CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15877/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA],n. 1696/16/16, depositata il 29/09/2016, notificata il 26/10/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], titolare diomonima ditta individuale, l’avviso di accertamento n. T8P010100740/12,con il quale contestava l’omessa presentazione, in relazione all’annod’imposta 2008, della dichiarazione dei redditi ai fini Irpef, Irap e Iva.Il contribuente aderiva, ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. n.218/1997, al p.v.c. precedentemente notificatogli, sicché l’UfficioNumero registro generale 27475/2016Numero sezionale 4288/2026Numero di raccolta generale 15877/2026Data pubblicazione 23/05/2026annullava l’avviso di accertamento e notificava l’atto di definizione n.T8PA10100361/2012.Avverso tale atto il contribuente, ritenendo che lo stesso fosseviziato sotto molteplici profili di merito, proponeva due istanze inautotutela, accolte in parte dall’Ufficio, che procedeva all’annullamentoparziale del predetto atto.Il contribuente impugnava, allora, dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Pisa, l’atto di definizione, lamentando un’errataquantificazione degli omessi versamenti Iva e delle relative sanzioni,nonché delle sanzioni ex art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997, oltre che il mancatoriconoscimento di parte delle ritenute d’acconto subite nell’anno d’imposta2008 e la mancata considerazione di tutta una serie di costi documentati.La CTP accoglieva integralmente il ricorso.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva ilgravame ritenendo non impugnabile l’atto di definizione.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi adun solo motivo articolato in due distinte doglianze.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto si deduce, da un lato, la violazione ofalsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto non impugnabile l’atto didefinizione a seguito di adesione al p.v.c., e, dall’altro, la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR omesso di esplicitare le ragionidi fatto e di diritto a sostegno della decisione assunta.2. La seconda doglianza è infondata.Numero registro generale 27475/2016Numero sezionale 4288/2026Numero di raccolta generale 15877/2026Data pubblicazione 23/05/20262.1 Per quanto attiene, invero, all’asserita omessa indicazione delleragioni della decisione, tale vizio non sussiste, in quanto la CTR, dopo averpremesso che il diniego dell’Amministrazione finanziaria di procedereall’annullamento in autotutela di un proprio atto può essere impugnatosolo per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non percontestare la fondatezza della pretesa tributaria ormai consolidata, hasostenuto che «il contribuente, dopo aver definito il pvc con atto definitivoed avere proposto due distinte e successive istanze di autotutela, anzichéproporre ricorso contro il rifiuto dell’ultima istanza, ha ritenuto di poterancora impugnare l’originario atto di definizione in contrasto con i principidi diritto sopra ricordati».In sostanza, la ratio della decisione consiste nella non impugnabilitàdell’atto di definizione per adesione al p.v.c., posto che il contribuenteavrebbe dovuto impugnare il (parziale) diniego dell’Ufficio avversol’istanza di autotutela.3. In ordine, invece, alla dedotta violazione di legge in cui sarebbeincorsa l’impugnata sentenza, violazione da intendersi riferita, come sievince dalle considerazioni sviluppate nell’articolazione del motivo, all’art.19 del d.lgs. n. 546/1992 - di cui il ricorrente propugna un’interpretazioneestensiva tale da ricomprendere, tra gli atti impugnabili, anche quello didefinizione oggetto di causa, sebbene non espressamente menzionatonell’elenco contenuto nella predetta norma -, la doglianza è fondata.3.1 Questa Corte ha statuito che, fermo il principio generale in virtùdel quale la definizione dell'accertamento con adesione, su istanza delcontribuente, determina l'intangibilità della pretesa erariale oggetto delconcordato intervenuto tra le parti, con la conseguente inammissibilità delricorso volto a contestare il relativo atto, deve tuttavia ammettersil'impugnabilità dell'atto di definizione quando non vi sia corrispondenza tragli importi in esso contenuti e quelli indicati nel