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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 1974

Cassazione n. 24975/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1974 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la nullità della sentenza impugnata in relazione alla comunicazione al ricorrente delle conclusioni scritte del Procuratore generale oltre il termine previsto dall'art. 23-bis, comma 2, D.L. n. 137/2020, è manifestamente infondato, dal momento che la tardività della comunicazione non costituisce una causa di nullità né è ad essa ricollegata alcuna sanzione processuale„ non avendo - peraltro - pregiudicato in il diritto di difesa del ricorrente (cfr. Sez. 4, n. 35057 del 17/11/2020, Icinazzi, Rv. 28033); Considerato che il secondo motivo - con cui si contesta la configurabilità del reato di evasione, non avendo la Corte d'appello valutato la distanza di soli 200 metri tra il luogo di lavoro ove doveva trovarsi il ricorrente e il distributore di benzina dove è stato rinvenuto - è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente 'vagliati dal giudice di merito che, con congrua motivazione, ha dato conto di come il distributore non si trovasse nel tragitto più breve tra l'abitazione del ricorrente e il luogo di lavoro e fosse situato a 500 metri da quest'ultimo, essendo peraltro il ricorrente stato rinvenuto presso il distributore ad un orario - le ore 15.20 - al quale doveva trovarsi al lavoro; Ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta l'omessa applicazione della scriminante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., è parimenti riproduttivo di profilo di censura già vagliato dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, dal momento che non è emersa alcuna costituzione spontanea del ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1974 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la nullità della sentenza impugnata in relazione alla comunicazione al ricorrente delle conclusioni scritte del Procuratore generale oltre il termine previsto dall'art. 23-bis, comma 2, D.L. n. 137/2020, è manifestamente infondato, dal momento che la tardività della comunicazione non costituisce una causa di nullità né è ad essa ricollegata alcuna sanzione processuale„ non avendo - peraltro - pregiudicato in il diritto di difesa del ricorrente (cfr. Sez. 4, n. 35057 del 17/11/2020, Icinazzi, Rv. 28033); Considerato che il secondo motivo - con cui si contesta la configurabilità del reato di evasione, non avendo la Corte d'appello valutato la distanza di soli 200 metri tra il luogo di lavoro ove doveva trovarsi il ricorrente e il distributore di benzina dove è stato rinvenuto - è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente 'vagliati dal giudice di merito che, con congrua motivazione, ha dato conto di come il distributore non si trovasse nel tragitto più breve tra l'abitazione del ricorrente e il luogo di lavoro e fosse situato a 500 metri da quest'ultimo, essendo peraltro il ricorrente stato rinvenuto presso il distributore ad un orario - le ore 15.20 - al quale doveva trovarsi al lavoro; Ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta l'omessa applicazione della scriminante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., è parimenti riproduttivo di profilo di censura già vagliato dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, dal momento che non è emersa alcuna costituzione spontanea del ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 24975/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris