CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00034/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente - 3 GEN 2023 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ag) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Lila] la "Vi avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Palermo rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 1°/6/2022 dalla locale Corte di appello, che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposti con riguardo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione il Rizzo, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'omessa o insufficiente motivazione quanto ai criteri dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; erronea applicazione degli artt. 274, lett. c), 291, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe confermato la misura senza valutare affatto i criteri appena richiamati, e senza spendere su di essi alcuna valutazione. Quanto, poi, al fattore tempo, l'ordinanza non ne javrebigk avrebbe valutato il carattere, cioè non avrebbe esaminato come quello stesso tempo fosse stato vissuto dal ricorrente, e dunque quale comportamento il Rizzo avesse tenuto. Il fatto nuovo che il Tribunale non avrebbe verificato, quindi, sarebbe rappresentato proprio dalla condotta negli oltre 3 anni in vinculis, che - del tutto rispettosa delle prescrizioni - avrebbe meritato un'adeguata valutazione. Nessun rilievo, poi, potrebbe essere assegnato alla condanna patita dall'imputato in primo grado, che non apporterebbe nulla in termini di esigenze cautelari, diversamente da quanto affermato dall'ordinanza; dalla stessa sentenza di primo grado, peraltro, risulterebbe l'esclusione - quanto al Rizzo - della contestazione associativa, quel che avrebbe meritato un adeguato rilievo. Infine, si lamenta che il Collegio non avrebbe esaminato l'offerta di lavoro ricevuta dal ricorrente, a fondamento della richiesta di revoca o sostituzione della misura, effettivamente avanzata alla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; il Tribunale del riesame ha rigettato l'appello cautelare con argomenti del tutto congrui e solidi, che hanno esaminato i diversi profili di censura avanzati dal Rizzo, superandoli con motivazione priva dei vizi denunciati. 4. L'ordinanza ha valutato, in primo luogo, il tempo trascorso dall'applicazione della misura, unitamente al comportamento tenuto dal ricorrente nello stesso periodo, ed ha evidenziato che tale dato - in sé considerato ed in assenza di elementi di novità che potessero incidere sul quadro cautelare - non poteva condurre a rivedere in melius le esigenze cautelari (in adesione, tra le altre, a Sez. 4, n. 13895 del 5/3/2020, Casalini, Rv. 278866), specie a fronte di una condanna alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione inflitta in primo grado, pendente adesso l'appello; una condanna, peraltro, che il Tribunale - con argomento non manifestamente illogico - ha ritenuto idonea a rafforzare le esigenze cautelari già riconosciute ed in precedenza confermate. 4.1. Con riguardo, poi, al secondo argomento a sostegno della richiesta di revoca o sostituzione della misura - l'intervenuta assoluzione dal reato associativo e da uno dei delitti di cui all'art. 73, d.P.R. n. :309 del 1990 (capo 17) - l'ordinanza ne ha sottolineato l'irrilevanza, ancora con motivazione adeguata e logica; in particolare, come la fattispecie associativa era stata già esclusa dal Tribunale del riesame a fronte della misura genetica, così ill capo 17) della rubrica non era stato posto a fondamento del medesimo titolo cautelare. 4.2. In ordine, poi, alla possibilità che il Rizzo ottenga una misura alternativa alla detenzione (questione, peraltro, non ripresa nel ricorso), il Tribunale ha rilevato trattarsi di materia che attiene alla fase esecutiva della pena, oltre ad evidenziare che il ricorrente non vanta alcun diritto ad ottenere il beneficio, rimesso alla valutazione del Tribunale di sorveglianza. 4.3. Infine, quanto alle esigenze lavorative del Rizzo, l'ordinanza - con valutazione in fatto non censurabile di fronte alla Corte di legittimità - ha sottolineato che la richiesta cautelare non aveva avuto ad oggetto espressamente l'autorizzazione dell'imputato ad allontanarsi dall'abitazione per svolgere un'attività, e proprio per tale ragione non poteva essere censurato il silenzio della Corte di appello sul punto. 5. Alla luce di tutte queste considerazioni, fondate sul tenore della domanda, il Tribunale del riesame ha dunque congruamente escluso che fossero stati offerti elementi idonei a mutare il quadro cautelare, dovendo pertanto essere confermata l'attualità e la concretezza delle stesse esigenze già poste a fondamento della misura genetica. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della