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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30689/2021

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nte ORDINANZA I rrrE-RuotZlex sul ricorso iscritto al n. 22474/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia, n.344/10/2014 depositata il 14 febbraio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma della sentenza impugnata, veniva parzialmente accolto l'ap- pello della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., già Savi- no S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Bari n.155/22/2012 che, a sua volta, aveva parzialmen- te accolto previa riunione i quattro ricorsi introduttivi proposti dalla società e dai soci aventi ad oggetto rispettivamente un avviso di ac- certamento per Iva ed Irap per l'anno d'imposta 2007 e, quanto ai restanti tre avvisi di accertamento, l'Irpef corrispondente alla quota di reddito di partecipazione in capo a ciascun socio.

2. In particolare, la decisione di primo grado confermava l'impianto delle riprese ex articolo 39 comma primo lettera d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e rideterminava per l'anno d'imposta 2007 i maggiori ricavi della società, svolgente attività di ristorazione, in Euro 323.589,40 oltre interessi ai fini Iva e Irap, con conseguente rideterminazione an- che in capo ai soci del reddito di partecipazione ai fini Irpef, addizio- nali, oltre a sanzioni applicate al minimo.

3. A differenza dei giudici di primo grado, la CTR riteneva che l'impor- to rideterminato in Euro 537.931,80 fosse l'importo totale dei ricavi accertati per l'anno d'imposta 2007 in capo alla società, e che tale ri- determinazione sostituisse così tanto l'importo portato dall'atto impo- sitivo emesso nei confronti della società di persone, quanto quello in- dicato dai giudici di primo grado, demandando all'amministrazione fi- nanziaria il ricalcolo della misura delle riprese in capo a ciascun con- tribuente.

4. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate affida- to ad un unico motivo , mentre la società contribuente, unica evocata in giudizio non essendo stato notificato il ricorso anche ai soci, seb- bene fossero parti del giudizio di appello, non ha svolto difese.

Considerato che:

5. In via preliminare va rilevato d'ufficio che il ricorso è stato notifica- to alla sola società contribuente, ma non sono state evocate in giudi- zio tutte le parti del giudizio di appello, in particolare i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] già costituiti nel grado di giudizio avanti alla CTR.

La Corte osserva che il litisconsorzio non è solo processuale bensì anche sostanziale dal momento che oggetto di controversia sono imposte anche non armonizzate oggetto di un complessivo e unitario accertamento.

6. Ritenuto dunque di dover integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti non evocati in giudizio, P.Q.M.

La Corte dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Gu- glielmi Domenico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed assegna a tal fine termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordi- nanza.

Roma il 28 aprile 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA I rrrE-RuotZlex sul ricorso iscritto al n. 22474/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia, n.344/10/2014 depositata il 14 febbraio 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma della sentenza impugnata, veniva parzialmente accolto l'ap- pello della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., già Savi- no S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Bari n.155/22/2012 che, a sua volta, aveva parzialmen- te accolto previa riunione i quattro ricorsi introduttivi proposti dalla società e dai soci aventi ad oggetto rispettivamente un avviso di ac- certamento per Iva ed Irap per l'anno d'imposta 2007 e, quanto ai restanti tre avvisi di accertamento, l'Irpef corrispondente alla quota di reddito di partecipazione in capo a ciascun socio. 2. In particolare, la decisione di primo grado confermava l'impianto delle riprese ex articolo 39 comma primo lettera d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e rideterminava per l'anno d'imposta 2007 i maggiori ricavi della società, svolgente attività di ristorazione, in Euro 323.589,40 oltre interessi ai fini Iva e Irap, con conseguente rideterminazione an- che in capo ai soci del reddito di partecipazione ai fini Irpef, addizio- nali, oltre a sanzioni applicate al minimo. 3. A differenza dei giudici di primo grado, la CTR riteneva che l'impor- to rideterminato in Euro 537.931,80 fosse l'importo totale dei ricavi accertati per l'anno d'imposta 2007 in capo alla società, e che tale ri- determinazione sostituisse così tanto l'importo portato dall'atto impo- sitivo emesso nei confronti della società di persone, quanto quello in- dicato dai giudici di primo grado, demandando all'amministrazione fi- nanziaria il ricalcolo della misura delle riprese in capo a ciascun con- tribuente. 4. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate affida- to ad un unico motivo , mentre la società contribuente, unica evocata in giudizio non essendo stato notificato il ricorso anche ai soci, seb- bene fossero parti del giudizio di appello, non ha svolto difese. Considerato che: 5. In via preliminare va rilevato d'ufficio che il ricorso è stato notifica- to alla sola società contribuente, ma non sono state evocate in giudi- zio tutte le parti del giudizio di appello, in particolare i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] già costituiti nel grado di giudizio avanti alla CTR. La Corte osserva che il litisconsorzio non è solo processuale bensì anche sostanziale dal momento che oggetto di controversia sono imposte anche non armonizzate oggetto di un complessivo e unitario accertamento. 6. Ritenuto dunque di dover integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti non evocati in giudizio, P.Q.M. La Corte dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Gu- glielmi Domenico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed assegna a tal fine termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordi- nanza. Roma il 28 aprile 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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