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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17905/2026

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ADO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigra,e, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo manifestamente infondato in quanto le circostanze attenuanti generiche sono state concesse co,. la sentenza di primo grado in regime di equivalenza con la recidiva (punto rispetto al quale, come risulta a pagina 3 della sentenza impugnata, il ricorrente non ha proposto appello); ) secondo motivo investe la determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame dee deduzioni difensive sul punto (si veda pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa de.- c ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coipa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dic P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ADO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigra,e, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo manifestamente infondato in quanto le circostanze attenuanti generiche sono state concesse co,. la sentenza di primo grado in regime di equivalenza con la recidiva (punto rispetto al quale, come risulta a pagina 3 della sentenza impugnata, il ricorrente non ha proposto appello); ) secondo motivo investe la determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame dee deduzioni difensive sul punto (si veda pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa de.- c ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coipa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dic P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17905/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris