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CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 15816/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18049/2019 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1917/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/12/2018 R.G.N. 1064/2017; RGN 18049/2019 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pubblicata in data 06/12/2018 la Corte d’appello di Milano respingeva l’impugnazione proposta dalMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Monza che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro di cui al decreto del dirigente scolastico dell’IC di Albiate e Triuggio del 07/04/2016 e per l’effetto condannato l’Amministrazione scolastica al reinserimento della ricorrente nelle graduatorie di Istituto di 2^ fascia del personale docente aa.ss. 2015/2017 per le classi di concorso EEEE/AAAA con effetto dal 07/04/2016 e al ripristino del punteggio oltre che al risarcimento del danno, quantificato in misura pari a quanto la Vallone avrebbe percepito se le fosse stato conferito un incarico di supplenza per il periodo 8 aprile 2016/31 agosto 2016.

2. La Corte territoriale ha premesso che l’appellata aveva chiesto l’annullamento del decreto di depennamento dalle graduatorie di istituto di seconda fascia per gli a.s. 2014/2017 disposto per non aver inserito, nella compilazione della modulistica, la condanna ad un reato contravvenzionale risalente al 12/6/2007 (ammenda euro 700,00 con pena sospesa e beneficio della non menzione).

Ha ritenuto che la condanna penale riportata dalla Vallone non rientrasse tra quelle previste dalla lex specialis (ordinanza ministeriale per la partecipazione al concorso) che richiamava quali cause ostative quelle previste per l’incandidabilità dalla legge n. 16/1992 e successive modifiche.

In conseguenza non vi era stata una omissione nella autocertificazione influente rispetto al conseguimento del beneficio.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Miur affidato ad un motivo.

5. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione dell ’ art. 75 d.P.R. n. 445/2000.

Rileva il carattere non veritiero dell’autocertificazione che ha imposto l’esclusione della Vallone dalla graduatoria ed il successivo licenziamento Richiama anche l’art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001 ed evidenzia che l’indicata disposizione commina la sanzione del licenziamento disciplinare per il caso di «falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del RGN 18049/2019 Pag.rapporto di lavoro», al quale può certamente essere ricondotta la fattispecie per cui è causa.

Invoca il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui «in base all’art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, senza che tale disposizione (per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, rispetto alla quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte) lasci alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni» (così, Cons.

St., Sez.

V, sentenza 15 marzo 2017, n. 1172; in senso conforme, ex multis, id., 3 febbraio 2016, n. 404).

Assume che la ratio di un siffatto orientamento si rinviene nell’ assoluto rilievo che la completezza e la precisione delle dichiarazioni assumono nell’ambito di una pubblica selezione.

Aggiunge, così come affermato dal Consiglio di Stato in una recente pronuncia (cfr.

Cons.

St., sez.

V, 27.12.2018, n. 7271), che, nelle procedure ad evidenza pubblica, tra le quali sono sicuramente annoverabili le procedure concorsuali, l’incompletezza delle dichiarazioni è di per sé lesiva del fondamentale principio di buon andamento dell’amministrazione.

Precisa che,anche a voler ritenere non applicabile l’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, il licenziamento impugnato dall’odierna parte resistente resterebbe comunque legittimo in forza del disposto dell’art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001.

2. Il ricorso è infondato.

Come evidenziato nello storico di lite, la Corte territoriale, esaminata l’ordinanza ministeriale (costituente lex specialis) ha accertato che la condanna penale riportata dalla Vallone non fosse ostativa all’iscrizione ed all’instaurazione del rapporto di impiego.

Ed allora va richiamato quanto già affermato da questa Corte in punto di decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000(v.

Cass. n. 32574/2021; Cass. n. 22673/2020; Cass. n. 18699/2019).

L’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) stabilisce che, in caso di «non veridicità del contenuto della dichiarazione», emersa in sede di controllo da parte dell’Amministrazione procedente, e ferma restando la rilevanza penale del fatto, con le relative conseguenze, «il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera».

RGN 18049/2019 Pag.Risulta chiaro, già ad una prima lettura della norma, che essa collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e il provvedimento medesimo alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto «emanato sulla base»della stessa.

E’ stato di conseguenza e ripetutamente precisato che la norma in questione si applica, nel settore del pubblico impiego privatizzato, allorquando l’infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l’assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.; ciò che assume rilievo è, in altri termini, l’oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità): con la conseguenza che è la falsità di dati decisivi per l’assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione.

Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 75 cit. ma anche art. 127 lett. d) d.P.R. n. 3/1957) si ispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all’accesso all’impiego pubblico.

Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione della instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d), deld.lgs. n. 165/2001 (che nella presente fattispecie non viene in rilievo , seppure richiamato nel corpo del motivo), nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata (Cass. n. 18699/2019; conformi: n. 22673/2020; n. 10854/2020).

Il suddetto orientamento è in linea con quello espresso dalle Sezioni UnitePenali di questa Corte sulle falsità nelle autodichiarazioni (cfr. Cass., Sez.

Un.

Pen. , n. 49686/2023 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “ Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all’art. 7 d.l.28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge”) ed inoltre una diversa interpretazione della disposizione qui in esame esporrebbe la stessa a dubbi di legittimità costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed imparzialità di cui all’art. 3 Cost.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

4. Tale esito esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso la parte personalmente (rimasta contumace nel giudizio di appello) della notifica del ricorso (v.

Cass., Sez.

Un., n. 10817/2008), che RGN 18049/2019 Pag.l’Amministrazione ricorrente ha erroneamente eseguito presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado (su tale principio v., ex aliis, Cass. n. 394/2021; Cass. n. 26997/020; Cass. n. 6924/2020).

