CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34677/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che+rerrUrTettiscrettreriend o [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del primo e del secondo motivo di ricorso e, in accoglimento del terzo motivo, assorbito il quarto, chiede che la Corte annulli con rinvio il provvedimento impugnato con riferimento al terzo motivo, per l'ulteriore corso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 29 settembre 2023, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Fermo, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli e ha confermato la condanna alla pena di anni tre e mesi due di reclusione e alle pene accessorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] chiamato a rispondere, n.q. di socio e legale rappresentante della Elpisuole s.r.I., dichiarata fallita il 30 dicembre 2014, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva per avere, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, distratto somme per un ammontare complessivo di euro 658.800,00 mediante la restituzione, effettuata in un periodo di dissesto della società, a sé medesimo e all'altro socio, [OSCURATO:PERSONA], di finanziamenti da essi in precedenza concessi alla società mediante versamenti di contanti in conto capitale. In particolare, nel periodo 2004-2008, la società aveva restituito al socio [OSCURATO:PERSONA] euro 105.760,00 e al socio [OSCURATO:PERSONA] euro 553.040,00. Il ricorrente è stato altresì condannato per aver distratto, nella predetta qualità, euro 130.059,08 dalle casse della società fallita, mediante emissione di assegni bancari e prelevamento di denaro contante. 2. L'imputato affida il proprio ricorso a quattro motivi, qui riportati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo si duole dell' inosservanza della legge e della mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità delle scritture contabili. In particolare, lamenta la contraddittorietà tra quanto emerge dai dati contabili evidenziati nella relazione del curatore e la deposizione di quest'ultimo resa in dibattimento e sostiene che, ad un attento esame di tali risultanze istruttorie, al più sarebbe risultato commesso il reato di false comunicazioni sociali, non contestato e ventilato dal curatore alle pagine 22-25 della relazione, e non quello di bancarotta patrimoniale distrattiva in quanto dalle scritture contabili risulterebbero versamenti dei soci in realtà mai effettuati e, pertanto, mai restituiti. Deduce inoltre che la società fallita si sarebbe avvalsa negli anni di un sistema di autofinanziamento finalizzato alla copertura delle perdite per ingenerare la percezione di un equilibrio finanziario non corrispondente al vero; una volta coperte le perdite, seguivano, come risulterebbe dalle pagg. 23 e 24 della relazione, annotazioni per rimborso finanziamenti così ingenerandosi una continua movimentazione in entrata e in uscita non corrispondente alla realtà. 2.2. Con il secondo motivo deduce che, anche qualora si volessero ritenere attendibili le scritture contabili, sarebbe stata violata la legge fallimentare per essere stata qualificata la bancarotta come distrattiva e non, al più, come preferenziale non essendo stata dimostrata la natura di versamenti in conto capitale i quali soli, a differenza dei versamenti a titolo di mutuo, non obbligano la società alla restituzione. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge e la totale mancanza di motivazione in relazione alle censure mosse avverso la condanna per il reato di cui al capo B). 2.4. Con il quarto motivo lamenta sempre la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito indicati. 2. E' inammissibile il primo motivo. Il ricorrente si duole del travisamento della deposizione del curatore e della relazione fallimentare ex art. 33 I.fall. e deduce che, ad una attenta lettura di tali atti, risulterebbe commesso al più il reato di false comunicazioni sociali non essendo stati indicati nella contabilità i versamenti dei soci in conto capitale, in realtà mai effettuati e, quindi, non restituiti. Tali censure si sviluppano sul piano del fatto, non consentito in questa sede, e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dalla Corte d'appello e non a rilevare un vizio rientrante tra quelli delineati nell'art.606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/21'006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). A fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte distrettuale, il ricorso poi non offre, come impone l'osservanza del principio di autosufficienza (ex multis, Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Tagliente, Rv. 236689), la compiuta rappresentazione e dimostrazione (attesa la mancata allegazione al ricorso degli atti richiamati e non ritualmente indicati ex art. 165- bis disp. att. cod. proc. pen.) di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 25117, del 14/7/2006, Stojanovic, Rv. n. 234167; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musunneci, Rv. 237207). 