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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 agosto 2026

Cassazione n. 24716/2026

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fesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026CANDIOTTI ROBERTO e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 74/B, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti e ricorrenti incidentali –avverso la sentenza n. 1223/2021 della CORTE DI APPELLO diANCONA, depositata in data 06/12/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Meduni, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per partecontroricorrenteCon atto di citazione notificato il 21.3.2013 [OSCURATO:PERSONA] eevocavano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi ilTribunale di Pesaro, chiedendo la condanna della convenuta adarretrare alcune opere realizzate in violazione delle normative in temadi distanze, in particolare consistenti nella sopraelevazione del lorofabbricato, ospitante l’[OSCURATO:PERSONA], nella realizzazione di sporgenze ebalconi, nell’apertura e modifica di luci e vedute prospicienti laproprietà degli attori, nella struttura metallica realizzata sul lato maredella costruzione di parte convenuta, nonché al risarcimento del danno.Si costituiva la società convenuta, resistendo alla domanda.Con sentenza n. 102/2017 il Tribunale accoglieva in parte ladomanda, ordinando alla società convenuta di demolire lasopraelevazione del fronte del proprio edificio, di un vano tecnicoNumero registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026realizzato all’attico e dei balconi sulla parete prospiciente l’HotelEuropa, rigettandola nel resto.Avverso tale decisione ha proposto appello la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]Si sono costituiti in seconde cure gli originari attori, resistendo algravame.Con la sentenza impugnata, n. 1342/2021, la Corte di Appello diAncona ha parzialmente accolto il gravame, ordinando alla parteappellante di arretrare la sopraelevazione del fronte del proprio edificiosino a tre metri dal fabbricato degli originari attori ed i balconi sino alladistanza di 1,5 metri dal confine, confermando, nel resto, la decisionedi prime cure.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],spiegando a loro volta ricorso incidentale affidato a due motivi.In prossimità della pubblica udienza, il P.G. ha depositatorequisitoria scritta e ambo le parti hanno depositato memoria.Alla pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona delsostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto delricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale; l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ruggeri, per parte ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento delricorso principale e il rigetto di quello incidentale; e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Meduni, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la partecontroricorrente e ricorrente incidentale, che ha invocato invecel’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso principale el’accoglimento di quello incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026Con il primo motivo del ricorso principale, la società ricorrentelamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., e violazione dell’art. 2712 c.c., perché laCorte di Appello non avrebbe tenuto conto del principio di prevenzione,ritenendo erroneamente inammissibile la produzione documentaleoperata in seconde cure dall’odierna società ricorrente.La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.In particolare, essa è infondata con riferimento alla doglianzaconcernente il mancato esame dei documenti prodotti dalla societàricorrente solo in grado di appello.

La Corte di Appello ha infattievidenziato, in proposito, che tali documenti –rappresentati da una fotostorica del 1932, che rappresenterebbe l’[OSCURATO:PERSONA] a quella data, dauna scrittura privata intercorsa tra i proprietari Candiotti e Terenzi nel1998 e da una relazione tecnica sempre del 1998– non potevano essereritenuti ammissibili in difetto di prova della impossibilità di produrli nelprimo grado del giudizio per causa non imputabile alla parte appellante.Trattasi di statuizione che non viene superata dalla censura in esame,con la quale la società ricorrente non precisa in alcun modo i motivi peri quali i detti documenti non avrebbero potuto essere prodotti già inprime cure.Non soccorre, a favore del ricorrente, il criterio dellaindispensabilità dei documenti di cui anzidetto ai fini della decisione,poiché il giudizio di appello è iniziato nel 2017, e dunque dopo lamodifica dell’art. 345 c.p.c. operata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito,con modificazioni, in legge n. 134 del 2012.

Di conseguenza, laproduzione di documenti, ancorché decisivi, è preclusa in seconde cure,a meno che non sia provata l’impossibilità della parte, senza colpa, didepositarli in primo grado.

Nella fattispecie, la fotografia sulla quale lasocietà ricorrente fonda la propria doglianza risale agli anni trenta eNumero registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026non v’è alcuna prova che essa non potesse essere prodotta nel corsodel giudizio di prime cure.Nel resto, la doglianza in esame è inammissibile.La Corte di Appello ha infatti ritenuto che le prove in atti nonconsentissero di accertare quale, tra i due edifici, fosse stato eretto perprimo, e di conseguenza non ha fatto applicazione del criterio dellaprevenzione.

