CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso; lette, altresì, le conclusioni scritte rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per MERCATANTI [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando, in subordine, che lo stesso non potrebbe essere dichiarato inammissibile, perché le questioni trattate non possono considerarsi manifestamente infondate. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale MERCATANTI [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), codice strada (tasso pari a 1,61 g/I, accertato in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto i vizi di cui alle lett. c) ed e) dell'art. 606, cod. proc. pen., con riferimento alla utilizzazione di un documento (referto medico dal quale emerge il tasso di concentrazione alcolica nel sangue) che si assume non confluito ritualmente nel fascicolo per il dibattimento, non essendone mai stata chiesta l'acquisizione, né essendo stato prodotto o indicato dal giudice di primo grado e non risultando verbalizzata istanza del pubblico ministero sul punto. In difetto di tale documento, la responsabilità non avrebbe potuto essere affermata, non essendo emersi altri elementi dai quali desumere il tasso di concentrazione alcolica nel sangue. Né può ritenersi, secondo la difesa, che- nella specie - si sia trattato di atto irripetibile, poiché l'accertamento era stato condotto nell'ambito del protocollo medico-sanitario e non espressamente richiesto dagli agenti accertatori, come affermato nella sentenza impugnata; e neppure lo stesso può considerarsi atto urgente, che necessita dell'avviso di cui all'art. 114, disp. att., cod. proc. pen. Con un secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo i giudici territoriali considerato il solo precedente specifico e omesso di valutare gli ulteriori elementi di cui all'art. 133, cod. pen., pur avendo condannato il MERCATANTI al minimo ed itta le. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha concluso per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi di ricorso. 4. Anche la difesa ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando in subordine che lo stesso non può considerarsi inammissibile, non potendo le questioni trattate essere valutate come manifestamente infondate. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.• 2. Già nella sentenza appellata si era dato atto che l'affermazione di responsabilità trovava fondamento nelle dichiarazioni dell'agente di PG (che aveva riferito in ordine agli accertamenti compiuti a seguito di un incidente stradale, nel quale l'imputato aveva riportato gravi lesioni che ne avevano determinato il trasporto in ospedale, accertamenti che - stanti le condizioni fisiche dell'imputato - non avevano riguardato il tasso alcolimetrico, verifica espressamente richiesta invece al personale sanitario) e nel referto che aveva accertato la presenza del tasso alcolemico nel sangue. Sempre secondo il dichiarato testimoniale, peraltro, era emerso che la PG si era recata in ospedale per acquisire le dichiarazioni dell'imputato, il quale, sul luogo dell'incidente, era privo di conoscenza. Dal canto suo, la Corte del gravame, rispondendo alle censure difensive, ha rilevato che il referto e il certificato delle analisi di laboratorio erano stati acquisiti dalla PG, cosicché l'atto era confluito nel fascicolo del dibattimento, ritenendo corroborato il presupposto della preventiva richiesta proprio dalla testimonianza dell'agente accertatore, del tutto irrilevante essendo la mancanza di una richiesta scritta. Del resto, che si sia proceduto a termini dell'art. 186, comma 5, codice strada, la Corte lo ha ricavato anche dalla circostanza che l'accertamento era stato richiesto proprio alla stregua degli elementi sintomatici tratti dalla stessa dinamica dell'incidente. La Corte territoriale, poi, ha condiviso la prognosi negativa operata dal primo giudice, quanto al benefici di legge, avuto riguardo alla gravità del fatto e alla circostanza che l'imputato annoverava un precedente specifico, per il quale aveva già goduto del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo così manifestato una proclività a commettere fatti della stessa specie, in assenza di elementi positivamente valutabili. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, senza contestare gli elementi fattuali emersi nel processo, si è limitato a ribadire che il documento dal quale è stato ricavato il superamento del tasso alcolemico nel sangue sarebbe stato utilizzato dal giudice senza che esso fosse ritualmente confluito nel fascicolo del dibattimento. Sul punto, tuttavia, deve tenersi conto che, nella specie, la PG aveva proceduto ai sensi dell'art. 186, comma 5, codice strada, non avendo effettuato accertamenti mediante etilometro, stanti le condizioni dell'imputato e avendo dunque optato per la richiesta dell'accertamento da parte dei sanitari del nosocomio ove il MERCATANTI era stato trasferito dal luogo dell'incidente. Né la parte ha allegato che l'analisi espletata fosse stata effettuata d'iniziativa da parte del personale sanitario, al di là di ciò che il caso medico richiedeva, precisazione necessaria a fronte del dato probatorio testimoniale, in forza del quale risulta che la PG aveva espressamente richiesto l'accertamento, cosicchè il motivo è anche aspecifico. Sul punto, pare sufficiente un richiamo all'orientamento consolidato di questa Sezione, per il quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 186, comma 5, cod. strada (sez. 4, n. 51284, del 10/10/2017, Lirussi, Rv. 271935; n. 49371 del 25/9/2018, C., Rv. 274039). Anche successivamente, peraltro, si è precisato, sempre in tema di obbligo di dare l'avviso di cui all'art. 114, disp. att. cod. proc. pen., strettamente correlato, tuttavia, a quello sottoposto all'esame dal ricorrente, che tale obbligo sussiste in caso di prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 186, comma 5, cod. strada (sez. 4, n. 11722 del 19/2/2019, EI/era, Rv. 275281; n. 8862 del 19/2/2020, Zanni, Rv. 278676). 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che l'hanno indotta a negare il beneficio invocato, rinviando alla personalità dell'imputato, siccome gravato da un precedente specifico, per il quale aveva già goduto dello stesso beneficio, formulando dunque una prognosi negativa in ordine alla sua capacità di astenersi in futuro dal porre in essere analoghe condotte. Non vi è alcuna manifesta illogicità in tale ragionamento, anche a fronte della dosimetria della pena, attestata al minimo edittale, trattandosi, intanto, di giudizi del tutto diversi (principio già più volte affermato dalla giurisprudenza, per esempio, con riferimento al rapporto tra le attenuanti generiche e la dosimetria della pena, come in sez. 4, n. 36532 del 15/9/2021, M., Rv. 281888 e sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, S., Rv. 272022 Ma, in maniera ancor più pertinente, questa Corte di legittimità ha già precisato, proprio in tema di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che non sussiste un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale, in quanto la prima va operata in base ai criteri di valutazione della gravità del reato, mentre la seconda si fonda su un giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura, sebbene un vizio di contraddittorietà della motivazione possa configurarsi nell'ipotesi in cui il giudice applichi il minimo edittale della pena, con riferimento alla gravità del fatto, e contestualmente neghi la sospensione condizionale della pena sempre in ragione della gravità dei fatti (sez. 2, n. 35185 del 21/9/2020, Cangiano, Rv. 280458). Ciò che, nella specie, non è avvenuto, avendo la Corte motivato il diniego del beneficio alla stregua del diverso parametro della personalità dell'imputato dedotta dal precedente annoverato. 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d