processo verbale diconstatazione al quale egli aveva aderito, atteso che, diversamente,Numero registro generale 27475/2016Numero sezionale 4288/2026Numero di raccolta generale 15877/2026Data pubblicazione 23/05/2026verrebbero limitati i diritti del contribuente sanciti dall'art. 24 Cost., tenutoconto, peraltro, che l'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 si deve interpretareestensivamente, identificandosi tra gli atti impugnabili tutti quelli che, aprescindere dal loro nome, avanzino una pretesa tributaria nei confrontidel contribuente (Cass. 21/02/2020, n. 4566).Si è, altresì, precisato che, in tema di adesione al verbale diconstatazione, qualora questo presenti dei contenuti eterogenei, indicandosia contestazioni di carattere sostanziale sia profili che attengono adun'eventuale attività istruttoria di accertamento, l'adesione delcontribuente al contenuto integrale del verbale va riferita solo alla parte diesso che può dare luogo ad un accertamento parziale e, dunque, allarichiesta di una maggiore imposta, con la conseguenza che conl'impugnazione dell'atto di definizione dell'accertamento parziale puòessere fatta valere solo la mancata corrispondenza tra la maggioreimposta dovuta, secondo quanto emerge nel processo verbale diconstatazione, e l'importo indicato nell'atto di definizione. In sostanza, lostrumento della tutela giudiziaria avverso l’atto di definizione è utilizzabilesolo nel caso in cui il contribuente ravvisi degli errori in fase di liquidazionedel tributo da parte dell'amministrazione finanziaria, avendo questa noncorrettamente determinato una maggiore imposta dovuta in base allerisultanze del p.v.c., posto che, solo in tali circostanze, escludereun'autonoma impugnazione dell'atto di definizione significherebbeimpedire al contribuente di far valere le proprie ragioni in sedegiurisdizionale, con l'effetto che, pur in presenza di errori da partedell'Ufficio, si vedrebbe cristallizzata, senza alcuna possibilità di tutela,una pretesa erariale non legittima (Cass. 20/10/2021, n. 29036; Cass.14/06/2023, n. 17068).I confini della impugnabilità dell'atto di definizione si arrestano,quindi, sulla soglia della non contestabilità dei rilievi contenuti nelprocesso verbale relativi a ragioni di ordine sostanziale.Numero registro generale 27475/2016Numero sezionale 4288/2026Numero di raccolta generale 15877/2026Data pubblicazione 23/05/20263.2 Ai predetti principi la CTR non si è attenuta, avendo la stessaritenuto tout court non impugnabile l’atto di definizione, senza verificarese la pretesa impositiva con esso fatta valere fosse conforme, ed in chemisura, ai contenuti del p.v.c. al quale il contribuente aveva aderito,limitatamente, però, ad eventuali errori in fase di liquidazione del tributoda parte dell'amministrazione finanziaria.3.3 Né rileva quanto sostenuto dai giudici d’appello in ordine al fattoche il contribuente avrebbe dovuto impugnare, anziché l’atto didefinizione, il successivo diniego parziale di autotutela da partedell’amministrazione.In senso contrario a tale tesi, questa Corte ha statuito chel'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela ocomunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesacontenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cuiall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e non è quindi impugnabile, noncomportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi delcontribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancatatempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece,deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se diportata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass. 15/04/2016, n.7511; Cass. 06/07/2016, n. 13757; Cass. 14/12/2016, n. 25673; Cass.16/11/2018, n. 29595; Cass. 23/04/2024, n. 10947; Cass. 26/03/2025,n. 7985).4. In definitiva, il ricorso va accolto nei termini predetti, concassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, perchéproceda a nuovo giudizio alla luce degli enunciati principi e provveda,altresì, alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 27475/2016Numero sezionale 4288/2026Numero di raccolta generale 15877/2026Data pubblicazione 23/05/2026accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio,nonché alla liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]