Trattasi di statuizione di merito, fondata sulla valutazionedel fatto e delle prove, alla quale l’odierna parte ricorrente contrapponeuna lettura alternativa delle risultanze istruttorie, trascurando diconsiderare che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanzadi revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di meritotesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea allanatura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Né è possibile proporre unapprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadireil principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni deitestimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sullacredibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite chequello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti irilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L,Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass.Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).Con il secondo motivo, la società ricorrente principale denunzia laviolazione o falsa applicazione dell’art. 873 c.c., con riferimento all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per mancata applicazione, da parte delgiudice di appello, del principio della prevenzione in favore della societàricorrente.La censura è inammissibile per le medesime considerazioni espostein occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso.Non essendo stato possibile accertare quale dei due edifici fossestato eretto per primo, la Corte distrettuale non ha applicato il criteriodella prevenzione ed ha considerato che la sopraelevazione dell’HotelThea costituisse nuova costruzione e fosse, in quanto tale, soggetta alrispetto delle norme in tema di distanze.Tale statuizione non viene adeguatamente attinta dalla doglianza inesame, con la quale la parte ricorrente si diffonde sulla natura legittimadell’edificazione realizzata, in quanto debitamente autorizzata dalleautorità locali, e sostiene dunque che essa non sarebbe altro chel’esercizio di un diritto derivante dalla preesistenza dell’edificioospitante l’[OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello oggi occupato dall’[OSCURATO:PERSONA],di proprietà dei Candiotti.

In tal modo, la doglianza rimane incentratasul presupposto della prevenzione, e dunque non dialoga con la ratiodella decisione impugnata, poiché non contiene una specificacontestazione del fatto che la sopraelevazione costituisca una nuovacostruzione e sia quindi, soggetta al rispetto delle norme sulle distanze.Con il terzo motivo, la parte ricorrente si duole della violazione ofalsa applicazione degli artt. 905 e 906 c.c., in relazione all’art. 360,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omessodi considerare che le norme in tema di distanze per l’apertura di luci evedute non si applicano quando esiste una via pubblica sulla quale essesi aprono, anche se essa non è posta a separazione dei due fondi.Inoltre, nel caso di specie alcune delle ringhiere poste sulla facciatadell’edificio dell’[OSCURATO:PERSONA] non costituirebbero balconi perché postedirettamente sui marcapiani e dunque non sporgenti rispetto allasagoma preesistente dell’edificio.

Infine, alcune delle apertureavrebbero solo funzione illuminante, e non consentirebbero vedute.La censura è inammissibile.Con essa, infatti, si propone una lettura del compendio istruttorioe delle risultanze di fatto diversa, ed alternativa, rispetto a quellaprescelta dalla Corte distrettuale.

Valgono, dunque, le considerazionigià espresse in occasione dello scrutinio della prima doglianza.

Peraltro,va osservato che il giudice del gravame è pervenuto alla propriadecisione sulla scorta di una motivazione non viziata da apparenza, néda irriducibile contrasto logico, idonea ad integrare il cd. minimocostituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dalgiudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, inmotivazione, Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv.666639).In definitiva, dunque, il ricorso principale va rigettato.Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale, con il primodi esso i Candiotti lamentano la violazione o falsa applicazione degliartt. 115, 183 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente riformatola decisione di prime cure, sostituendo l’ordine di demolizione dellasopraelevazione del fronte del fabbricato dell’[OSCURATO:PERSONA] e dei balconiNumero registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026aperti sulla parete antistante l’edificio dell’[OSCURATO:PERSONA] con quello diarretramento di dette opere sino alla distanza di 3 metri dal fabbricatofrontistante, quanto alla sopraelevazione, e di 1,5 metri dal confine,quanto ai balconi.

Secondo i ricorrenti incidentali, la Corte distrettualeavrebbe posto a base della propria decisione il piano particolareggiatoapprovato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], nonostante esso non fossestato tempestivamente prodotto dalla società odierna ricorrenteprincipale; tale statuizione sarebbe erronea poiché il principio iura novitcuria non opererebbe per gli strumenti urbanistici locali e le lorovicende.La censura è infondata.Va ribadito, al riguardo, il principio secondo cui “Le prescrizioni deipiani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali ediliziche disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo aiconfini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore dinorme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta algiudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisirne conoscenzad'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte” (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020, Rv. 657089; conf.