3. E' infondato il secondo motivo. Con riferimento ad esso deve preliminarmente rammentarsi il principio univocamente espresso da questa Corte di legittimità e, in particolare da questa Sezione, secondo cui «il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.» (ex multis, tra le massimate, Sez. 5 , n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872-01; Sez. 5 , n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini, Rv. 276031-01; Sez. 5, n. 13318 del 14/2/2013, Viale, Rv. 254985-01). In altri termini, gli amministratori e i soci risponderanno di bancarotta distrattiva o di bancarotta preferenziale a seconda della diversa causa posta a fondamento dei versamenti e ciò in ragione del fatto che, ove i versamenti siano stati effettuati in conto capitale, essi non danno luogo ad un credito liquido ed esigibile nel corso della vita della società e, nei loro riguardi, opera il criterio di postergazione previsto dall'art. 2467 cod. civ. (Sez. 5, n. 25773 del 20/2/2019, Scarpaci, Rv. 277577; Sez. 5, n. 50188 del 10/5/17, Mascellani, Rv. 271775-01; Sez. 5, n. 41143 del 20/05/2014, Zavaroni, Rv. 261250-01; Sez. 5, n. 34505 del 06/06/2014, Marchesi, Rv. 264277-01; Sez. 5, n. 42710 del 03/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254456-01; Sez. 5, n. 25292 del 30/05/2012, Massocchi, Rv. 253001-01; Sez. 5, n. 2273 del 06/12/2004 - dep. 2005, Martella, Rv. 231289-01), ove, invece, i versamenti siano stati effettuati a titolo di mutuo, non avendo «natura di conferimenti di capitale di rischio», «rappresentano il sorgere di un effettivo ed esigibile credito (chirografario) in capo ai soci, senza che da ciò consegua effettivo depauperamento dell'asse patrimoniale» (Sez. 5 n. 14908 del 7/3/2008, Frigerio, Rv. 239487-01; Sez. 5, n. 13318 del 14/2/2013, Viale, Rv. 254985-01; Sez. 5, n. 8431 del 1/2/2019, Vesprini, Rv. 276031-01; Sez. 5, n. 19354 del 2021 n.m.; Sez. 5, n. 13062 del 2021, n.m. e Sez. 5, n. 11399 del 18/1/2021, n.m.). Come ben chiarisce la citata sentenza Vesprini, richiamando le indicazioni rinvenibili delle Sezioni civili di questa Corte, «stabilire se, in concreto, un determinato versamento tragga origine da un mutuo, o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio dell'impresa collettiva, e questione di interpretazione della volontà delle parti [...], i versamenti in conto capitale sono assoggettati all'onere di contabilizzazione nel patrimonio netto della società come riserve di capitale ed alla distinta indicazione di tale natura nella nota integrativa [e] l'individuazione della natura del versamento dipende dalla ricostruzione della comune intenzione delle parti, la cui prova va desunta in via principale dal modo in cui il rapporto ha trovato concreta attuazione, dalle finalità pratiche cui appare diretto e dagli interessi allo stesso sottesi, e solo in subordine dalla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto in bilancio, la cui portata può risultare determinante, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà negoziale, in considerazione della sottoposizione del bilancio all'approvazione dei soci» (Sez. civ. 1, n. 15035 del 08/06/2018, Rv. 649557)». Orbene la Corte d'appello, richiamando i suddetti principi e facendo buon uso degli stessi, dopo aver evidenziato che già dal 2004, come si desume dai verbali di assemblea, «lo stato di crisi era palese [...] ma non si era ancora manifestato all'esterno perché gli ingenti apporti di risorse finanziarie da parte dei soci qualificati nelle scritture contabili come finanziamenti, avevano in parte riequilibrato la finanza dell'impresa intaccata dai pessimi risultati economici e da operazioni poco trasparenti e/o contrari all'interesse della società» ha messo in luce che «il concreto atteggiarsi dei rapporti della società con il socio [OSCURATO:PERSONA] e con il socio [OSCURATO:PERSONA], ha fatto ritenere al curatore, condivisibilmente, che i versamenti da loro eseguiti sono stati fatti in conto capitale [sia] per la mancanza di accordi scritti tra le parti come di scambi di corrispondenza tra società e soci che usualmente sono finalizzati a definire le condizioni del finanziamento, [sia] per la mancanza di un termine di scadenza proprio dei finanziamenti e per l' infruttuosità dei finanziamenti» 4. E' fondato il terzo motivo. Ed invero, come correttamente evidenzia il ricorrente, la sentenza impugnata nonostante lo specifico motivo di appello proposto, non forniste alcuna motivazione in ordine alle puntuali censure ivi svolte in relazione al reato di cui al capo b) dell'imputazione. Sussiste, dunque, il denunciato vizio motivazionale. 5. Assorbito il quarto motivo, si impone pertanto l'annullamento con rinvio alla competente Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo b) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'