5. Nulla va disposto per le spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva. 6.Non sussistono le condizioni processuali richieste dall ’ art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 4315/2020; Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18049/2019 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1917/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/12/2018 R.G.N. 1064/2017; RGN 18049/2019 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata in data 06/12/2018 la Corte d’appello di Milano respingeva l’impugnazione proposta dalMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Monza che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro di cui al decreto del dirigente scolastico dell’IC di Albiate e Triuggio del 07/04/2016 e per l’effetto condannato l’Amministrazione scolastica al reinserimento della ricorrente nelle graduatorie di Istituto di 2^ fascia del personale docente aa.ss. 2015/2017 per le classi di concorso EEEE/AAAA con effetto dal 07/04/2016 e al ripristino del punteggio oltre che al risarcimento del danno, quantificato in misura pari a quanto la Vallone avrebbe percepito se le fosse stato conferito un incarico di supplenza per il periodo 8 aprile 2016/31 agosto 2016. 2. La Corte territoriale ha premesso che l’appellata aveva chiesto l’annullamento del decreto di depennamento dalle graduatorie di istituto di seconda fascia per gli a.s. 2014/2017 disposto per non aver inserito, nella compilazione della modulistica, la condanna ad un reato contravvenzionale risalente al 12/6/2007 (ammenda euro 700,00 con pena sospesa e beneficio della non menzione). Ha ritenuto che la condanna penale riportata dalla Vallone non rientrasse tra quelle previste dalla lex specialis (ordinanza ministeriale per la partecipazione al concorso) che richiamava quali cause ostative quelle previste per l’incandidabilità dalla legge n. 16/1992 e successive modifiche. In conseguenza non vi era stata una omissione nella autocertificazione influente rispetto al conseguimento del beneficio. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Miur affidato ad un motivo. 5. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione dell ’ art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Rileva il carattere non veritiero dell’autocertificazione che ha imposto l’esclusione della Vallone dalla graduatoria ed il successivo licenziamento Richiama anche l’art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001 ed evidenzia che l’indicata disposizione commina la sanzione del licenziamento disciplinare per il caso di «falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del RGN 18049/2019 Pag.rapporto di lavoro», al quale può certamente essere ricondotta la fattispecie per cui è causa. Invoca il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui «in base all’art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, senza che tale disposizione (per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, rispetto alla quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte) lasci alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni» (così, Cons. St., Sez. V, sentenza 15 marzo 2017, n. 1172; in senso conforme, ex multis, id., 3 febbraio 2016, n. 404). Assume che la ratio di un siffatto orientamento si rinviene nell’ assoluto rilievo che la completezza e la precisione delle dichiarazioni assumono nell’ambito di una pubblica selezione. Aggiunge, così come affermato dal Consiglio di Stato in una recente pronuncia (cfr. Cons. St., sez. V, 27.12.2018, n. 7271), che, nelle procedure ad evidenza pubblica, tra le quali sono sicuramente annoverabili le procedure concorsuali, l’incompletezza delle dichiarazioni è di per sé lesiva del fondamentale principio di buon andamento dell’amministrazione. Precisa che,anche a voler ritenere non applicabile l’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, il licenziamento impugnato dall’odierna parte resistente resterebbe comunque legittimo in forza del disposto dell’art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001. 2. Il ricorso è infondato. Come evidenziato nello storico di lite, la Corte territoriale, esaminata l’ordinanza ministeriale (costituente lex specialis) ha accertato che la condanna penale riportata dalla Vallone non fosse ostativa all’iscrizione ed all’instaurazione del rapporto di impiego. Ed allora va richiamato quanto già affermato da questa Corte in punto di decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000(v. Cass. n. 32574/2021; Cass. n. 22673/2020; Cass. n. 18699/2019). L’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) stabilisce che, in caso di «non veridicità del contenuto della dichiarazione», emersa in sede di controllo da parte dell’Amministrazione procedente, e ferma restando la rilevanza penale del fatto, con le relative conseguenze, «il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». RGN 18049/2019 Pag.Risulta chiaro, già ad una prima lettura della norma, che essa collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e il provvedimento medesimo alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto «emanato sulla base»della stessa. E’ stato di conseguenza e ripetutamente precisato che la norma in questione si applica, nel settore del pubblico impiego privatizzato, allorquando l’infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l’assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.; ciò che assume rilievo è, in altri termini, l’oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità): con la conseguenza che è la falsità di dati decisivi per l’assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione. Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 75 cit. ma anche art. 127 lett. d) d.P.R. n. 3/1957) si ispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all’accesso all’impiego pubblico. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione della instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d), deld.lgs. n. 165/2001 (che nella presente fattispecie non viene in rilievo , seppure richiamato nel corpo del motivo), nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata (Cass. n. 18699/2019; conformi: n. 22673/2020; n. 10854/2020). Il suddetto orientamento è in linea con quello espresso dalle Sezioni UnitePenali di questa Corte sulle falsità nelle autodichiarazioni (cfr. Cass., Sez. Un. Pen. , n. 49686/2023 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “ Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all’art. 7 d.l.28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge”) ed inoltre una diversa interpretazione della disposizione qui in esame esporrebbe la stessa a dubbi di legittimità costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed imparzialità di cui all’art. 3 Cost. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 4. Tale esito esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso la parte personalmente (rimasta contumace nel giudizio di appello) della notifica del ricorso (v. Cass., Sez. Un., n. 10817/2008), che RGN 18049/2019 Pag.l’Amministrazione ricorrente ha erroneamente eseguito presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado (su tale principio v., ex aliis, Cass. n. 394/2021; Cass. n. 26997/020; Cass. n. 6924/2020). 5. Nulla va disposto per le spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva. 6.Non sussistono le condizioni processuali richieste dall ’ art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778
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