Cass.Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010, Rv. 613402; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 25501 del 02/12/2014, Rv. 633744; Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022, Rv. 664191).

Nella fattispecie, ilpiano particolareggiato, in quanto strumento astrattamente idoneo arientrare nell’ipotesi disciplinata dall’art. 9, ultimo comma, del D.M. n.1444 del 1968, costituisce norma integrativa della disciplina generalein tema di distanze, poiché mediante esso possono essere introdottederoghe per gruppi di edifici.

Sotto questo profilo, dunque, essosoggiace allo stesso regime previsto per i regolamenti locali, e dunqueanche per esso opera il principio generale dello iura novit curia.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti incidentali si dolgonodella violazione e falsa applicazione degli artt. 872, 873 c.c. e 9 delD.M. n. 1444 del 1968, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente individuato ladistanza applicabile al caso di specie facendo riferimento al pianoparticolareggiato del Comune di [OSCURATO:PERSONA] approvato condeliberazione del Consiglio comunale n. 124 del 1995, secondo il qualela distanza minima per gli interventi di ampliamento volumetrico dellestrutture ricettive è pari a 1,5 metri dal confine e a 3 metri tra ifabbricati.

Secondo i ricorrenti incidentali, il piano particolareggiato dicui anzidetto sarebbe stato approvato sulla base della legge n. 31 del1979 della Regione Marche, dichiarata incostituzionale con sentenzadella Corte Costituzionale n.6 del 2013, e dunque il giudice di meritoavrebbe dovuto applicare le distanze rispettivamente previste, dalcodice civile, quanto al confine tra i fondi e dall’art. 9 del D.M. n. 1444del 1968, quanto ai fabbricati frontistanti.La censura è parzialmente fondata.Va rilevato che l’art. 9, ultimo comma, del D.M. n. 1444 del 1968prevede che “Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate neiprecedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto dipiani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioniplanovolumetriche”.

La norma è stata interpretata da questa Corte nelsenso che “… la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale,realizzata dagli strumenti urbanistici regionali, anche da parte delleRegioni a Statuto speciale, deve ritenersi legittima quando facciariferimento a una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") che sianooggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate conprevisioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettualetale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varieNumero registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e sianofinalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone,poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governodel territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinantiisolatamente intesi” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20188 del 25/07/2019,Rv. 654979; conf.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9804 del 11/04/2024,Rv. 670736).

Il piano particolareggiato, dunque, deve riferirsi ad unospecifico ambito territoriale, al cui interno sia ritenuto necessariouniformare le costruzioni secondo determinati standard e criteri.Nel caso di specie, la Corte di Appello ha affermato che “ … ilComune di [OSCURATO:PERSONA] all’epoca della sopraelevazione dell’[OSCURATO:PERSONA] era dotato di un [OSCURATO:PERSONA] per le attività ricettive delterritorio comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n.124 del 1995, che all’art. 5 stabiliva che la distanza minima era di ml1,50 dai confini e di ml 3 tra fabbricati ed all’art. 9, nell’individuare lestrutture che potevano usufruire di completamento volumetrico eampliamento volumetrico per servizi collettivi e per aumento diricettività, vi includeva espressamente l’[OSCURATO:PERSONA].

Le stesseprescrizioni in materia di distanze sono poi state confermate anche nelpiano particolareggiato per le attività ricettive del territorio comunaleapprovato con delibera del Consiglio comunale n. 24 del 2004” (cfr.pag. 9 della sentenza impugnata).Tale passaggio della motivazione non chiarisce se il pianoparticolareggiato approvato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] si riferisse aduno specifico ambito territoriale, né se in esso fossero compresiambedue gli edifici interessati, e non soltanto quello dell’odiernasocietà ricorrente principale.

A tal riguardo, va evidenziato che laderoga al regime generale delle distanze, ammessa dall’ultimo commadell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, può operare soltanto a condizioneNumero registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026che l’ente locale si doti di uno strumento urbanistico con il quale vengaindividuata una particolare area, o uno specifico gruppo di edifici, aiquali si applichi il regime derogatorio.

L’individuazione degli edificicoinvolti può anche essere fondata sulla loro destinazione ad attivitàricettiva, a condizione però che sia determinato il contesto territorialespecifico in cui il piano particolareggiato deve applicarsi.Inoltre, la sentenza impugnata non consente di verificare se, inconcreto, all’intervento realizzato dalla ricorrente principale siaapplicabile, ed in caso affermativo in quale misura, la disciplina di cuiall’art. 2, comma 1 ter, del D.P.R. n. 380 del 2001, come modificato dalD.L. n. 76 del 2020, secondo cui la coincidenza dell’area di sedime delvecchio e del nuovo organismo edilizio costituisce circostanzasufficiente a rendere legittima la sopraelevazione, a condizione che ilnuovo organismo edilizio sia rispettoso delle distanze preesistenti.Inoltre, in epoca successiva al deposito della sentenza impugnataè intervenuta la legge 24 luglio 2024, n. 105, di conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recantedisposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.L’art. 1, primo comma, di tale normativa sopravvenuta prevedetestualmente che: “1.

Al testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguentimodificazioni:(0a) all'articolo 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:"1-quater.

Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativalimitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero deisottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedureprevisti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recuperoNumero registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e daiconfini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigentiall'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportatemodifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, comedelimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezzamassima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto lacostruzione.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali piùfavorevoli".Si pone, dunque, il problema del coordinamento dell’affermazionedella Corte di Appello, secondo cui la sopraelevazione realizzata dallasocietà ricorrente principale sia assoggettata al rispetto delle normesulle distanze, e segnatamente del D.M. n. 1444 del 1968, con dettanormativa sopravvenuta, di maggior favore per la [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]Alla luce della legislazione nazionale più favorevole medio temporeintervenuta, occorre quindi procedere anche alla verifica dellaconfigurabilità, o meno, dell’intervento in contestazione sub specie dinuova costruzione e della sua assoggettabilità, o meno, alle norme intema di distanze.In definitiva, va rigettato il primo motivo del ricorso incidentale,mentre va accolto il secondo motivo, con le precisazioni dianzienunciate.

Il giudice del rinvio, di conseguenza, dovrà procedere ad unrinnovato esame della fattispecie, tenendo conto dei limiti di operativitàdella deroga prevista dall’ultimo comma dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del1968, come precisati in motivazione, e della normativa sopravvenuta.La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione allacensura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Ancona, indifferente composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aquello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorsoincidentale.

Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa lasentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa,anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte diAppello di Ancona, in differente composizione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 7 luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA] ESTENSOREStefano Oliva

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026CANDIOTTI ROBERTO e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 74/B, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti e ricorrenti incidentali –avverso la sentenza n. 1223/2021 della CORTE DI APPELLO diANCONA, depositata in data 06/12/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Meduni, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per partecontroricorrenteCon atto di citazione notificato il 21.3.2013 [OSCURATO:PERSONA] eevocavano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi ilTribunale di Pesaro, chiedendo la condanna della convenuta adarretrare alcune opere realizzate in violazione delle normative in temadi distanze, in particolare consistenti nella sopraelevazione del lorofabbricato, ospitante l’[OSCURATO:PERSONA], nella realizzazione di sporgenze ebalconi, nell’apertura e modifica di luci e vedute prospicienti laproprietà degli attori, nella struttura metallica realizzata sul lato maredella costruzione di parte convenuta, nonché al risarcimento del danno.Si costituiva la società convenuta, resistendo alla domanda.Con sentenza n. 102/2017 il Tribunale accoglieva in parte ladomanda, ordinando alla società convenuta di demolire lasopraelevazione del fronte del proprio edificio, di un vano tecnicoNumero registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026realizzato all’attico e dei balconi sulla parete prospiciente l’HotelEuropa, rigettandola nel resto.Avverso tale decisione ha proposto appello la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]Si sono costituiti in seconde cure gli originari attori, resistendo algravame.Con la sentenza impugnata, n. 1342/2021, la Corte di Appello diAncona ha parzialmente accolto il gravame, ordinando alla parteappellante di arretrare la sopraelevazione del fronte del proprio edificiosino a tre metri dal fabbricato degli originari attori ed i balconi sino alladistanza di 1,5 metri dal confine, confermando, nel resto, la decisionedi prime cure.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],spiegando a loro volta ricorso incidentale affidato a due motivi.In prossimità della pubblica udienza, il P.G. ha depositatorequisitoria scritta e ambo le parti hanno depositato memoria.Alla pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona delsostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto delricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale; l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ruggeri, per parte ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento delricorso principale e il rigetto di quello incidentale; e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Meduni, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la partecontroricorrente e ricorrente incidentale, che ha invocato invecel’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso principale el’accoglimento di quello incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026Con il primo motivo del ricorso principale, la società ricorrentelamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., e violazione dell’art. 2712 c.c., perché laCorte di Appello non avrebbe tenuto conto del principio di prevenzione,ritenendo erroneamente inammissibile la produzione documentaleoperata in seconde cure dall’odierna società ricorrente.La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.In particolare, essa è infondata con riferimento alla doglianzaconcernente il mancato esame dei documenti prodotti dalla societàricorrente solo in grado di appello. La Corte di Appello ha infattievidenziato, in proposito, che tali documenti –rappresentati da una fotostorica del 1932, che rappresenterebbe l’[OSCURATO:PERSONA] a quella data, dauna scrittura privata intercorsa tra i proprietari Candiotti e Terenzi nel1998 e da una relazione tecnica sempre del 1998– non potevano essereritenuti ammissibili in difetto di prova della impossibilità di produrli nelprimo grado del giudizio per causa non imputabile alla parte appellante.Trattasi di statuizione che non viene superata dalla censura in esame,con la quale la società ricorrente non precisa in alcun modo i motivi peri quali i detti documenti non avrebbero potuto essere prodotti già inprime cure.Non soccorre, a favore del ricorrente, il criterio dellaindispensabilità dei documenti di cui anzidetto ai fini della decisione,poiché il giudizio di appello è iniziato nel 2017, e dunque dopo lamodifica dell’art. 345 c.p.c. operata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito,con modificazioni, in legge n. 134 del 2012. Di conseguenza, laproduzione di documenti, ancorché decisivi, è preclusa in seconde cure,a meno che non sia provata l’impossibilità della parte, senza colpa, didepositarli in primo grado. Nella fattispecie, la fotografia sulla quale lasocietà ricorrente fonda la propria doglianza risale agli anni trenta eNumero registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026non v’è alcuna prova che essa non potesse essere prodotta nel corsodel giudizio di prime cure.Nel resto, la doglianza in esame è inammissibile.La Corte di Appello ha infatti ritenuto che le prove in atti nonconsentissero di accertare quale, tra i due edifici, fosse stato eretto perprimo, e di conseguenza non ha fatto applicazione del criterio dellaprevenzione. Trattasi di statuizione di merito, fondata sulla valutazionedel fatto e delle prove, alla quale l’odierna parte ricorrente contrapponeuna lettura alternativa delle risultanze istruttorie, trascurando diconsiderare che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanzadi revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di meritotesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea allanatura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre unapprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadireil principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni deitestimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sullacredibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite chequello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti irilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L,Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass.Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).Con il secondo motivo, la società ricorrente principale denunzia laviolazione o falsa applicazione dell’art. 873 c.c., con riferimento all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per mancata applicazione, da parte delgiudice di appello, del principio della prevenzione in favore della societàricorrente.La censura è inammissibile per le medesime considerazioni espostein occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso.Non essendo stato possibile accertare quale dei due edifici fossestato eretto per primo, la Corte distrettuale non ha applicato il criteriodella prevenzione ed ha considerato che la sopraelevazione dell’HotelThea costituisse nuova costruzione e fosse, in quanto tale, soggetta alrispetto delle norme in tema di distanze.Tale statuizione non viene adeguatamente attinta dalla doglianza inesame, con la quale la parte ricorrente si diffonde sulla natura legittimadell’edificazione realizzata, in quanto debitamente autorizzata dalleautorità locali, e sostiene dunque che essa non sarebbe altro chel’esercizio di un diritto derivante dalla preesistenza dell’edificioospitante l’[OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello oggi occupato dall’[OSCURATO:PERSONA],di proprietà dei Candiotti. In tal modo, la doglianza rimane incentratasul presupposto della prevenzione, e dunque non dialoga con la ratiodella decisione impugnata, poiché non contiene una specificacontestazione del fatto che la sopraelevazione costituisca una nuovacostruzione e sia quindi, soggetta al rispetto delle norme sulle distanze.Con il terzo motivo, la parte ricorrente si duole della violazione ofalsa applicazione degli artt. 905 e 906 c.c., in relazione all’art. 360,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omessodi considerare che le norme in tema di distanze per l’apertura di luci evedute non si applicano quando esiste una via pubblica sulla quale essesi aprono, anche se essa non è posta a separazione dei due fondi.Inoltre, nel caso di specie alcune delle ringhiere poste sulla facciatadell’edificio dell’[OSCURATO:PERSONA] non costituirebbero balconi perché postedirettamente sui marcapiani e dunque non sporgenti rispetto allasagoma preesistente dell’edificio. Infine, alcune delle apertureavrebbero solo funzione illuminante, e non consentirebbero vedute.La censura è inammissibile.Con essa, infatti, si propone una lettura del compendio istruttorioe delle risultanze di fatto diversa, ed alternativa, rispetto a quellaprescelta dalla Corte distrettuale. Valgono, dunque, le considerazionigià espresse in occasione dello scrutinio della prima doglianza. Peraltro,va osservato che il giudice del gravame è pervenuto alla propriadecisione sulla scorta di una motivazione non viziata da apparenza, néda irriducibile contrasto logico, idonea ad integrare il cd. minimocostituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dalgiudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, inmotivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv.666639).In definitiva, dunque, il ricorso principale va rigettato.Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale, con il primodi esso i Candiotti lamentano la violazione o falsa applicazione degliartt. 115, 183 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente riformatola decisione di prime cure, sostituendo l’ordine di demolizione dellasopraelevazione del fronte del fabbricato dell’[OSCURATO:PERSONA] e dei balconiNumero registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026aperti sulla parete antistante l’edificio dell’[OSCURATO:PERSONA] con quello diarretramento di dette opere sino alla distanza di 3 metri dal fabbricatofrontistante, quanto alla sopraelevazione, e di 1,5 metri dal confine,quanto ai balconi. Secondo i ricorrenti incidentali, la Corte distrettualeavrebbe posto a base della propria decisione il piano particolareggiatoapprovato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], nonostante esso non fossestato tempestivamente prodotto dalla società odierna ricorrenteprincipale; tale statuizione sarebbe erronea poiché il principio iura novitcuria non opererebbe per gli strumenti urbanistici locali e le lorovicende.La censura è infondata.Va ribadito, al riguardo, il principio secondo cui “Le prescrizioni deipiani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali ediliziche disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo aiconfini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore dinorme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta algiudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisirne conoscenzad'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte” (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020, Rv. 657089; conf. Cass.Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010, Rv. 613402; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 25501 del 02/12/2014, Rv. 633744; Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022, Rv. 664191). Nella fattispecie, ilpiano particolareggiato, in quanto strumento astrattamente idoneo arientrare nell’ipotesi disciplinata dall’art. 9, ultimo comma, del D.M. n.1444 del 1968, costituisce norma integrativa della disciplina generalein tema di distanze, poiché mediante esso possono essere introdottederoghe per gruppi di edifici. Sotto questo profilo, dunque, essosoggiace allo stesso regime previsto per i regolamenti locali, e dunqueanche per esso opera il principio generale dello iura novit curia.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti incidentali si dolgonodella violazione e falsa applicazione degli artt. 872, 873 c.c. e 9 delD.M. n. 1444 del 1968, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente individuato ladistanza applicabile al caso di specie facendo riferimento al pianoparticolareggiato del Comune di [OSCURATO:PERSONA] approvato condeliberazione del Consiglio comunale n. 124 del 1995, secondo il qualela distanza minima per gli interventi di ampliamento volumetrico dellestrutture ricettive è pari a 1,5 metri dal confine e a 3 metri tra ifabbricati. Secondo i ricorrenti incidentali, il piano particolareggiato dicui anzidetto sarebbe stato approvato sulla base della legge n. 31 del1979 della Regione Marche, dichiarata incostituzionale con sentenzadella Corte Costituzionale n.6 del 2013, e dunque il giudice di meritoavrebbe dovuto applicare le distanze rispettivamente previste, dalcodice civile, quanto al confine tra i fondi e dall’art. 9 del D.M. n. 1444del 1968, quanto ai fabbricati frontistanti.La censura è parzialmente fondata.Va rilevato che l’art. 9, ultimo comma, del D.M. n. 1444 del 1968prevede che “Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate neiprecedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto dipiani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioniplanovolumetriche”. La norma è stata interpretata da questa Corte nelsenso che “… la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale,realizzata dagli strumenti urbanistici regionali, anche da parte delleRegioni a Statuto speciale, deve ritenersi legittima quando facciariferimento a una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") che sianooggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate conprevisioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettualetale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varieNumero registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e sianofinalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone,poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governodel territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinantiisolatamente intesi” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20188 del 25/07/2019,Rv. 654979; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9804 del 11/04/2024,Rv. 670736). Il piano particolareggiato, dunque, deve riferirsi ad unospecifico ambito territoriale, al cui interno sia ritenuto necessariouniformare le costruzioni secondo determinati standard e criteri.Nel caso di specie, la Corte di Appello ha affermato che “ … ilComune di [OSCURATO:PERSONA] all’epoca della sopraelevazione dell’[OSCURATO:PERSONA] era dotato di un [OSCURATO:PERSONA] per le attività ricettive delterritorio comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n.124 del 1995, che all’art. 5 stabiliva che la distanza minima era di ml1,50 dai confini e di ml 3 tra fabbricati ed all’art. 9, nell’individuare lestrutture che potevano usufruire di completamento volumetrico eampliamento volumetrico per servizi collettivi e per aumento diricettività, vi includeva espressamente l’[OSCURATO:PERSONA]. Le stesseprescrizioni in materia di distanze sono poi state confermate anche nelpiano particolareggiato per le attività ricettive del territorio comunaleapprovato con delibera del Consiglio comunale n. 24 del 2004” (cfr.pag. 9 della sentenza impugnata).Tale passaggio della motivazione non chiarisce se il pianoparticolareggiato approvato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] si riferisse aduno specifico ambito territoriale, né se in esso fossero compresiambedue gli edifici interessati, e non soltanto quello dell’odiernasocietà ricorrente principale. A tal riguardo, va evidenziato che laderoga al regime generale delle distanze, ammessa dall’ultimo commadell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, può operare soltanto a condizioneNumero registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026che l’ente locale si doti di uno strumento urbanistico con il quale vengaindividuata una particolare area, o uno specifico gruppo di edifici, aiquali si applichi il regime derogatorio. L’individuazione degli edificicoinvolti può anche essere fondata sulla loro destinazione ad attivitàricettiva, a condizione però che sia determinato il contesto territorialespecifico in cui il piano particolareggiato deve applicarsi.Inoltre, la sentenza impugnata non consente di verificare se, inconcreto, all’intervento realizzato dalla ricorrente principale siaapplicabile, ed in caso affermativo in quale misura, la disciplina di cuiall’art. 2, comma 1 ter, del D.P.R. n. 380 del 2001, come modificato dalD.L. n. 76 del 2020, secondo cui la coincidenza dell’area di sedime delvecchio e del nuovo organismo edilizio costituisce circostanzasufficiente a rendere legittima la sopraelevazione, a condizione che ilnuovo organismo edilizio sia rispettoso delle distanze preesistenti.Inoltre, in epoca successiva al deposito della sentenza impugnataè intervenuta la legge 24 luglio 2024, n. 105, di conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recantedisposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.L’art. 1, primo comma, di tale normativa sopravvenuta prevedetestualmente che: “1. Al testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguentimodificazioni:(0a) all'articolo 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:"1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativalimitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero deisottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedureprevisti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recuperoNumero registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e daiconfini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigentiall'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportatemodifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, comedelimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezzamassima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto lacostruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali piùfavorevoli".Si pone, dunque, il problema del coordinamento dell’affermazionedella Corte di Appello, secondo cui la sopraelevazione realizzata dallasocietà ricorrente principale sia assoggettata al rispetto delle normesulle distanze, e segnatamente del D.M. n. 1444 del 1968, con dettanormativa sopravvenuta, di maggior favore per la [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]Alla luce della legislazione nazionale più favorevole medio temporeintervenuta, occorre quindi procedere anche alla verifica dellaconfigurabilità, o meno, dell’intervento in contestazione sub specie dinuova costruzione e della sua assoggettabilità, o meno, alle norme intema di distanze.In definitiva, va rigettato il primo motivo del ricorso incidentale,mentre va accolto il secondo motivo, con le precisazioni dianzienunciate. Il giudice del rinvio, di conseguenza, dovrà procedere ad unrinnovato esame della fattispecie, tenendo conto dei limiti di operativitàdella deroga prevista dall’ultimo comma dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del1968, come precisati in motivazione, e della normativa sopravvenuta.La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione allacensura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Ancona, indifferente composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14238/2022Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 24716/2026Data pubblicazione 19/08/2026Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aquello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorsoincidentale. Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa lasentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa,anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte diAppello di Ancona, in differente composizione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 7 luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA] ESTENSOREStefano Oliva
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