso. È anzi significativo evidenziare che il decreto viene emesso in una fase processuale definibile come preparatoria al processo medesimo, priva di specifiche cadenze e limiti RGN 17705/2013 Consigi, re rel. Federici 11/(,14-<--;temporali, perché comunque anteriore al provvedimento presidenziale di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 546 del 1992, con il quale è fissata la trattazione della controversia ai sensi degli artt. 33 e 34 della medesima disciplina, nonché nominato il relatore. Si tratta dunque di un potere -peculiare alla disciplina processuale tributaria- riconosciuto in capo al presidente della commissione, distinto ed estraneo a tutte le altre ipotesi in cui interviene un provvedimento estintivo del giudizio, ad esempio per inattività delle parti, ex art. 45 del d.lgs. n. 546 cit., oppure all'esito dell'esame dei presupposti di definizione della lite pendente, anche in forza di una disciplina condoniale, fattispecie che richiedono pur sempre l'esistenza di un pregresso contraddittorio, ed alle quali pertanto trovano ferma applicazione i limiti temporali della reclamabilità del provvedimento, fissati dalla specifica disciplina applicabile o, in assenza, quale regola di chiusura, il termine ultimo fissato dall'art. 327 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ciò chiarito, i motivi del ricorso formulati dall'Agenzia delle entrate vanno respinti anche perché l'art. 28 del d.lgs. 546 cit., nell'ipotesi di accoglimento del reclamo avverso la declaratoria presidenziale di inammissibilità del ricorso, nel comma 5 prescrive che l'ordinanza con cui il collegio, accogliendo il reclamo, rende anche i provvedimenti per la prosecuzione del processo, non è impugnabile. Ne discende che ove quell'ordinanza, a sua volta non impugnabile, sia stata resa illegittimamente (ad esempio nonostante la tardività del reclamo rispetto alla pur rituale comunicazione del decreto presidenziale), l'unico rimedio ancora disponibile è la riconduzione della censura tra i motivi d'appello della sentenza emessa dalla commissione all'esito del processo proseguito illegittimamente. Ebbene, nel caso di specie risulta incontestato che l'Agenzia abbia sollevato le censure per la prima volta solo dinanzi al giudice di legittimità e non in sede d'appello. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha dunque fatto corretta applicazione dei principi di diritto dispensati da questa Corte. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidati nella misura specificata in dispositivo. RGN 17705/2013 Consigl reLiFederici P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione in favore del controricorrente delle spese processuali, che liquida nell'importo di C 2.100,00 per competenze
Sentenza Cassazione n. 26700/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris